Elsa Corniglio - 6 luglio 2021
I permessi brevi e l’orario flessibile per le Forze di Polizia
Permessi brevi e regime di orario flessibile: ecco cosa cambia, chi può fare richiesta e come funziona per le Forze di Polizia.
I dipendenti delle Forze di Polizia possono usufruire di permessi brevi per esigenze personali che richiedono di assentarsi dal luogo di lavoro per un determinato orario durante la giornata.
Inoltre, è possibile anche lavorare un regime di orario flessibile, modalità ideata per tutti coloro che hanno a volte la necessità di ritardare l’ingresso al lavoro o di anticiparne l’uscita, sempre a causa di motivazioni personali comprovate.
Vediamo cosa sono e come funzionano sia i permessi brevi sia l’orario flessibile; ma soprattutto, chi può fare richiesta.
Che cos’è il permesso breve
Il permesso breve è la possibilità che il dipendente ha di assentarsi durante l’orario giornaliero di lavoro. L’assenza può essere dettata da esigenze personali, ma in nessun caso può essere superiore a metà dell’orario di lavoro previsto per quel giorno.
L’ottenimento della concessione del permesso è subordinata alla valutazione del capo d’ufficio, il quale dovrà tenere conto di due aspetti: da un lato, l’esigenza personale del richiedente; dall’altro, l’organizzazione interna dell’ufficio per garantire il servizio.
La richiesta, comunque, deve essere formulata in tempo utile perché il capo d’ufficio riesca a gestire le necessità.
Come funziona il permesso breve
Il permesso breve non deve superare le 36 ore pro capite nell’arco di un anno solare. Le ore di lavoro perse dovranno essere recuperate entro e non oltre il mese successivo a quello in cui si è fruito del permesso. Le modalità di recupero sono stabilite in maniera autonoma da ogni ufficio.
Nel caso in cui il recupero non venga effettuato, il compenso corrispettivo alle ore di permesso prese sarà decurtato proporzionalmente, in riferimento all’art. 17 del D.P.R. 31/07/1995 nr. 395.
Cos’è l’orario flessibile
L’orario flessibile consiste nella possibilità di anticipare o posticipare o l’ingresso o l’uscita dal lavoro, a seconda delle necessità personali del dipendente.
Il dipendente che presenta richiesta di orario flessibile sulla base di eventuali situazioni personali e familiari, può differire l’orario d’entrata di 30 o 60 minuti per ciascun turno.
Come funziona l’orario flessibile
In linea generale, il recupero giornaliero deve avvenire nella medesima giornata in cui si è usufruito del permesso, anticipando o prolungando l’orario di lavoro.
In alternativa, il dipendente che lavora con regime di orario flessibile a 30 minuti, può recuperare il lavoro giornaliero non prestato con un unico turno settimanale di 3 ore (art. 8 comma 1, A.N.Q. del 15/05/2000) oppure di 2 ore e 30 minuti (art. 8, comma1 b2, A.N.Q. del 15/05/2000).
Il dipendente che lavora con regime orario flessibile a 60 minuti, può invece recuperare il lavoro giornaliero non prestato con due turni settimanali di 3 ore (art. 8 comma 1, A.N.Q. del 15/05/2000) oppure con due turni uno di 3 ore e l’altro di 2 ore e 30 minuti (art. 8 comma 2, A.N.Q. del 15/05/2000).
Chi può richiedere l’orario flessibile
Ai sensi dell’art. 10, A.N.Q. 31.7.2009, l’orario flessibile è consentito solo al personale impiegato nei servizi non continuativi e a esclusione di quello addetto ai servizi esterni di controllo sul territorio.
Sarà il dirigente d’ufficio, su richiesta formale del dipendente, a disporre l’applicazione dell’orario flessibile in relazione a esigenze di servizio e a necessità comprovate da parte del lavoratore.
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