La Polizia può entrare in casa?

La Polizia può entrare in casa?

La Polizia può entrare in casa altrui anche senza il consenso di chi vi abita, ma soltanto quando la legge lo prevede. Ecco quali sono i limiti.

La Polizia lavora per assicurare i colpevoli di reati alla giustizia e per reprimere i reati, per questo motivo può - a determinate condizioni - esercitare poteri non concessi ai comuni cittadini. La Polizia può indubbiamente entrare in casa altrui, intendendo così l’atto di eseguire una perquisizione all’interno del domicilio o personale (compreso l’eventuale arresto o cattura). Ecco cosa prevede la legge e quali sono i diritti dei cittadini in queste situazioni.

La Polizia può entrare in casa?

La Polizia può entrare in casa limitatamente all’esercizio della repressione di reati e quindi nel corso di un’indagine penale che richiede la perquisizione domiciliare o l’intervento per l’arresto. Il domicilio, infatti, è tutelato dalla legge e può essere violato contro la volontà del titolare soltanto nei casi espressamente previsti.

Si tratta di ipotesi in cui il beneficio tratto supera il danno alla sfera privata dell’individuo, poiché la repressione dei reati è indispensabile per garantire la sicurezza pubblica e il rispetto delle leggi. Di conseguenza, la Polizia non può entrare in casa per violazioni del Codice stradale, illeciti fiscali (a meno che diventino reati, come può accadere talvolta con l’evasione) o tanto meno di natura civile.

Anche nel caso in cui l’ingresso della Polizia rientri nell’indagine penale, tuttavia, ci sono comunque dei limiti che devono essere rispettati per non limitare la libertà personale e i diritti individuali in modo superiore a quanto strettamente necessario, oltre a garantire l’equità delle indagini stesse.

In particolare, la perquisizione domiciliare deve essere preventivamente autorizzata con apposito decreto da parte del giudice, se si è già nella fase di dibattimento, o dal pubblico ministero durante le indagini preliminari. Il decreto di autorizzazione, che più comunemente viene chiamato “mandato” deve specificare sia il reato contestato che le ragioni per cui è necessaria la perquisizione: trovare prove o arrestare l’imputato.

Di conseguenza, gli agenti che effettuano la perquisizione possono sequestrare soltanto cose pertinenti al reato contestato (come l’arma impiegata, la refurtiva di un furto e così via). Nello stesso ambito può essere svolta anche la perquisizione personale dei soggetti in casa, rispettando comunque le prescrizioni legali in proposito.

I soggetti interessati possono essere assistiti da un avvocato durante la perquisizione, purché sia prontamente reperibile, infatti gli agenti non sono tenuti ad aspettarne l’arrivo. Ovviamente, il soggetto indagato/imputato non ha alcun diritto a essere avvisato preventivamente della perquisizione, che altrimenti rischierebbe di essere vanificata. La Polizia è però tenuta a rilasciare la copia del decreto di autorizzazione firmato dal giudice o dal pubblico ministero e in seguito dal verbale della perquisizione stessa.

Quando la Polizia può entrare in casa senza mandato

La regola generale prevede che la Polizia possa entrare in casa e quindi effettuare una perquisizione domiciliare senza il consenso dell’interessato soltanto quando possiede il decreto di autorizzazione apposito. Allo stesso tempo, non tutte le modalità di reato e di indagine sono compatibili con l’attesa per i tempi di autorizzazione, infatti in alcuni casi la Polizia può entrare in casa per la perquisizione anche senza mandato.

Nel dettaglio, ciò è possibile in caso di flagranza di reato o evasione. Con flagranza di reato si intende che l’attività criminale è in corso o si è appena conclusa, giustificando il rapido e tempestivo intervento delle Forze dell’Ordine per ragioni di urgenza. Si pensi, per esempio, a reati che si possono consumare nelle mura di casa (maltrattamenti, violenza, disturbo della quiete pubblica, spaccio) o sospetti che nell’abitazione ci siano armi, munizioni o sostanze stupefacenti a fini di spaccio.

La Polizia non necessita del mandato anche nel caso in cui debba fermare un’evasione e quindi in tutti quei casi in cui bisogna assicurare alla giustizia il colpevole che presumibilmente si trova all’interno dell’abitazione. La perquisizione così avvenuta deve comunque essere resa nota al pubblico ministero insieme al verbale, per essere convalidata (o meno) entro 48 ore. Il soggetto interessato ha quindi diritto a visionare dopo due giorni anche il decreto di convalida.

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