Arretrati nuovo contratto Forze armate e polizia: come verranno tassati?

Arretrati nuovo contratto Forze armate e polizia: come verranno tassati?

Gli arretrati 2019-2021 saranno soggetti alla tassazione separata. Discorso diverso per gli arretrati 2022.

Il rinnovo contrattuale 2019-2021 delle Forze armate e di Polizia non è ancora stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale e quindi tutti gli aumenti e le tutele normative previste non sono ancora entrate in vigore. Allo stesso modo anche gli arretrati non sono ancora stati erogati e il tempo per vederseli accreditati sul cedolino stipendiale di maggio sta drammaticamente scadendo (qui).

Come abbiamo anticipato, ad essere corrisposti non saranno solo gli arretrati 2019-2021, ma a questi si sommeranno gli arretrati per le mensilità non godute a partire dal 1° gennaio 2022. Se entro il 5 maggio non ci sarà la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, tutto slitterà a giugno e chiedere al personale militare e di Polizia di attendere ancora è davvero inammissibile.

Il provvedimento riguarda, infatti, circa 430 mila dipendenti pubblici impiegati nelle Forze armate e di Polizia che usufruiranno di un incremento tabellare della retribuzione.

Arretrati nuovo contratto Forze armate e Polizia: come cambiano le regole Irpef

Abbiamo avuto modo di illustrare cosa è contenuto nel rinnovo contrattuale, parlando sia di stipendio, sia di indennità accessorie e di arretrati per le Forze armate (qui) e per le Forze di Polizia ad ordinamento civile (qui) e militare, come carabinieri (qui) e Guardia di Finanza (qui).

Tuttavia, va chiarito che gli arretrati 2019-2021 vanno intesi al lordo e saranno soggetti alla tassazione separata, già calcolata al momento dell’erogazione.

A partire dal 1° gennaio 2022, complice la riforma dell’Irpef, gli scaglioni sono passati da 5 a 4 e quindi gli arretrati riferiti agli aumenti non erogati a partire da quella data e fino a, probabilmente, giugno 2022, subiranno la tassazione con gli scaglioni Irpef attuali, ovvero:

  • Aliquota del 23% fino a 15.000€;
  • Aliquota del 25% da 15.001 a 28.000€;
  • Aliquota del 35% da 28.001 a 50.000€;
  • Aliquota del 43% da 50.000€ in su.

L’una tantum viene tassata?

Anche l’una tantum (una volta sola) erogata per il 2019, 2020, 2021 è soggetta alla tassazione a cui abbiamo fatto riferimento sopra; mentre quella del 2022 viene tassata sulla base dei nuovi scaglioni Irpef.