Controlli green pass: cosa può fare il datore di lavoro

Controlli green pass: cosa può fare il datore di lavoro

Da venerdì 15 ottobre il green pass sarà esteso a tutti i lavoratori. I datori di lavoro devono disporre la modalità di controllo per i propri dipendenti. Ecco come.

Da venerdì 15 ottobre il green pass verrà esteso a tutti i lavoratori e le lavoratrici del settore pubblico. Il datore di lavoro dovrà assumersi la responsabilità di controllare i green pass.

Sono 15 milioni i dipendenti coinvolti nell’estensione del green pass e che saranno tenuti a mostrare la certificazione verde all’ingresso al lavoro. Non sarà però necessario fare un controllo giornaliero, ma anche solo a campione secondo la volontà del datore di lavoro.

I datori di lavoro del settore privato e i responsabili di quello pubblico dovranno organizzarsi in maniera autonoma per controllare il green pass dei propri dipendenti. Questo può avvenire a campione o essere addirittura richiesto anticipatamente entro 48 ore prima per poter organizzare i turni. Nel caso di mancato controllo, essendo una responsabilità del datore di lavoro, sono previste sanzioni fino a 1.000 euro.

Controlli green pass: da quando e per chi

Dopodomani (venerdì 15 ottobre) l’obbligo di green pass per il lavoro sarà esteso a 14,7 milioni di dipendenti del settore pubblico e privato. Sono previsti controlli a campione o richieste di controllo anticipato fino a 48 ore prima. Nell’estensione rientrano i dipendenti:

  • del personale delle amministrazioni pubbliche (che non potranno usufruire, in mancanza di green pass, dello smartworking;
  • il personale di autorità dipendenti;
  • Consob
  • Covip
  • Banca d’Italia
  • enti pubblici economici
  • organi costituzionali
  • cariche elettive e cariche istituzionali

Per il datore di lavoro gli obblighi previsti da questa misura di controllo sul green pass sono appunto il controllo dei dipendenti, la verifica dela certificazione verde a campione (fino al controllo di tutti i lavoratori a rotazione) o a tappero e la sospensione di chi non è provvisto green pass.

Controlli green pass: come svolgerli

Il decreto sull’estensione del green pass prevede che siano i datori di lavoro a decidere la modalità di controllo e verifica del green pass.

I datori di lavoro definiscono, entro il 15 ottobre 2021, le modalità operative per l’organizzazione delle verifiche, anche a campione, prevedendo che tali controlli siano effettuati al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro, e individuano i soggetti incaricati dell’accertamento delle violazioni degli obblighi

Lo ha confermato anche il capo della Polizia Lamberto Giannini, che ha chiarito i punti del Decreto attivo dal 15 ottobre.

Secondo le disposizioni del nuovo Decreto quindi il datore di lavoro deve e può:

  • deve decidere le modalità di controllo;
  • può assegnare il ruolo a terzi;
  • deve verificare (a campione o a tappeto) i dipendenti;
  • può richiedere la verifica del green pass entro 48 ore prima;
  • deve sospendere i lavoratori sprovvisti di green pass;
  • può dopo il quinto giorno di assenza del dipendente (aziende con meno di 15 dipendenti) chiedere la sospensione del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione del lavoratore, entro e non oltre il 31 dicembre 2021.

Mancati controlli green pass: sanzioni

Sono svariati i motivi per i quali un datore di lavoro potrebbe non voler sospendere il proprio dipendente, tra le quali la diminuzione del personale e dell’efficienza dell’attività o azienda.

C’è da tenere in considerazione che, in caso di mancata sospensione, sarà anche il datore di lavoro a ricevere una sanzione. Infatti sia i Carabinieri, sia la Polizia di Stato, sia la Guardia di Finanza sono autorizzati a emettere la multa a chi viene trovato sprovvisto di certificazione verde per il Covid-19 in un luogo dove ne è correntemente previsto l’obbligo per legge.

La sanzione amministrativa è stabilita in un valore minimo di 400 euro, fino a un massimo di 1.000 euro. In contemporanea per il dipendente sarà disposta una multa che va dai 600 euro ai 1.500 euro.

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