Forze dell’Ordine, il Tar aumenta la buonuscita: ecco perché

Forze dell'Ordine, il Tar aumenta la buonuscita: ecco perché

I congedati a domanda hanno diritto al riconoscimento dei sei scatti stipendiali nel TFS.

Il braccio di ferro tra gli ex appartenenti alle Forze dell’Ordine e l’Inps ha prodotto una sentenza del Tribunale amministrativo territoriale che ha dato ragione ai primi.

Alcuni ex membri del Corpo della Guardia di Finanza congedati a domanda successivamente al compimento del 55° anno di età e con oltre 35 anni di servizio utile contributivo, al momento della buonuscita non si sono visti attribuire le agevolazioni derivanti dalla maggiorazione dei sei scatti stipendiali (art. 4 del d.lgs n. 165/1997).

La norma (art. 6 bis del d.l. n. 387/1987) prevede che anche il personale delle Forze di Polizia ad ordinamento militare cessato dal servizio benefici dei sei scatti.

I prospetti di liquidazione del Trattamento di Fine Servizio elaborati dall’Amministrazione recano un conteggio senza indicare le varie voci prese a base del calcolo. Gli ex militari si sono accorti dell’anomalia solo quando l’Inps, nel conteggio della base del calcolo, aveva escluso i sei scatti.

Da lì, la decisione di presentare istanza agli uffici dell’Amministrazione al fine di avere dei chiarimenti ed ottenere quanto dovuto.

Scontro ex finanzieri e Inps: cosa è successo

Resisi conto di avere un’anomalia nella buonuscita, alcuni ex finanzieri, che si erano congedati a domanda successivamente al compimento del 55° anno di età e con oltre 35 anni di servizio utile contributivo, hanno inoltrato un’istanza agli uffici dell’Amministrazione per segnalare la mancata attribuzione nella buonuscita della maggiorazione dei sei scatti.

Dal canto suo, il Centro Informatico Amministrativo Nazionale del Corpo della Guardia di Finanza, che non ha esplicitato le voci di riferimento usate come base del calcolo, ha risposto che il Centro: “è impossibilitato al riscontro delle istanze in riferimento… non essendo al medesimo riconducibile l’adozione del provvedimento esitante il relativo procedimento amministrativo”.

La palla è quindi passata all’Inps che, tramite le singole Direzioni provinciali, ha reso noto che: “nel Prospetto Dati per buona uscita inviato dalla sua Amministrazione, tali emolumenti non sono stati indicati, pertanto confermiamo la correttezza del pagamento”.

La sede Inps di Roma Tuscolana, Ente preposto all’elaborazione del TFS, ha tenuto a precisare che “l’art. 15 bis del D.L.N. n. 379/1987, convertito nella L. n. 486/1987, tuttora in vigore, limita l’applicazione dei 6 scatti stipendiali ai fini della liquidazione del TFS a coloro che ‘cessano dal servizio per età o per divenuti permanentemente inabili al servizio incondizionato o perché deceduti’”.

Dinnanzi a questa risposta, i ricorrenti si sono rivolti al Tar del Lazio per accertare il loro diritto a godere del beneficio dei sei scatti.

Aumento buonuscita: la sentenza del Tar

Il Tar del Lazio, con sentenza n. 9011/2022, ha ritenuto:

  • Di aderire all’orientamento giurisprudenziale che riconosce al personale in quiescenza delle Forze di Polizia ad ordinamento militare il beneficio consistente nell’attribuzione dei sei scatti stipendiali figurativi ai fini della liquidazione del trattamento di fine servizio;
  • Che l’articolo 6-bis del decreto-legge n. 387/1987 debba trovare applicazione, oltre che nei confronti del personale della Polizia di Stato, anche nei confronti del personale delle altre Forze di Polizia ad ordinamento militare, quale certamente è il Corpo della Guardia di Finanza.

Quindi, il personale della Guardia di Finanza che chiede di essere collocato in quiescenza e che abbia compiuto i 55 anni di età e 35 di servizio utile, ha diritto a godere nel TFS del beneficio dei sei scatti.

Pertanto, per il Tar il ricorso è fondato e deve essere accolto, con conseguente dichiarazione del diritto dei ricorrenti ai benefici economici contemplati dall’art. 6-bis del decreto legge n. 387/1987, e con il correlativo obbligo da parte dell’Inps di provvedere quindi alla rideterminazione dell’indennità di buonuscita mediante l’inclusione, nella relativa base di calcolo, dei sei scatti stipendiali.