Come funziona il servizio militare in Svizzera

Come funziona il servizio militare in Svizzera

Ecco come funziona il servizio militare in Svizzera, l’obbligo, la durata, le esenzioni e le regole per le donne e i cittadini con doppia cittadinanza.

Il servizio militare in Svizzera è obbligatorio, perché l’impegno di tutti i cittadini verso la Nazione è considerato fondamentale, soprattutto considerando le carenze di personale. Le conseguenze per chi non vi adempie non sono terribili, ma comportano una perdita economica che il cittadino non avrebbe di certo avuto adempiendo all’obbligo. Oltretutto, è possibile sostituire il servizio militare con quello civile nei casi di incompatibilità morale ed etica. Ecco cosa c’è da sapere sul servizio militare in Svizzera.

Il servizio militare è obbligatorio?

I cittadini svizzeri hanno l’obbligo di prestare servizio militare, che dura generalmente dal 18° al 30° anno di vita, sostituibile con il servizio civile. Indicativamente, per soldati, appuntati e sottufficiali l’obbligo termina alla fine del decimo anno civile che segue la promozione a soldato. Per gli ufficiali superiori e gli specialisti, l’obbligo termina alla fine dell’anno in cui il cittadino compie 50 anni.

Fanno però eccezione i militari (da soldato fino a sergente capo) che prestano servizio d’istruzione per il totale obbligatorio senza interruzioni, per i quali l’obbligo cessa alla fine del settimo anno civile che segue la promozione a soldato. La durata del servizio d’istruzione non è uguale per tutti, ma dipende dal grado e dalla funzione.

Cosa cambia per le donne e per chi ha doppia cittadinanza

Le cittadine svizzere non hanno obbligo di servizio militare o civile, ma possono adempiervi in via facoltativa.

Chi ha doppia cittadinanza deve comunque adempiere all’obbligo militare, salvo che lo abbia già fatto in altro Paese o che vi siano deroghe nelle convenzioni internazionali (che la Svizzera ha con Stati Uniti, Germania, Francia, Colombia, Argentina, Austria e Italia). Alcuni di questi accordi prevedono un diritto di scelta.

Durata del servizio obbligatorio

Il totale del servizio obbligatorio è disciplinato dall’ordinanza sull’obbligo di prestare servizio militare (Oopsm), che - come anticipato - distingue per gradi e funzioni dei militari. In particolare, i militari con i gradi di truppa che hanno assolto la scuola reclute dopo il 1° gennaio 2018 sono tenuti a:

  • 3 giorni per il reclutamento;
  • 124 giorni di scuola reclute;
  • 6 corsi di ripetizione da 19 giorni l’uno;
  • 4 giorni per i lavori di preparazione e licenziamento.

Se prestano altri servizi, il totale ammonta a 245 giorni, che salgono a 280 giorni per i granatieri e i militari attribuiti alle forze speciali.

Per i sottufficiali e i sottufficiali superiori, il totale obbligatorio di giorni di servizio è pari a:

  • 440 giorni per i sergenti, con eccezione di granatieri e forze speciali (475 giorni) ed esploratori paracadutisti (865 giorni);
  • 450 giorni per i sergenti capo, con eccezione di granatieri e forze speciali (485 giorni) ed esploratori paracadutisti;
  • 510 giorni per i sergenti maggiori (che salgono a 545 giorni per granatieri, forze speciali ed esploratori paracadutisti);
  • 650 giorni per per i sergenti maggiori capi e i furieri (685 giorni per granatieri ed esploratori paracadutisti);
  • 680 giorni per gli aiutanti sottufficiali.

Tenenti e primotenenti, in qualità di ufficiali subalterni, devono invece prestare servizio per 680 giorni. L’obbligo, indipendentemente dalla durata, può essere prorogato con il consenso dell’interessato e del suo datore di lavoro, previo l’accertamento di idoneità.

È poi possibile scegliere di adempiere senza interruzioni, con obbligo che ammonta a:

  • 300 giorni per i militari con gradi di truppa;
  • 507 giorni per i sergenti e i sergenti capi;
  • 668 giorni per i sergenti maggiori capi, i furieri e gli ufficiali subalterni.

Per sottufficiali, sottufficiali superiori e sottufficiali subalterni promossi entro il 31 dicembre 2017 il totale obbligatorio è di:

  • 430 giorni per i sergenti e i sergenti capi;
  • 500 giorni per i sergenti maggiori, i sergenti maggiori capi e i furieri;
  • 600 giorni per gli ufficiali subalterni.

Il servizio civile sostitutivo

Chi non è ritenuto idoneo presta servizio presso la Protezione civile, mentre i cittadini idonei che per motivi etici e morali non possono prestare servizio militare possono impiegarsi presso il servizio civile sostitutivo. Quest’ultimo è incentrato particolarmente nel settore sociosanitario e ambientale, con una durata di obbligo pari a una volta e mezzo quella del servizio militare.

Chi non ha effettuato la scuola reclute oppure non l’ha terminata deve prestare servizio civile per almeno 180 giorni, da concludere entro il terzo anno civile dall’ammissione. In seguito, resta l’obbligo di servizio per almeno 26 giorni ogni anno. Chi non vi adempie è tenuto a versare la tassa d’esenzione, pari al 3% del reddito imponibile dell’imposta federale diretta e comunque non inferiore a 400 franchi, che sarà rimborsata al completamento del servizio obbligatorio.

Come funziona

Il servizio militare e quello civile sostitutivo in Svizzera coprono un intervallo di tempo molto lungo, entro il quale i cittadini sono tenuti a ultimare i giorni di servizio richiesti. Per questo motivo ognuno riceve un’indennità, commisurata all’impiego svolto, al ruolo ricoperto e aumentata in caso di figli a carico.

Chi presta servizio militare ha diritto a misure di protezione del licenziamento o a un’indennità per per la perdita di guadagno, oltre al soldo, commisurato al grado militare e non tassato.

I cittadini vengono convocati per una giornata informativa nell’anno del 18° compleanno e devono indicare il periodo scelto per la scuola reclute (tra il 19° e il 25° anno). Segue quindi il reclutamento, insieme alla visita medica, e infine un colloquio per l’attribuzione della funzione di formazione della scuola reclute.

In un periodo tra 3 e 12 mesi dopo il reclutamento inizia la scuola reclute, che dura circa 18 settimane, durante le quali è possibile chiedere fino a 2 giorni di congedo. Congedi ulteriori sono ammessi soltanto per comprovate necessità personali, emergenze o lutti, così come accade durante il servizio.

Il rinvio della scuola reclute è comunque ammesso per motivi di lavoro, salute o studio, previa domanda alle autorità militari del Cantone di riferimento. Chi non adempie entro i 25 anni è congedato dall’esercito e tenuto a versare la tassa di esenzione.

Dopo la scuola reclute si resta incorporati nell’esercito per circa 9 anni, durante i quali vanno assolti dei corsi di ripetizione, che possono anch’essi essere rinviati per particolari necessità. Anche in questo caso, chi non partecipa per tempo deve pagare la tassa di esenzione.

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