Moltiplicatore base pensionabile Forze dell’ordine: cos’è e come funziona

Moltiplicatore base pensionabile Forze dell'ordine: cos'è e come funziona

Sei scatti e competenze accessorie percepite entrano a far parte della base del moltiplicatore pensionabile.

La riforma delle Carriere del personale militare (D.Lgs 94/2017) ha esteso il beneficio del calcolo del cosiddetto moltiplicatore della base pensionabile (art. 3, comma 7, del decreto legislativo n. 165 del 1997) anche nei confronti del personale delle Forze armate (Esercito, Marina e Aeronautica Militare) in alternativa al collocamento in ausiliaria, previa specifica domanda da parte dell’interessato.

A questo proposito, l’Inps ha fornito ulteriori istruzioni relative al calcolo del moltiplicatore della base pensionabile.

Perciò, vediamo meglio che cos’è il moltiplicatore e come funziona.

Moltiplicatore base pensionabile: cos’è

Il moltiplicatore è un aumento pari a 5 volte la base imponibile pensionistica degli ultimi 360 giorni di servizio che va ad accrescere il montante contributivo accumulato alla data di congedo, moltiplicato per l’aliquota di computo legata all’età anagrafica.

L’art. 10, comma 2, del D.lgs n.94 del 2017, consente al personale militare nel sistema misto collocato nella posizione di ausiliaria la possibilità di optare, in alternativa al trattamento di ausiliaria, per l’incremento del montante individuale (art. 3, comma 7, del D.Lgs. n. 165/1997).

Moltiplicatore base pensionabile: come funziona

Come riporta Pensionioggi.it, per il personale delle Forze dell’Ordine escluso dall’istituto di ausiliaria, ovvero Forze di Polizia ad ordinamento civile e Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, il montante individuale dei contributi è determinato con l’incremento di un importo pari a 5 (cinque) volte la base imponibile dell’ultimo anno di servizio moltiplicata per l’aliquota di computo della pensione (33%).

A patto che il personale cessi dal servizio per raggiunti limiti di età, come previsto dall’ordinamento di appartenenza, e sia liquidato in tutto o in parte con il sistema contributivo (legge n. 335 dell’8 agosto 1995).

Per il personale delle Forze di Polizia ad ordinamento militare, ovvero Arma dei Carabinieri e Guardia di Finanza) e per quello delle Forze armate l’incremento dell’importo pari a 5 opera in alternativa al collocamento in ausiliaria, previa richiesta dell’interessato.

Inoltre, il personale delle Forze armate può giovare dell’incremento anche se al momento dei raggiunti limiti di età per andare in pensione non è in possesso dei requisiti psico-fisici per accedere o rimanere in ausiliaria.

L’incremento dell’importo consente di avere una pensione più alta, se la si raffronta con le normali regole di pensionamento.

Base pensionabile maggiorata

Con la nota Inps del 10 aprile 2018 cambiano parzialmente i criteri per il calcolo della base imponibile. L’obiettivo è quello di rendere la base di calcolo del moltiplicatore più aderente a quella imponibile contributiva (legge 335/1995) che tiene conto anche della retribuzione accessoria e dei sei scatti.

La base imponibile su cui calcolare la maggiorazione deve comprendere:

  • La 13° mensilità;
  • I sei scatti;
  • Le competenze accessorie (straordinario, premi, incentivi, indennità di trascinamento, missioni all’estero ecc.) effettivamente percepite nell’anno per la parte eccedente il 18%.

Se non vi è eccedenza o non vi è trattamento accessorio la base imponibile deve comunque tener conto della parte della retribuzione maggiorabile del 18%.

Si tratta della base imponibile mediata nel senso che tiene conto degli stipendi percepiti su un lasso temporale più ampio.

Il moltiplicatore sarà più conveniente per il personale, dal momento che potranno essere prese in considerazione le retribuzioni accessorie complessivamente percepite nell’ultimo anno prima del pensionamento (se superiori al 18% della maggiorazione prevista dalla legge 177/76), nonché dell’incremento figurativo dei sei scatti, laddove spettano.

La base del moltiplicatore sarà equivalente a quella sulla quale sono stati pagati i contributi degli ultimi 360 giorni antecedenti al servizio, allo stesso modo come avviene per il calcolo dell’onere di riscatto con il metodo dell’aliquota percentuale.

In ogni caso, il moltiplicatore fa aumentare la pensione.