Forze di Polizia: il lavoro nei giorni festivi va sempre pagato, la sentenza del Tar

Forze di Polizia: il lavoro nei giorni festivi va sempre pagato, la sentenza del Tar

Il Tar Liguria ha dato ragione al finanziere che ha presentato ricorso.

Il servizio svolto durante la giornata festiva va sempre retribuito con la speciale indennità giornaliera.

A dirlo chiaramente è il Tar della Liguria che, nella sentenza n. 00385/2022, si è espresso in merito al ricorso presentato da un finanziere che chiedeva il pagamento del servizio svolto nel corso della giornata festiva.

Il finanziere si vedrà quindi liquidato quanto gli spetta per avere lavorato in un giorno destinato al riposo e potrà godere anche degli arretrati.

Analizziamo il caso di specie, soffermandoci sulla sentenza emessa dal Tar Liguria.

La giornata di lavoro festiva si paga: il caso

Un finanziere di La Spezia ha fatto ricorso al Tar della Liguria per mancato riconoscimento dell’indennità di compensazione per il servizio reso nelle giornate destinate al riposo settimanale ed infrasettimanale.

Il quell’occasione il Comandante provinciale della Guardia di Finanza delle Spezia gli fece una sanzione di rimprovero proprio perché: “nel corpo di alcune comunicazioni scritte via e-mail, dirette al Comando Provinciale, al Capo Ufficio Comando ed ad altri Ispettori e Graduati in forza al medesimo Comando Provinciale, ha utilizzato alcuni termini ed espressioni non consoni, tali da poter essere intese come polemiche ed irrispettose nei confronti dei superiori gerarchici”.

Il finanziere ribadiva di aver lavorato in un giorno festivo, domenica 4 febbraio 2018, e di avere diritto a percepire l’indennità di compensazione, richiesta contestatagli dall’Amministrazione poiché il servizio era stato precedentemente programmato ed il militare aveva fruito anticipatamente del previsto riposo settimanale, sabato 3 febbraio 2018.

Come riporta Ficiesse (Associazione finanzieri cittadini e solidarietà), il finanziere, con PEC del 7 marzo 2018, giustificava la registrazione effettuata nel sistema, con spettanza dell’indennità di compensazione, richiamando la normativa sull’orario di lavoro e sul riposo settimanale e ritenendo illegittimo il diniego dell’indennità di compensazione.

La giornata di lavoro festiva si paga: la sentenza del Tar

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria ha stabilito che la prestazione del servizio in giornata festiva, vale a dire domenica, va comunque retribuita con la speciale indennità giornaliera (art. 54 del D.P.R. N. 164 del 2002), a prescindere dal fatto che sia già stato programmato il riposo settimanale.

Nel merito della sanzione, le doglianze sono infondate. Benché l’iniziale utilizzo del termine “illegittimo”, riferito al diniego di corrispondere spettanze che si assumono dovute, potrebbe astrattamente rientrare nel legittimo diritto di critica e di rimostranza di cui all’art. 729 del D.P.R. n. 90/2010.

Invece, è indubbio che la mail, laddove comunica di essere stato il ricorrente “cordialmente” invitato dal superiore gerarchico a sostituire il termine “illegittimo” con quello “non conforme”, sottintende ed insinua l’esercizio di indebite pressioni in tal senso, ed appare dunque obiettivamente polemica ed irriguardosa, in violazione del dovere di condotta esemplare di cui all’art. 732 del D.P.R. n. 90/2010.

Mentre, è fondata l’azione di accertamento del diritto al riconoscimento, con decorrenza dal 26 gennaio 2010, dell’indennità di compensazione per il servizio reso nelle giornate destinate al riposo settimanale o nei festivi infrasettimanali.

Nella sentenza, il Tar ha condannato il Ministero dell’Economia e delle Finanze a corrispondere al finanziere l’indennità di compensazione, oltre agli interessi dovuti sulla base della rivalutazione.

Cifra del rimborso

L’articolo 54, comma 3, del DPR del 18 giugno 2002, n. 164, stabilisce che l’indennità per chi presta servizio nel giorno destinato al riposo o nel festivo infrasettimanale è di 5,00 euro, poi incrementata ad 8,00 euro a compensazione della sola ordinaria prestazione di lavoro giornaliero.

L’indennità ha dunque la funzione di remunerare il disagio connesso alla prestazione dell’attività lavorativa in una giornata destinata al riposo, indipendentemente dal fatto che sia già stato programmato il riposo settimanale.

Il Tar condanna il Ministero dell’economia e delle Finanze a corrispondere al ricorrente l’indennità di compensazione per il servizio reso nelle giornate destinate al riposo settimanale o nei festivi infrasettimanali, con decorrenza dal 26 gennaio 2010, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo.