Pensioni Forze armate e di Polizia: il cumulo contributivo conviene davvero?

Pensioni Forze armate e di Polizia: il cumulo contributivo conviene davvero?

Analizzando un caso di specie possiamo verificare quando l’istituto può essere applicato al personale del Comparto Difesa e Sicurezza.

Il tema pensioni è un nodo estremamente importante per il personale delle Forze armate e di Polizia.

A tal proposito, gli approfondimenti su come incrementa la pensione con il nuovo contratto, se conviene o meno riscattare gli anni del servizio militare e come aumenta la pensione con l’ausiliaria, sono tutte facce di una stessa medaglia che possono contribuire a fare chiarezza sulla propria situazione pensionistica alla luce del singolo caso.

Pensionioggi.it ci spiega se il cumulo contributivo sia conveniente o meno per il personale militare.

Per il militare che cessa dal servizio al raggiungimento dell’età limite ordinamentale, l’istituto non consente di valorizzare in pensione la quota maturata nell’Assicurazione Generale Obbligatoria, che può essere conseguita tramite domanda di pensione supplementare. Quindi, il riconoscimento non avviene in automatico, ma con un passaggio successivo.

Pensioni Forze armate e di Polizia: il caso di specie

Sessant’anni compiuti ad ottobre 2021, diversi contributi come apprendista artigiano e poi da artigiano titolare e dal 2001 ad oggi appartenente alla Polizia di Stato. In servizio fino al 31 ottobre 2022 per aspettativa di vita, e dopo fino ad ottobre 2022 per finestra mobile.

Un caso specifico ma che può essere la situazione di molte persone che si domandano se possono andare in pensione, e aumentare l’assegno pensionistico, facendo il cumulo contributivo non oneroso con i contributi maturati grazie ad un precedente lavoro e appurare in quale sistema pensionistico si rientra.

Sappiamo bene che i requisiti di pensionamento per il personale delle Forze armate e di Polizia sono diversi rispetto a quelli dei lavoratori dipendenti.

Nel caso sopra indicato e illustrato dal sito, il lavoratore verrà collocato in pensione d’ufficio al raggiungimento del limite di età ordinamentale per la permanenza in servizio nella Polizia, vale a dire: 61 anni considerando l’aspettativa di vita Istat scattata dal 1° gennaio 2013 e un differimento nell’erogazione della prima rata pensionistica pari a 12 mesi dalla maturazione del requisito anagrafico; con 20 anni di contribuzione che scendono a 15 per chi è in possesso di contribuzione al 31 dicembre 1992.

Il caso di specie, con il versamento dei contributi nell’Assicurazione Generale Obbligatoria, con un’apposita domanda, potrà conseguire una pensione supplementare quando avrà raggiunto l’età anagrafica di 67 anni.

Pensioni Forze armate e di Polizia: il cumulo contributivo è possibile?

Secondo quanto esposto da Pensionioggi.it, per il caso di specie, la strada del cumulo dei periodi assicurativi non è praticabile, in quanto la legge n. 232/2016 consente l’istituto esclusivamente per il conseguimento della pensione di vecchiaia all’età di 67 anni o della pensione anticipata (42 anni e 10 mesi di contributi; 41 anni e 10 mesi per le donne). Il caso illustrato, al momento della cessazione dal servizio (ottobre 2022), non è in possesso del requisito dell’età per accedere alla pensione anticipata (messaggio Inps 2530/2020).

In alternativa, una possibile opzione potrebbe essere la ricongiunzione onerosa dei periodi assicurativi, (art. 2 della legge n. 29/79 nella Cassa Stato), esborso che il soggetto in questione voleva evitare, optando per il cumulo contributivo non oneroso, strada come abbiamo visto non praticabile.

Con la ricongiunzione onerosa, il lettore potrà anticipare la valorizzazione in pensione dei contributi versati nell’AGO (Assicurazione Generale Obbligatoria) alla data di cessazione dal servizio, al collocamento d’ufficio in pensione.

Pensioni Forze armate e di Polizia: cambia l’assegno?

Nel caso preso in esame e dalla valutazione fatta da Pensionioggi.it, in tutti i casi presi in esame, il sistema di calcolo dell’assegno pensionistico non cambia.

Resta infatti retributivo sulle anzianità contributive maturate fino al 31 dicembre 1995 e contributivo per le anzianità valorizzate successivamente.

Quindi, se coloro i quali riscontrano similitudini con il caso di cui abbiamo trattato nei paragrafi precedenti, deve tenere conto di quanto detto e decidere se le modalità di risoluzione illustrate fanno al caso suo e possono contribuire alla valorizzazione della pensione.