Aurora Marinaro - 14 marzo 2024
Un Carabiniere può avere la Partita Iva?
Un Carabiniere può avere la Partita Iva? Ecco cosa stabilisce la legge, quali attività sono ammesse e quali fanno eccezione.
La legge è molto puntuale nel definire gli obblighi per i dipendenti pubblici, soprattutto per quanto riguarda la possibilità di svolgere un secondo lavoro o in genere attività extraistituzionali. In particolar modo i Carabinieri devono rispettare con diligenza anche il ruolo ricoperto nella rappresentazione dell’Arma e stare attenti a non pregiudicarne l’onore e la rispettabilità.
È anche vero che il lavoro autonomo garantisce libertà di organizzazione del lavoro e di gestione del tempo, non necessariamente compromettente. Per questo motivo, molti Carabinieri si chiedono se possono aprire la Partita Iva e crearsi una fonte di guadagno secondaria per arrotondare. Per non rischiare sanzioni disciplinari è fondamentale rispettare la legge, ecco cosa prevede.
Un Carabiniere può avere la Partita Iva?
Prima di addentrarci nelle norme specifiche che riguardano l’Arma dei Carabinieri, bisogna sapere che già la Costituzione fornisce un principio rilevante per tutti i dipendenti pubblici. In particolare, secondo l’articolo 98 “I pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione”. Ne consegue che tutti i dipendenti pubblici non possono svolgere attività extraistituzionali come gli altri cittadini, ma devono ottenere un’apposita autorizzazione dall’amministrazione di competenza, che per i Carabinieri corrisponde ovviamente al Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri.
Sono in ogni caso vietate le attività incompatibili. Sono da intendersi incompatibili le attività che interferiscono con il servizio svolto perché ne possono ledere l’onore e il prestigio oppure perché chiedono tempo, assiduità e continuità tali da pregiudicare il servizio. Inevitabilmente, un Carabiniere non può aprire una Partita Iva, perché quest’ultima presuppone proprio l’intenzione di svolgere un’attività professionale o commerciale a cui dedicare impegno costante.
L’apertura della Partita Iva non è vietata in sé, ma indirettamente visto il suo significato inequivocabile. Di regola, ai Carabinieri non è permesso questo tipo di attività, ma è doveroso citare un precedente giurisprudenziale che ammette un’eccezione. Si fa riferimento alla sentenza n. 00254/2023 del Tar Veneto, con cui i giudici hanno ammesso la legittimità dell’apertura di una Partita Iva per la sola gestione di un’attività agricola - comprese le seguenti attività di trasformazione e valorizzazione dei prodotti - purché priva di intento commerciale.
Nel caso specifico, i giudici hanno analizzato la vicenda di un dipendente della Guardia di Finanza che aveva ereditato terreni con olivi e necessitava della Partita Iva per la raccolta e la produzione di olio, destinata esclusivamente ai consumi familiari. Si può quindi sostenere che in ipotesi di questo tipo, peraltro molto rare, anche i Carabinieri in servizio possano avere una Partita Iva aperta, purché non finalizzata ad attività incompatibili.
Chi ritiene di possedere questi requisiti non deve quindi aspettarsi alcun provento economico e può ottimisticamente ottenere l’autorizzazione dal Comando, spiegando ovviamente la particolarità del caso.
I Carabinieri possono fare un secondo lavoro?
Come anticipato, anche i Carabinieri possano svolgere attività ulteriori rispetto al pubblico impiego, purché non interferiscano con quest’ultimo e ottengano quindi il nulla osta dall’amministrazione. Ci sono però delle attività che non necessitano nemmeno dell’autorizzazione specifica, dato che non sono per natura incompatibili. Nel dettaglio, sono ammessi:
- attività a titolo gratuito e volontariato;
- incarichi con riviste, giornali, enciclopedie e simili;
- attività di utilizzazione economica di opere dell’ingegno e di invenzioni industriali;
- partecipazione a seminari o eventi pubblici;
- formazione verso altri Carabinieri (o cadetti);
- attività sportive dilettantistiche a titolo gratuito, per le quali è lecito ottenere premi, rimborsi spese e indennità di trasferta;
- lo status di socio in una società costituita a fini di lucro per cui non si svolge alcuna attività;
- attività artistiche, culturali e ricreative.
Anche per questi impegni, tuttavia, è fondamentale informare il Comandante del Corpo. La richiesta di un impegno eccessivo può pregiudicare il servizio, così come le mansioni non devono ledere l’onore e la dignità del ruolo ricoperto, nonché del grado. Per queste attività non è di norma necessaria la Partita Iva, ma se quest’ultima fosse finalizzata al loro esclusivo svolgimento (senza caratteristiche imprenditoriali e similiari) ci si potrebbe aspettare un orientamento favorevole, analogo alla sentenza citata del Tar. Quest’ultima, comunque, non costituisce una regola.
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