Riforma della giustizia: cosa cambia nel processo penale

Riforma della giustizia: cosa cambia nel processo penale

Sono stati approvati gli emendamenti per la nuova riforma del processo penale. Che cosa cambierà effettivamente?

Sarebbe necessaria la riforma del processo penale per l’Italia. Da giorni sono queste le parole con cui la ministra della Giustizia, Marta Cartabia, ricorda gli accordi presi con l’Unione Europea: solo tramite la riforma della giustizia, ossia modificando il processo civile, penale e il Consiglio superiore della magistratura, infatti, l’Italia potrebbe accedere ai 200 miliardi di euro di finanziamenti del Recovery Fund.

L’impegno prevede infatti la riduzione di un quarto dei tempi medi del processo penale.

In questi giorni si è discusso a lungo della riforma del processo penale. Dalla prescrizione in appello alla Cassazione sono diversi, infatti, i significativi mutamenti che la riforma vorrebbe apportare al nostro apparato giudiziario, andando a modificare il disegno di legge di Bonafede, la Spazzacorrotti.

Per poter comprendere al meglio le modifiche e le possibile controversie, vediamo meglio nel dettaglio i punti principali previsti dalla riforma del processo penale.

Prescrizione

Sicuramente uno dei punti più delicati è proprio la prescrizione, ossia l’estinzione di un reato a causa del troppo tempo percorso.

La riforma prevede che la prescrizione cessi dopo la sentenza di primo grado, sia in caso di condanna sia in caso di assoluzione, come voluto dal ddl Bonafede.

La riforma introduce, però, dei limiti temporali, dal momento in cui è avviato il processo di appello, oltre i quali il reato viene dichiarato improcedibile.

I limiti temporali sono:

  • Tre anni per il secondo grado di giudizio
  • Due anni per i processi di appello
  • Un anno per i processi di Cassazione

È prevista, però, una proroga di un anno in appello e sei mesi in Cassazione per i reati più complessi (associazione a delinquere sia di tipo semplice che di stampo mafioso, traffico di stupefacenti violenze sessuali, corruzione e concussione). Saranno esclusi i reati imprescrittibili ossia quelli puniti con ergastolo

Indagini preliminari

La riforma tenta di abbreviare, come prevedono gli accordi con l’UE, la durata delle indagini preliminari grazie al controllo del gip. In base alla gravità le indagini potranno durare dai 6 mesi, in caso di contravvenzioni, a i 18 mesi per quelle più gravi come associazione mafiosa.

Il rinvio a giudizio dell’indagato da parte del pm sarà possibile solo in presenza di elementi che consentono una ragionevole previsione di condanna.

Inoltre, alla scadenza del termine previsto delle indagini, a eccezione di tutela del segreto investigativo, si prevede un meccanismo di discovery degli atti, per evitare la prescrizione del reato associato a un intervento del gip o di stasi del procedimento.

Udienza preliminare

L’udienza preliminare sarà prevista unicamente per i reati più gravi e si ipotizza la possibilità di citazione diretta a giudizio.

Appello

Sarà possibile, sia per il pm che per l’imputato, presentare appello contro le sentenze di condanna e proscioglimento. Sono previste ipotesi d’inappellabilità per sentenze di primo grado in caos di proscioglimento di reati pecuniari o di condanne a lavori di pubblica utilità.

Cassazione

È prevista l’introduzione di un nuovo mezzo per l’impugnazione davanti alla Cassazione, per dare esecuzione alle sentenze della Corte europea dei diritti dell’uomo.

Procedimenti speciali

Sono previsti due modifiche importanti per quanto riguarda il patteggiamento che per il rito abbreviato. Vediamole nel dettaglio:

  • Patteggiamento. Nel caso in cui la pena detentiva superi i due anni, il cosiddetto patteggiamento allargato, l’accordo tra imputato e pm potrà estendersi alle pene accessorie, alla loro durata, e alla confisca facoltativa
  • Giudizio abbreviato. La pena può essere ulteriormente ridotta di un sesto, nel caso di mancata proposizione di impugnazione da parte dell’imputato.

Altri punti modificati

Oltre alle riforme più importanti sono state aggiunte ulteriori modifiche:

  • Digitalizzazione. La riforma del processo penale prevede anche la digitalizzazione e l’utilizzo di tecnologie informatiche per accelerare i tempi e rendere pi efficiente la giustizia.
  • Criteri di priorità. I pm dovranno individuare priorità trasparenti da indicare nei progetti organizzativi delle Procure e dovranno sottoporli all’approvazione del Consiglio Superiore della Magistratura.
  • Effetti iscrizione al reato. In linea con il principio della presunzione d’innocenza fino a prova contraria, si prevede che l’ iscrizione del nominativo dell’indagato nel registro delle notizie di reato non possa determinare pregiudizi sul piano civile e amministrativo.
  • Querela. Il governo dovrà estendere la procedibilità a querela a specifici reati contro la persona e contro il patrimonio con pena non superiore nel minimo a due anni, salvo casi specifici.

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