Come funziona l’estradizione

Come funziona l'estradizione

L’estradizione è una pratica politica internazionale di cooperazione tra Stati: ecco cos’è e come funziona nel dettaglio.

L’estradizione è una cooperazione giudiziaria tra Stati. Nello specifico, questa cooperazione consiste nel consegnare un individuo che si è rifugiato presso un Paese straniero allo Stato d’origine in cui egli sarebbe dovuto essere sottoposto a giudizio penale o a sanzioni penali se già condannato.

Ecco come funziona l’estradizione tra Stati, sia nella sua forma attiva sia nella sua forma passiva.

Come funziona l’estradizione

L’estradizione può essere di due tipi: attiva o passiva.

Si parla di estradizione attiva quando uno Stato richiede a un altro Paese la consegna di una persona che è stata imputata o condannata all’interno dello Stato stesso. Si parla, invece, di estradizione passiva quando è lo Stato ospitante che riceve dal Paese di origine una richiesta di consegna.

Cosa dice la legge italiana sull’estradizione

In Italia, l’estradizione è regolata dall’art. 13 del Codice Penale, che stabilisce che tale cooperazione è regolata dalle convenzioni e dagli usi internazionali.

L’estradizione non è ammessa se il fatto che si pone ad oggetto della domanda di estradizione non è considerato reato dalla legge italiana o dalla legge dello Stato straniero ospitante. Ad ogni modo, l’estradizione del cittadino può essere richiesta solo ove prevista in modo esplicito dalle convenzioni internazionali.

I limiti dell’estradizione

L’estradizione è una cooperazione regolata da alcuni limiti. Infatti, secondo l’art. 26 della Costituzione italiana, la legge sostiene che questa non può essere richiesta per reati politici - esclusi genocidio o crimini contro l’umanità.

Per di più, la Corte Costituzionale ha affermato come, stando agli art. 10 e 26 della Costituzione, l’estradizione è vietata se l’ordinamento straniero sanziona con la pena di morte il delitto per cui la persona presente su suolo italiano è imputata (sentenza n. 54 del 15 giugno 1979 e sentenza 223 del 3 luglio 1996).

Come funziona l’estradizione passiva

Nel caso dell’estradizione passiva, è il Ministro di Giustizia su autorizzazione del giudice della Corte d’Appello - come sancisce l’art. 697 c.p.p. - a concederla. Si tratta dell’unico strumento possibile per consegnare un soggetto all’autorità straniera perché la pena che grava su di lui possa essere applicata.

Se l’estradizione viene concessa in via giudiziale, segue una fase politica, dato che il Ministero si riserva la facoltà di non dare comunque corso all’estradizione.

Come funziona l’estradizione attiva

Nel caso dell’estradizione attiva, è il Ministero a fare una domanda espressa o per suo conto o per conto del Procuratore Generale. Nel caso in cui sia il Procuratore Generale a fare domanda di estradizione, il Ministero può rifiutarla.

L’ipotesi prevede accordi politici tra il Ministero della Giustizia e lo Stato estero interessato che si riveleranno vincolanti in sede di processo. Talora, potrebbe essere comunque lo Stato estero a dettare legge in materia di estradizione attiva, così come avviene esattamente il contrario per l’estradizione passiva.

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