La Finanza può entrare in casa e perquisire senza mandato?

La Finanza può entrare in casa e perquisire senza mandato?

La Guardia di Finanza può entrare in casa e perquisire? Ecco cosa prevede la legge e differenze con e senza mandato.

La Guardia di Finanza è un corpo di polizia dedicato prettamente all’ambito finanziario, economico e tributario. Tra i reati perseguiti dagli agenti della Guardia di Finanza vi sono, tra gli altri, il contrabbando, il riciclaggio e la truffa. Circoscrivere le funzioni a ciò che concerne l’evasione fiscale è infatti piuttosto riduttivo, la Finanza è un corpo specializzato nella repressione di questo tipo di crimini illeciti, ma conserva poteri e doveri condivisi da tutte le forze di polizia. In altre parole, ha una sorta di competenza generale in materia penale, al pari di tutti gli altri corpi, a cui si aggiunge la funzione specifica e peculiare in cui è specializzata.

Questo concetto non è sempre chiaro, a giudicare dai frequenti dubbi sui poteri e le funzioni di questo corpo. Avendo già trattato della possibilità di arresto da parte della Finanza, vediamo ora cosa prevede la legge riguardo alla perquisizione domiciliare e quindi alla possibilità per gli agenti di entrare in casa dei cittadini con o senza mandato.

La Finanza può entrare in casa e perquisire?

La materia penale, che riguarda cioè i reati, è affidata alla polizia giudiziaria. Quest’ultima assolve alla funzione investigativa, per cercare prove e autori di reato, alla funzione repressiva, per interrompere le conseguenze di un crimine, e alla funzione esecutiva di ordinanze del giudice. Per assolvere a questi compiti può essere necessario entrare in casa dei cittadini, per esempio per una perquisizione alla ricerca della refurtiva della rapina, per interrompere la violenza domestica, per eseguire la detenzione ordinata dal giudice.

La polizia giudiziaria non è, tuttavia, un corpo specifico, ma la definizione di queste tipiche funzioni e del relativo ruolo. Tutta la Polizia, indipendentemente dal corpo, può assolvere il ruolo di polizia giudiziaria, così come anche l’Arma dei Carabinieri. Oltretutto, l’attività di polizia giudiziaria può essere espletata sia come ordine dell’autorità giudiziaria che di iniziativa propria degli agenti. Tutto ciò che concerne i reati, infatti, richiede costante attenzione e collaborazione.

Ne consegue che anche la Guardia di Finanza può entrare in casa e perquisire per cercare prove di reato o elementi affini al reato, tanto nell’abitazione quanto a livello personale degli abitanti, ma può farlo anche per interrompere un crimine (per esempio, se viene allertata dai vicini e gli agenti ritengono esserci un’urgenza) oppure per eseguire l’ordinanza di arresto. Tutto ciò, sempre nell’esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria e con i relativi limiti e poteri, che riguardano anche la possibilità di entrare in casa senza mandato.

La Finanza può entrare senza mandato?

Come anticipato, la Guardia di Finanza può entrare in casa ed eseguire una perquisizione così come ogni altro organo di Polizia. Di norma, ciò è possibile soltanto previo rilascio del decreto di autorizzazione del giudice o del pubblico ministero. Il decreto deve contenere indicazioni sul reato contestato, dei motivi della perquisizione e deve esserne permessa la visione all’indagato o imputato. Quest’ultimo, ovviamente, non può essere avvisato in anticipo della perquisizione, ma può farvi assistere un avvocato (a condizione che arrivi tempestivamente, non essendo la polizia tenuta ad attenderlo).

La Finanza deve sottostare alle medesime regole, quindi può eseguire una perquisizione domiciliare soltanto se è stata preventivamente autorizzata dal magistrato, in caso di richiesta di propria iniziativa, o incaricata nell’ipotesi di esecuzione di una sentenza. Allo stesso tempo, in qualità di polizia giudiziaria anche la Guardia di Finanza può entrare in casa senza mandato quando vi sono ragioni di particolare urgenza e gravità che lo richiedono, come il sospetto di evasione o la necessità di fermare un altro reato in corso.

In questo caso, il verbale della perquisizione deve essere notificato anche al pubblico ministero, che potrà convalidarla o invalidarla entro 48 ore. In altre parole, la necessità di mandato per la validità della perquisizione è solo posticipata.

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