Pensioni militari: così l’ausiliaria aumenta l’assegno

Pensioni militari: così l'ausiliaria aumenta l'assegno

Con il montante contributivo e un coefficiente di trasformazione più alto, i militari che cessano dall’ausiliaria riceveranno una pensione più alta.

La Circolare PreviMil n. 0036294 del 14 aprile 2022 dava delle importanti indicazioni per ciò che concerne i risvolti applicativo dell’art. 1864 del Codice dell’Ordinamento Militare (dlgs n. 66/2010) in materia di “Rideterminazione della pensione al termine del periodo di ausiliaria nel sistema contributivo”, a partire dal 2021.

Grazie al montante contributivo (capitale che il lavoratore ha accumulato nel corso degli anni lavorativi) e coefficiente di trasformazione più alto, faranno sì che la pensione dei militari in cessazione dall’ausiliaria sia maggiore, dal momento che la quota di pensione contributiva verrà ricalcolata conteggiando sia gli importi corrisposti a titolo di indennità di ausiliaria sia utilizzando il coefficiente di trasformazione corrispondente all’età di cessazione dall’ausiliaria.

Di questo argomento ne abbiamo ampiamente trattato qui, tuttavia, daremo qualche altro chiarimento utile per comprendere meglio come la pensione dei militari aumenti grazie alla cessazione dall’ausiliaria.

Cos’è l’ausiliaria

L’ausiliaria è un periodo transitorio durante il quale il militare - in occasione della cessazione del rapporto permanente di impiego e, in alternativa al congedo in riserva - può essere richiamato in servizio nella provincia di residenza per un periodo di 5 anni, nel caso in cui la Pubblica Amministrazione dovesse avere bisogno.

Si passa in ausiliaria al raggiungimento del limite di servizio (60 anni) e durante questo periodo si ha diritto alla pensione maturata alla cessazione dal servizio permanente, pensione che viene tassata con le ritenute previdenziali previste dalla legge. Alla pensione di fine servizio, si aggiunge l’indennità di ausiliaria che è pari al 50% della differenza risultante dal raffronto fra alcune voci stipendiali spettanti al pari grado in servizio di pari anzianità e la quota relativa alle stesse voci portata in pensione dall’interessato.

La suddetta percentuale è applicata a chi è collocato in ausiliaria dal 1° gennaio 2015. Al termine dell’ausiliaria al militare viene riliquidata la pensione computando nella stessa anche il periodo di collocamento in ausiliaria raggiungendo così un importo superiore. Cessano inoltre le ritenute previdenziali sull’assegno di quiescenza.

Come funziona con il sistema contributivo

Il personale che ha almeno una quota di pensione calcolata con il sistema contributivo è soggetto ad un ricalcolo della pensione cessata dall’ausiliaria, secondo quanto stabilito dall’art. 1864 del COM, che stabilisce che:

“il trattamento pensionistico è liquidato in tutto o in parte con il sistema contributivo, al termine del periodo di permanenza in posizione ausiliaria, il trattamento pensionistico viene rideterminato applicando il coefficiente di trasformazione corrispondente all’età di cessazione dall’ausiliaria”.

Il trattamento riguarda il personale che percepisce una pensione liquidata in tutto o in parte con il sistema contributivo e che, alla data del 31 dicembre 1995, ha maturato un’anzianità contributiva inferiore ai 18 anni.

Il trattamento riguarda anche il personale con anzianità pari o superiore a 18 anni al 31 dicembre 1995 purché siano soddisfatte due condizioni:

  • L’interessato non abbia raggiunto, al 31 dicembre 2011, l’anzianità contributiva massima corrispondente all’aliquota di rendimento dell’80% della base pensionabile;
  • L’esito dell’eventuale cd. doppio calcolo imposto dall’articolo 1, co. 707 della legge n. 190/2014 confermi l’esistenza di una quota contributiva della pensione (sulle anzianità acquisite successivamente al 31 dicembre 2011);

Questi sono i due casi in cui il ricalcolo dell’ausiliaria avviene secondo i vecchi criteri validi per le pensioni retributive (art. 1871 COM). Coloro i quali hanno goduto dell’ausiliaria dal 2012 in poi, sono soggetti a nuovi criteri di calcolo.

Proprio per ridurre la crescita dei trattamenti pensionistici di chi al 31 dicembre 1995 avevano già 18 anni di anzianità contributiva utile, e quindi godeva di pensione interamente retributiva fino al 2011, la legge n. 90/2014 ha precluso la possibilità di sommare ulteriori quote pensionistiche contributive, oltre a quelle maturate durante il sistema retributivo, se è già stata raggiunta un’aliquota di rendimento pari all’80%.

Come viene calcolata la pensione ausiliaria

Alla base imponibile del montante contributivo individuale accantonato durante il periodo di ausiliaria verrà applicata l’aliquota del 33% per ciascun anno solare di riferimento, secondo quanto risulta dalla Denuncia Contributiva Analitica (DMA).

Congiuntamente al montante contributivo già maturato in servizio, la contribuzione così ottenuta sarà rivalutata al 31 dicembre di ciascun anno, esclusa la contribuzione dell’anno stesso, tenendo conto del tasso di capitalizzazione conseguente all’incremento del prodotto interno lordo.

Inoltre, il montante contributivo del periodo di ausiliaria, insieme a quello accantonato al momento della cessazione dal servizio permanente, verrà valorizzato sulla base del coefficiente di trasformazione relativo all’età anagrafica e dai valori tabellari di revisione dei coefficienti. Nello stesso montante confluirà anche l’eventuale contribuzione conseguente agli emolumenti residuali percepiti in ipotesi di richiamo in servizio senza assegni.

Dal calcolo si otterrà la nuova quota C che andrà a sostituire quella conteggiata all’atto del collocamento in ausiliaria e si sommerà alle eventuali quote retributive del trattamento pensionistico, rideterminate al termine del periodo di ausiliaria. Il risultato complessivo costituirà la base di riferimento per l’applicazione del decimo aggiuntivo a titolo di trattamento pensionistico privilegiato.

Il trattamento di quiescenza, comprensivo dell’indennità di ausiliaria, è soggetto alle ritenute previdenziali nella misura prevista per i dipendenti dello Stato in attività e pari a:

  • 8,80% a carico del lavoratore;
  • 24,20% a carico del datore di lavoro.

Via libera alle riliquidazioni

Il documento di PreviMil spiega che, alla cessazione dalla posizione di ausiliaria, per il personale il cui trattamento pensionistico è liquidato in tutto o in parte con il sistema contributivo, in ragione delle citate contribuzioni rese, la pensione verrà ora ricalcolata, non solo applicando il coefficiente di trasformazione corrispondente all’età di cessazione dall’ausiliaria (unico beneficio riconosciuto in precedenza), ma si terrà conto, ai fini dell’incremento del montante contributivo, anche del periodo trascorso in posizione ausiliaria.

Ciò consentirà di ottenere un assegno complessivamente più elevato, in quanto maggiorato dell’anzianità contributiva maturata durante l’ausiliaria.

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