Pensione militari: cosa sono i sei scatti e come si applicano

Pensione militari: cosa sono i sei scatti e come si applicano

Il personale del Comparto Difesa e Sicurezza ha diritto ad un aumento della misura dell’assegno pensionistico. Vediamo come si applicano i sei scatti a seconda del sistema di calcolo.

Il personale delle Forze armate e delle Forze di Polizia ad ordinamento civile e militare ha diritto a sei aumenti periodici in aggiunta alla base pensionabile, i cosiddetti “sei scatti”.

Secondo quanto stabilito dall’art. 4 del Dlgs 165/1997, gli aumenti periodici vengono calcolati all’atto della cessazione dal servizio per cause utili ai fini della determinazione della misura del trattamento pensionistico e della buonuscita.

I sei scatti incidono in maniera differente sull’ammontare del trattamento pensionistico e sulle modalità del contributo. La differenza di incidenza è determinata a seconda del sistema di calcolo di quiescenza applicato: vale a dire se il conteggio della pensione applicabile all’interessato è:

  • Retributivo;
  • Misto;
  • Contributivo puro.

Gli aumenti vanno ad aggiungersi a qualsiasi altro beneficio spettante.

Pensione militari: cosa sono i sei scatti e come si applicano al sistema retributivo

A partire dal 1° gennaio 2005, i sei scatti stipendiali per Esercito, Marina, Aeronautica, Arma dei Carabinieri, Corpo della Guardia di Finanza, Polizia di Stato, Polizia Penitenziaria e Corpo Forestale dello Stato, ciascuno del 2,50%, vengono calcolati:

  • Sullo stipendio parametrato, ovvero sui valori stipendiali correlati ai livelli retributivi;
  • Indennità integrativa speciale, ovvero i cosiddetti benefici di infermità previsti dall’art. 3 della legge 539/1950;
  • Sull’importo relativo alla retribuzione individuale di anzianità;
  • Sull’indennità di vacanza contrattuale;
  • Sull’eventuale assegno ad personam.

I sei scatti non si applicano sull’assegno di funzione. Come riporta Pensionioggi.it, per il personale dirigente e per quello direttivo con trattamento stipendiale dirigenziale, i sei scatti si calcolano sull’ultimo stipendio comprensivo degli scatti biennali e dei benefici di infermità, escludendo dal conteggio l’indennità integrativa speciale dell’importo relativo alle quote mensili di cui all’art. 161 della legge n. 312/80 e delle altre indennità (es. indennità perequativa, di posizione, assegni di valorizzazione dirigenziale).

Partendo dal presupposto che i sei scatti di aumenti periodici vengono corrisposti in aggiunta alla base pensionabile, l’importo corrispondente al beneficio deve essere aggiunto alle quote pensione A) e B) precedentemente determinate (art. 13, Dlgs n.503/1992), il tutto rapportato all’aliquota pensionistica totale maturata dall’interessato al momento della cessazione dal servizio.

Senza tenere conto del beneficio stesso e senza operare la maggiorazione del 18%. Il 15% dello stipendio come sopra determinato deve essere moltiplicato per le relative aliquote di rendimento maturate dall’assicurato in funzione dell’anzianità contributiva in possesso al 31 dicembre 1995 o al 31 dicembre 2011, a seconda dei casi.

Ricordiamo che la quota A) di pensione è quella parte di quiescenza calcolata secondo il sistema retributivo, relativa alle anzianità contributive maturate dal lavoratore fino al 31 dicembre 1992, ovvero prima dell’entrata in vigore della Legge Amato (Dlgs 503/1992), con la quale sono cambiate le regole di calcolo della pensione retributiva. Quindi, sono interessati a tale meccanismo di calcolo solo coloro che hanno anzianità contributiva accreditata prima del 1993.

La quota B) di pensione interessa quella parte di pensione calcolata con il sistema retributivo, relativa alle anzianità contributive maturate dal lavoratore successivamente al 31 dicembre 1992.

Pensione militari: i sei scatti con la ritenuta contributiva

In origine, per l’attribuzione della maggiorazione l’aliquota contributiva a carico del lavoratore era pari all’8,75%. In seguito, a partire dal 1998, è stata incrementata secondo i parametri della tabella A, allegata al Dlgs 165/1997.

Con la legge Fornero, dal 1° gennaio 2012, la relativa contribuzione deve essere calcolata con l’applicazione dell’aliquota ordinaria sullo stipendio maggiorato figurativamente del 15% (messaggio Inps 21324/2012).

Pensione militari: sei scatti con il sistema misto o interamente contributivo

Per coloro i quali hanno maturato l’anzianità a decorrere dal 1° gennaio 1996 (o dal 1.1.2012 per coloro in possesso di più di 18 anni di contributi al 31.12.1995), i sei scatti periodici vengono trasformati in un incremento figurativo pari al 15% dello stipendio su cui si opera la misura ordinaria della contribuzione.

Questa disposizione vale anche per il personale che esercita la facoltà di opzione per il sistema contributivo prevista dall’art. 1, comma 23, legge n. 335/1995.

Pensionioggi.it, illustra come l’ulteriore contribuzione accreditata determina, pertanto, un incremento dell’imponibile retributivo per ciascun anno di riferimento ed incide sul montante contributivo che ogni anno viene rivalutato per il cd. tasso di capitalizzazione e, quindi, incrementa la cd. quota c di pensione.

A questo proposito, l’Istituto di previdenza ha confermato che l’imponibile soggetto alla maggiorazione figurativa del 15% corrisponde allo stipendio parametrato come sopra individuato, e che su tale maggiorazione si applica l’aliquota pensionistica complessiva attualmente in vigore e pari al 33% (di cui 8,80% a carico del dipendente e 24,20% a carico del datore di lavoro), oltre allo 0,35% a titolo di Fondo Credito.

Va precisato che, per le anzianità contributive matu­rate fino al 31.12.1995, per i destinatari del sistema misto, i sei aumenti periodici sono calcolati secondo le regole del sistema retributivo, sopra evidenziate.

Gli scatti vengono attribuiti d’ufficio, mentre per coloro i quali cessano dal servizio “a domanda”, questi sono soggetti al pagamento della restante contribuzione supplementare per il periodo intercorrente fra la data di collocamento in congedo e quella relativa al raggiungimento del limite di età previsto per il grado rivestito, applicando l’aliquota sopra citata sugli emolumenti percepiti l’ultimo giorno del servizio.

Se si cessa dal servizio per raggiunti limiti di età o per inabilità o decesso, i sei scatti rilevano anche ai fini della determinazione della misura della buonuscita.

Come funziona per i Vigili del Fuoco

Con l’art. 1, comma 98, della legge n. 234/2021, dal 1° gennaio 2022, l’applicazione dei sei scatti per i Vigili del Fuoco si applica, sia per la pensione che per la buonuscita, con queste modalità:

  • Due scatti (5%) dal 1° gennaio 2023;
  • Tre scatti (7,5%) dal 1° gennaio 2024;
  • Cinque scatti (12,5%) dal 1° gennaio 2027;
  • Sei scatti (15%) dal 2028.

Come ricordato, l’aumento spetta al momento della cessazione del servizio e si calcola sull’ultimo stipendio tabellare, comprendendo nel calcolo anche:

  • Maggiorazioni per infermità dipendente da causa di servizio;
  • Benefici combattentistici o equiparati;
  • Gli assegni personali in godimento.

Per le istruzioni che ne regolamentano l’attuazione, si attendono istruzioni da parte dell’Inps.