Forze armate: cos’è la rideterminazione della pensione al termine del periodo di ausiliaria, e a chi spetta

Forze armate: cos'è la rideterminazione della pensione al termine del periodo di ausiliaria, e a chi spetta

Il ricalcolo riguarda chi ha meno di 18 anni di servizio e chi è rientra nella quota C.

A partire dal 2021 sono state inserite nuove disposizioni riguardanti la rideterminazione della pensione di ausiliaria nel sistema contributivo.

È previsto, infatti, che vengano versati dei contributi sul trattamento di ausiliaria, che include la quota del 24,20% a carico dell’Amministrazione anche sull’assegno di ausiliaria, e il versamento dei contributi sull’indennità di ausiliaria.

Al termine del periodo di permanenza in posizione ausiliaria, il trattamento pensionistico per il personale militare verrà rideterminato applicando il coefficiente di trasformazione corrispondente all’età di cessazione dell’ausiliaria. Il beneficio, quindi, avviene al termine del periodo di ausiliaria e verrà applicato anche in sede di trattamento pensionistico definitivo.

Inoltre, il beneficio potrà essere conteggiato sul trattamento pensionistico provvisorio, al momento del trasferimento della partita pensionistica dalla Direzione Generale e dai Centri stipendiali alla sede INPS.

Rideterminazione pensione di ausiliaria: a chi spetta

Secondo quanto disposto dal Ministero della Difesa e riportato da ASPMI (Associazione Sindacale Professionisti Militari), le modalità di applicazione del provvedimento - riferite all’art. 1864 del decreto legislativo n. 66 del 15 marzo 2010, sul “Trattamento di quiescenza del personale di ausiliaria” - riguarda il personale che percepisce una pensione liquidata in tutto o in parte con il sistema contributivo e che, alla data del 31 dicembre 1995, ha maturato un’anzianità contributiva inferiore ai 18 anni.

L’ambito soggettivo di applicazione ricomprende personale in regime:

  • retributivo, sempreché: non abbia raggiunto, al 31 dicembre 2011, la massima anzianità contributiva corrispondente all’aliquota di rendimento dell’80% di cui all’art. 54, co. 7, del D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092;
  • all’esito del doppio calcolo previsto dall’art. 1, co. 707, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (cfr. circolare INPS n. 74 del 10 aprile 2015), risultino destinatari del trattamento pensionistico comprensivo della quota contributiva (cd. quota “C”);
  • misto;
  • contributivo.

La circolare in parola sana, finalmente, un gap storico legato alla mancata valorizzazione dei contributi ritenuti sul trattamento di quiescenza del personale in ausiliaria, scaturito da una prassi amministrativa instauratasi all’inizio degli anni 2000 e correlato al fatto che il montante contributivo non rilevava, all’epoca, ai fini del calcolo del trattamento pensionistico di tipo retributivo.

La questione ha assunto rilevanza con il passaggio ad un sistema di calcolo di tipo contributivo, risultando indispensabile prevedere che le ritenute operate sui trattamenti economici del personale concorrano, necessariamente, a incrementare il montante accumulato.

Se queste condizioni non sono riscontrabili, il calcolo di ausiliaria verrà fatto sulla base della componente retributiva (art. 1871 del COM).

Rideterminazione pensione di ausiliaria: come viene calcolata

Alla base imponibile del montante contributivo individuale accantonato durante il periodo di ausiliaria verrà applicata l’aliquota del 33% per ciascun anno solare di riferimento, secondo quanto risulta dalla Denuncia Contributiva Analitica (DMA).

Congiuntamente al montante contributivo già maturato in servizio, la contribuzione così ottenuta sarà rivalutata al 31 dicembre di ciascun anno, esclusa la contribuzione dell’anno stesso, tenendo conto del tasso di capitalizzazione conseguente all’incremento del prodotto interno lordo.

Inoltre, il montante contributivo del periodo di ausiliaria, insieme a quello accantonato al momento della cessazione dal servizio permanente, verrà valorizzato sulla base del coefficiente di trasformazione relativo all’età anagrafica e dai valori tabellari di revisione dei coefficienti. Nello stesso montante confluirà anche l’eventuale contribuzione conseguente agli emolumenti residuali percepiti in ipotesi di richiamo in servizio senza assegni.

Dal calcolo si otterrà la nuova quota C che andrà a sostituire quella conteggiata all’atto del collocamento in ausiliaria e si sommerà alle eventuali quote retributive del trattamento pensionistico, rideterminate al termine del periodo di ausiliaria. Il risultato complessivo costituirà la base di riferimento per l’applicazione del decimo aggiuntivo a titolo di trattamento pensionistico privilegiato.

Rideterminazione pensione di ausiliaria: chi eroga il pagamento

Le informazioni relative all’imponibile contributivo verranno rese note dai Centri pensionistici, in collaborazione con il CUSI (Centro Unico Stipendiale Interforze). Sarà PREVIMIL a liquidare il trattamento pensionistico definitivo, che potrà avvenire solo se ci sarà un perfetto allineamento del trattamento pensionistico provvisorio con le effettive spettanze dovute da ciascuno.

La recente circolare di PREVIMIL si prefigge l’obiettivo di fornire indicazioni tecnico-contabili, finalizzate a disciplinare i benefici pensionistici correlati alla valorizzazione dei contributi versati durante il periodo di permanenza in ausiliaria (sia a carico del dipendente sia a carico del datore di lavoro).

Difatti, durante detto periodo, il trattamento di quiescenza, comprensivo dell’indennità di ausiliaria, è soggetto alle ritenute previdenziali nella misura prevista per i dipendenti dello Stato in attività e pari a:

  • 8,80% a carico del lavoratore;
  • 24,20% a carico del datore di lavoro.

Alla cessazione dalla posizione di ausiliaria, per il personale il cui trattamento pensionistico è liquidato in tutto o in parte con il sistema contributivo, in ragione delle citate contribuzioni rese, la pensione verrà ora ricalcolata, non solo applicando il coefficiente di trasformazione corrispondente all’età di cessazione dall’ausiliaria (unico beneficio riconosciuto in precedenza), ma si terrà conto, ai fini dell’incremento del montante contributivo, anche del periodo trascorso in detta posizione. Ciò consentirà di ottenere un assegno complessivamente più elevato, in quanto maggiorato dell’anzianità contributiva maturata durante l’ausiliaria.

Rideterminazione pensione di ausiliaria: ulteriori precisazioni

Successivamente, la partita pensionistica provvisoria verrà poi trasferita all’INPS. Le eventuali migliorie economiche retroattive riguardanti la rideterminazione dell’assegno di ausiliaria o l’indennità di ausiliaria, verranno messe a conguaglio dai Centri pensionistici, erogando arretrati fuori ruolo, purché vengano forniti all’INPS:

  • Reinvio delle DMA di riallineamento dei trattamenti pensionistici recanti i nuovi imponibili in tal guisa ricalcolati, rendendo l’informazione disponibile alla scrivente;
  • Versamento del relativo gettito contributivo;
  • Comunicazione alla sede di pertinenza di quanto ulteriormente corrisposto, affinché sia fornita la completa situazione degli acconti di pensione provvisoria erogati, in vista della sistemazione conclusiva della posizione pensionistica dell’interessato una volta ricevuto il decreto di pensione definitiva.

Per coloro i quali rientrano nei requisiti per beneficiare della rideterminazione della pensione al termine del periodo di ausiliaria nel sistema contributivo, verrà emesso un nuovo decreto con il riconoscimento delle differenze sui ratei arretrati dovuti.

La corresponsione dei trattamenti di ausiliaria viene effettuata dalle Amministrazioni militari fino alla data di cessazione delle condizioni o di compimento, da parte dei titolari, del periodo di permanenza nella posizione di ausiliari. Il beneficio viene erogato dalle Amministrazioni militari in via del tutto eccezionale, poiché ad occuparsi dell’erogazione sono le Direzioni filiali dell’INPS.

L’erogazione del trattamento pensionistico provvisorio di ausiliaria dovrà limitarsi al lasso temporale a cui abbiamo fatto riferimento, se il trattamento pensionistico dovesse protrarsi per cause di forza maggiore, per un periodo non superiore ai tre mesi, allora verrà disposto l’azzeramento della ritenuta presso la CTPS (Cassa Trattamenti Pensionistici Statali).

ASPMI plaude al lavoro svolto dallo Stato Maggiore della Difesa, "in particolar modo dai tecnici che hanno lavorato incessantemente in unione sinergica con l’INPS, portando un grosso risultato per il personale militare".

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