Elsa Corniglio - 13 luglio 2021
Le ferie per le Forze Armate e di Polizia
Il periodo di ferie coincide col meritato riposo da parte del lavoratore dopo il servizio. Vediamo i dettagli delle ferie per Forze Armate e Polizia
La finalità delle ferie è quella che segue il principio costituzionale dell’irrinunciabilità a un periodo di riposo retribuito collegato all’attività lavorativa, volto a garantire il reintegro delle energie psicofisiche consumate in servizio, durante l’anno.
Il concetto è strettamente collegato a quello (previsto per legge) che sussiste alla base di permessi brevi e orario flessibile per le Forze di Polizia.
Ad ogni modo, la maturazione delle ferie è collegata proporzionalmente all’effettivo tempo occupato durante l’anno nella prestazione del lavoro.
Come funzionano le ferie
Secondo l’art. 16, commi 12 e 13, CCNL 16/05/1995, in linea generale, il periodo entro il quale le ferie possono essere fruite coincide con l’anno di maturazione delle stesse.
Qualora eventuali esigenze di servizio non abbiano reso possibile il completamento della fruizione delle ferie entro l’anno in corso, queste possono e deve essere fruite entro i diciotto mesi successivi all’anno di spettanza.
La fruizione nei diciotto mesi successivi può avvenire anche qualora le necessità inerenti al non completamento delle ferie, siano state causate da comprovate esigenze personali dell’interessato e non da motivi di servizio stringenti.
Ferie in caso di malattia prolungata
In caso di malattia prolungata, il differimento delle ferie all’anno successivo avviene in via automatica anche per l’anno solare precedente; sempre considerando il fatto che, in effetti, il periodo di malattia non può essere considerato di ripresa psicofisica.
Questo avviene proprio a tutela del lavoratore, il quale ha diritto irrinunciabile e non monetizzabile al riposo con l’obiettivo di riprendersi dalla stringente attività lavorativa svolta durante l’anno, anche qualora si sia stati male, non potendo essere considerata la malattia come riposo dal lavoro.
Quando si possono monetizzare le ferie
Di regola, le ferie non possono essere monetizzate, data la finalità ultima di consentire il recupero delle energie e di dare il tempo per la realizzazione di esigenze personali anche di tipo ricreativo o familiare.
A dichiararlo è l’art. comma 8, del d.l. 6 luglio 2012, n. 95 (convertito in legge 7 agosto 2012, n. 135) che dispone che le ferie, i riposi e i permessi che spettano al personale “non danno in nessun caso luogo alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi”.
Questa disposizione non si applica in alcuni casi che fanno eccezione, ossia nelle situazioni in cui il rapporto di lavoro si conclude in modo del tutto imprevedibile o anomalo - come per esempio in caso di decesso, dispensa per inidoneità permanente e assoluta - o in quelle situazioni in cui la mancata fruizione delle ferie non dipende in alcun modo dalla volontà del dipendente o dalla negligenza nel controllo dell’amministrazione - come potrebbe essere il caso di malattia, infortunio, congedo per maternità o anche aspettative di vario tipo previste dalle norme vigenti.
Quanti giorni di ferie spettano
La maturazione del periodo di ferie aumenta con l’aumentare degli anni di servizio, secondo il principio di proporzionalità secondo cui a più lavoro è bene che corrisponda più riposo.
Al lavoratore della Polizia di Stato e delle Forze Armate la cui settimana è articolata su sei giorni lavorativi, spettano 30 giorni di congedo all’anno, se ha un’anzianità di servizio inferiore o pari a 3 anni. Dai 3 ai 15 anni, i giorni di ferie salgono a 32; mentre per chi presenta un’anzianità tra i 15 e i 25 anni, i giorni di ferie sono 37. Dopo i 25 anni di servizio, salgono a 45.
Al lavoratore della Polizia di Stato e delle Forze Armate la cui settimana è articolata su cinque giorni lavorativi, le ferie sono inferiori di numero. Sempre in base all’anzianità con le fasce d’età a scaglioni fissate per 3 anni di servizio, 15 anni e 25 anni, si avranno corrispettivamente 26, 28, 32 e infine 39 giorni di ferie.
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