Paola Gentile - 25 marzo 2022
Obiettore di coscienza militare: come funziona oggi in Italia
La figura, introdotta con la legge n. 772 del 1972, consentiva di sostituire il servizio militare obbligatorio con quello civile
Il conflitto russo-ucraino ha acceso i riflettori su argomenti che sembravano dati per scontati ed ha stimolato la curiosità degli italiani circa lo stato di prontezza del nostro Esercito.
Inoltre, la preoccupazione che la guerra possa coinvolgere anche il nostro Paese, che scenderebbe in campo al fianco della NATO, ha portato molte persone a domandarsi quali Forze Armate potrebbero essere chiamare in guerra e se all’appello debbano rispondere anche i civili, qualora il numero dei nostri militari non dovesse essere sufficiente.
A tal proposito, si è riaffacciata la figura dell’obiettore di coscienza, colui il quale ai tempi della leva militare obbligatoria poteva rifiutarsi di ottemperare al dovere impostogli dall’ordinamento giuridico.
La risposta circa un eventuale ripristino della leva obbligatoria è da ricercarsi nell’art. 1929 del codice militare alla voce “sospensione del servizio obbligatorio di leva e ipotesi di ripristino” al cui secondo comma viene spiegato che in caso di guerra l’Italia potrebbe decidere di reintrodurre il servizio di leva obbligatorio, nonostante nel primo comma venga specificato che “le chiamate del servizio obbligatorio di leva sono sospese a decorrere dal 1° gennaio 2005”.
Qualora questa ipotesi dovesse concretizzarsi, i civili potrebbero rifiutarsi in nome dell’obiezione di coscienza?
Obiettore di coscienza militare: quando nasce
La figura dell’obiettore di coscienza militare è stata riconosciuta a livello legislativo dalla legge n.772 del 15 dicembre 1972 che introdusse il beneficio dell’obiezione contro il servizio militare di leva per ragioni di tipo:
- Morale;
- Religioso;
- Filosofico.
Il legislatore diede l’opportunità a coloro i quali erano obbligati ad assolvere al servizio di leva di rifiutarsi, perché contrari all’utilizzo di armi, sostituendolo con un servizio non armato.
Prima della legge, coloro i quali non ottemperavano al servizio militare obbligatorio venivano:
- Considerati dei disertori;
- Rinchiusi nelle carceri militari;
- Destinati a perdere la maggior parte dei loro diritti civili.
Tuttavia, la legge n.772/72 aveva in sé alcune limitazioni, che vennero superate dalla legge n. 230 dell’8 luglio 1998 con la quale veniva stabilito il riconoscimento:
- Giuridico dell’obiezione di coscienza;
- Ai giovani del diritto di scegliere se difendere la Patria con il servizio militare o il servizio sostitutivo civile.
Il primo caso di obiettore di coscienza in Italia fu Remigio Cuminetti, un testimone di Geova, che si rifiutò di proseguire il servizio di leva obbligatorio dopo averlo intrapreso. Durante la Prima Guerra Mondiale, finirono sotto processo per diserzione Luigi Luè e Giovanni Gagliardi. Nel 1940, 26 testimoni di Geova vennero processati e condannati dal regime fascista poiché si rifiutarono di assolvere all’obbligo militare.
Nel corso degli anni, furono in molti ad esprimersi in favore dell’obiezione di coscienza, tra cui padre Ernesto Balducci e don Lorenzo Milani, finché tra il 1969 e il 1970 vennero presentati vari progetti di legge per il riconoscimento dell’obiezione di coscienza da parte del Senatore della Sinistra indipendente, Luigi Anderlini e dei democristiani Giovanni Marcora e Carlo Fracanzani.
La proposta venne approvata in Parlamento nel 1972 e aprì, di fatto, la strada a quello che sarebbe poi diventato il Servizio Civile.
La legge Marcora, che prende il nome dal suo relatore, consentì agli obiettori di scegliere il servizio civile sostitutivo obbligatorio della durata di 8 mesi in più rispetto a quello militare.
All’epoca, essere obiettori di coscienza comportava alcune conseguenze:
- L’impossibilità a vita di ottenere la licenza di porto d’armi in Italia;
- Essere reclutato nelle Forze Armate italiane e nelle altre Forze di Polizia italiane;
- Difficoltà a trovare lavoro nell’industria della Difesa.
Con la legge n. 130 del 2 agosto 2007 è stato possibile esercitare la rinuncia allo stato di obiettore, facendo cadere tutte le limitazioni previste dalla legge n. 230/1998.
Obiettore di coscienza militare: come funziona oggi
La legge n. 226 del 23 agosto 2004 sospende le chiamate del servizio militare di leva in Italia e di conseguenza anche l’opzione del servizio civile obbligatorio per obiezione di coscienza.
Adesso la figura dell’obiettore di coscienza non esiste più, dal momento che la leva obbligatoria è stata abolita e l’arruolamento nella Forza Armata avviene su base volontaria.
Coloro i quali scelgono di non intraprendere la carriera militare sono implicitamente degli obiettori di coscienza e qualora dovesse esserci una chiamata alle armi per i cittadini italiani, in seguito all’evolversi drammatico del conflitto russo-ucraino, verrebbero “reclutati” per colmare il gap del personale tutti gli:
- Appartenenti alle Forze Armate (Esercito, Marina ed Aeronautica Militare);
- Appartenenti alle Forze di Polizia ad ordinamento militare (Arma dei Carabinieri e Guardia di Finanza)
che hanno cessato il servizio da non più di cinque anni.
Secondo il comma 3 dell’art. 1929 del Codice militare, sono esclusi dalla chiamata alle armi coloro che fanno parte delle Forze di Polizia a ordinamento civile come Polizia di Stato, Polizia penitenziaria e Polizia locale, oltre al Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco (approfondimento qui), oltre ovviamente ai civili.
Nessuno delle categorie menzionate può rifiutare la chiamata alle armi, tranne che in casi di malattia, condizione fisica precaria o nel caso di una donna militare incinta.
Per i civili non è prevista la chiamata alle armi e di, conseguenza, neppure l’obiezione di coscienza.