Visite fiscali Forze Armate e Polizia: orari, sanzioni e ed esonero

Visite fiscali Forze Armate e Polizia: orari, sanzioni e ed esonero

Anche per Forze Armate e di Polizia le regole sulle visite fiscali sono state modificate dal recente Decreto Madia; il personale in divisa, però, non è passato sotto la gestione del Polo Unico Inps, ecco perché.

Per Forze Armate e di Polizia in tema di visite fiscali si applicano delle regole leggermente differenti da quelle vigenti per il resto dei lavoratori pubblici, nonostante gli orari delle fasce di garanzia, nonché i casi di esenzione e le sanzioni siano le stesse.

Come noto, la normativa sulle visite fiscali è stata recentemente modificata dal Decreto Madia il quale - seppur in parte - riguarda anche le Forze Armate e di Polizia (così come i Vigili del Fuoco).

Non deve trarre in inganno, infatti, quanto dichiarato dal messaggio 3265/2017 dell’INPS, nel quale viene specificato che il Polo Unico INPS (introdotto dal Decreto Madia) non ha competenza con il personale delle Forze Armate e dei Corpi Armati dello Stato, poiché questo non significa che le nuove regole introdotte dalla riforma non valgono anche per carabinieri, militari, finanzieri e poliziotti.

Il Polo Unico INPS è il nuovo strumento che si occupa sia della gestione delle visite fiscali per i dipendenti del settore privato e pubblico; questo ha il compito di disporre visite mediche di controllo d’ufficio, con l’obiettivo di massimizzare l’efficienza dei controlli.

Tuttavia per poter portare a termine questo obiettivo è necessario che il certificato di malattia venga inviato con la modalità telematica all’INPS, cosa non ancora possibile per le Forze Armate per motivi di segretezza e di sicurezza nazionale. Per questo motivo nel messaggio INPS 1299/2018 viene ribadito che le visite mediche per carabinieri, militari e finanzieri vengono disposte dalle singole amministrazioni e non dal Polo Unico INPS.

Non si esclude però la possibilità per cui a breve anche le Forze Armate passino sotto la gestione del Polo Unico dell’INPS; l’Istituto, insieme al Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione, infatti, sta valutando la possibilità di estendere la certificazione telematica anche al personale militare.

In attesa che ciò avvenga vediamo cosa è cambiato con l’introduzione delle nuove regole sulle visite fiscali per il personale in servizio nelle Forze Armate.

Orari

Come noto durante il periodo coperto dall’indennità di malattia è necessario rispettare determinate regole. La più importante probabilmente è quella che obbliga il personale delle Forze Armate - così come tutti i dipendenti - ad essere reperibili in determinate fasce orarie presso l’indirizzo indicato nel certificato.

Gli orari si differenziano per dipendenti privati e pubblici. Per quest’ultimi, Forze Armate comprese, sono i seguenti:

  • 4 ore la mattina, dalle 09:00 alle 13:00;
  • 3 ore il pomeriggio, dalle 15:00 alle 18:00.

Orari validi per tutta la settimana; il controllo del medico incaricato dall’amministrazione, infatti, può arrivare in ogni giorno, compresi sabati, domeniche, festivi e giorni di riposo se inclusi nel periodo di malattia.

Inoltre una delle novità del Decreto Madia stabilisce che la visita fiscale possa essere anche ripetuta nello stesso periodo di malattia; aver ricevuto già il controllo del medico, quindi, non vi esonera dall’obbligo di reperibilità.

Esonero

Con l’introduzione del Decreto Madia sono cambiate anche le regole in merito all’esonero dalle visite fiscali. La precedente normativa - decreto 206/2009 - infatti, è stata interamente sostituita dalla riforma approvata nella XVII legislatura, quindi gli unici casi in cui il dipendente delle Forze Armate non riceve il controllo del medico incaricato sono i seguenti:

  • nel caso in cui siano affetti da patologie gravi che necessitano di terapie salvavita;
  • siano assenti dal lavoro per causa di servizio riconosciuta che però non abbia dato luogo all’ascrivibilità della menomazione unica o plurima alle prime tre categorie della Tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 834/1981, ovvero che rientrano nella Tabella E del medesimo decreto;
  • si trovino in uno stato patologico sotteso o connesso alla situazione di invalidità riconosciuta pari o superiore al 67%.

Quindi solo in questi casi l’amministrazione non invia la visita fiscale e di conseguenza il personale assente non deve temere alcuna sanzione nel caso in cui non fosse reperibile alla visita di controllo.

Sanzioni

Naturalmente in caso di mancata reperibilità al momento della visita fiscale il personale in servizio presso le Forze Armate sarà soggetto ad una sanzione. Sul tema delle sanzioni il Decreto Madia non ha introdotto variazioni, quindi così come avveniva negli anni scorsi in caso di mancato rispetto delle regole si subirà:

  • una decurtazione del 100% dell’indennità di malattia per i primi 10 giorni di assenza;
  • una decurtazione del 50% dell’indennità di malattia per i successivi 10 giorni.

A seconda della gravità della violazione (ad esempio in caso di recidiva) il Comandante del Corpo di appartenenza può comminare una sanzione disciplinare (con la possibilità del licenziamento del dipendente).