La Polizia può perquisire?

La Polizia può perquisire?

La Polizia può perquisire? Ecco cosa prevede la legge, chi ha questo potere e quali sono i limiti da rispettare.

La perquisizione è un mezzo di ricerca della prova, che serve a trovare il corpo del reato (strumento, come un’arma, o provento, come la refurtiva) oppure cose pertinenti che servono ad accertare la consumazione del reato. La perquisizione può essere personale, caso in cui va effettuata da ufficiali dello stesso sesso del soggetto (salvo particolari urgenze), locale o domiciliare.

Può avere esito positivo e relativo sequestro oppure negativo, entrambi definiti dal verbale. In ogni caso, non tutti sono autorizzati a compiere perquisizioni, e anche nei casi previsti dalla legge ci sono precisi limiti da rispettare per non violare immotivatamente la libertà personale dei cittadini quando non necessario.

In questo articolo scopriamo se la Polizia può perquisire e quali sono i suddetti limiti, considerando che la Polizia prevede numerose suddivisioni interne (ad esempio, locale, penitenziaria, forestale e così via). Questo tende a creare molta confusione, soprattutto per quanto riguarda le diverse competenze e i poteri di ogni Corpo. Ecco cosa prevede la legge in proposito e quali sono i diritti del cittadino perquisito (o che subisce la perquisizione in un luogo privato o dei propri beni).

La Polizia può perquisire?

La perquisizione deve essere effettuata dagli ufficiali di Polizia giudiziaria (o dal Pubblico ministero). Gli agenti possono perquisire soltanto nei casi previsti dall’articolo 41 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, ovvero la ricerca di armi, munizioni e materiali esplodenti non denunciati o detenuti abusivamente, purché ve ne sia un indizio (anche una semplice denuncia anonima, per esempio).

La Polizia stradale può invece effettuare “perquisizioni” sul veicolo quando previsto dal Codice della strada, al solo fine di ispezionare il rispetto delle norme stradali, o deve seguire le ordinarie regole sulla perquisizione in caso di sospetto di reato.

Si ricorda che tutta la Polizia può esercitare funzione giudiziaria, purché limitata territorialmente dall’ente per cui opera. Di conseguenza, anche la Polizia locale, ad esempio, può effettuare perquisizioni e si può generalmente affermare che tutta la Polizia può perquisire, ma sempre nei limiti della legge.

Quando la Polizia può perquisire

La regola generale è che la perquisizione debba essere autorizzata da un decreto del giudice delle indagini preliminari o dal pubblico ministero, ciò che comunemente chiamiamo “mandato”. Una copia di questo documento deve essere immediatamente fornita al soggetto interessato, il quale ha diritto a chiamare un avvocato. La Polizia, però, non deve attendere l’arrivo del legale né tantomeno avvisare della perquisizione l’indagato. Il mandato vincola i poliziotti anche rispetto al tipo di perquisizione autorizzata e verso quali soggetti.

Allo stesso tempo, esistono delle eccezioni in cui la Polizia può perquisire anche in assenza di mandato. Ciò può avvenire in casi di particolare urgenza, quando l’attesa del decreto vanificherebbe lo scopo della perquisizione (per esempio, una perquisizione domiciliare o dell’auto in seguito all’inseguimento di un ladro), oltre che nei casi di evasione o flagranza di reato quando ci sono validi motivi per ritenere che:

  • sulla persona o in un luogo si trovino cose o tracce riguardanti il reato;
  • l’indagato o evaso si nasconda in un certo luogo.

Oltretutto, non è necessario il mandato per la perquisizione in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare o carcerazione nei casi in cui è previsto l’arresto obbligatorio e ve ne sono ragioni di urgenza. Infine, si può perquisire anche senza mandato quando:

  • si ricercano armi, munizioni e materie esplodenti non denunciate;
  • per accertare il possesso di armi, strumenti di effrazione o esplosivi se l’atteggiamento del soggetto appare sospetto in relazione al luogo e alle circostanze;
  • se si ha il fondato motivo che siano nascoste sostanze stupefacenti sul mezzo di trasporto, nei bagagli e negli effetti personali.

Il verbale della perquisizione deve comunque essere inviato al Pubblico ministero che deve convalidarlo, o meno, entro le 48 ore successive.