Anticipo TFR/TFS per le Forze dell’Ordine: cosa cambia con la riforma

Anticipo TFR/TFS per le Forze dell'Ordine: cosa cambia con la riforma

L’anticipo del TFR/TFS per le Forze Armate (e per tutti i dipendenti pubblici) è una delle novità contenute nel decreto che riforma le pensioni; vediamo in che modo.

L’anticipo dell’indennità di fine servizio è una delle novità contenute nel decreto che riforma le pensioni e introduce il reddito di cittadinanza.

I dipendenti pubblici - come anche le Forze Armate - come avevamo visto in un precedente articolo - per ricevere il TFR o TFS (in base al regime d’appartenenza) devono attendere mesi interi. Quest’attesa è dovuta alla motivazione che ha portato alla cessazione del rapporto di lavoro.

Il Decreto Salva Italia del 2011 - approvato dal Governo Monti per salvaguardare i conti del Paese - infatti ha allungato i tempi per il pagamento del TFR (Trattamento di Fine Rapporto) e del TFS (Trattamento di Fine Servizio) spettante ai dipendenti pubblici.

Nel dettaglio, eccezion fatta per il caso di inabilità o decesso (per cui bisogna attendere 105 giorni per il pagamento del TFR/TFS), la liquidazione viene pagata dopo 12 mesi, per pensione di vecchiaia, o dopo 24 mesi in caso di pensione anticipata o dimissioni, con altri 3 mesi di tolleranza. Detto questo, la prima rata di massimo 50.000 euro, nel caso peggiore, potrebbe arrivare dopo 27 mesi.

Nel decreto che riforma le pensioni è stato invece stabilito che i dipendenti pubblici, comprese le Forze Armate, possono ricevere fino a 30.000 euro di TFR/TFS al momento della cessazione del rapporto di lavoro, grazie ad un prestito erogato da un istituto di credito con un tasso di interesse agevolato.

Viene poi introdotta una detassazione Irpef che varia dall’1,5% al 7,5% sulla quota di TFS pagata nei mesi successivi al pensionamento.

Che differenza c’è fra il TFR e il TFS?

Il TFS, letteralmente Trattamento di Fine Servizio, e il TFR, Trattamento di Fine Rapporto, sono un compenso corrisposto a titolo di indennità di liquidazione a seconda dell’anno di assunzione del candidato.

Si parla infatti di TFR per lavoratori assunti a tempo determinato dopo il 30 maggio 2000 (o assunti a tempo indeterminato dopo il 1 gennaio 2001); si parla invece di TFS per i lavoratori assunti a tempo indeterminato prima del 1 gennaio 2001.

Cosa dice il decreto?

Nel secondo comma dell’articolo 23 si stabilisce come tutti possano beneficiare della possibilità di anticipare il TFR/TFS indipendentemente dall’opzione alla quale si è fatto ricorso per l’accesso alla pensione.

Con l’anticipo si può ottenere fino ad un massimo di 30.000 euro, mentre per la restante parte bisognerà attendere le tempistiche prestabilite. Matteo Salvini in conferenza stampa ha però dichiarato che questo limite a breve potrebbe essere innalzato fino a 40.000 euro o 45.000.

Entro 60 giorni dalla pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale spetterà al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, al Ministro dell’Economia e delle Finanze, al Ministro della Pubblica Amministrazione e l’Associazione Bancaria Italiana, sentito l’INPS, stipulare gli accordi con banche e istituti di credito per un tasso di finanziamento agevolato per i dipendenti pubblici.

Viene stabilito inoltre che il tasso di interesse annuo a carico del soggetto finanziato non può essere superiore al “limite massimo del valore dell’indice generale del Rendistato pubblicato, con cadenza mensile dalla Banca d’Italia, aumentato di 30 centesimi”. C’è inoltre da dire che il finanziamento è esente da imposta di registro, dall’imposta di bollo e da ogni altra imposta indiretta, oltre che da ogni altro tributo o diritto.

L’importo del TFS - o del TFR - ricevuto a titolo di anticipo viene trattenuto dall’Inps che provvede alla restituzione del prestito in concomitanza con l’indennità di buonuscita.

La detassazione Irpef

Nell’articolo numero 24 del decreto è previsto poi un regime di tassazione agevolato per il TFS: l’aliquota Irpef sull’indennità di fine servizio è ridotta in base alle indennità corrisposte dopo i 12 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro. La riduzione varia così:

  • 1,5% per le indennità corrisposte dopo 12 mesi;
  • 3,0% per le indennità corrisposte dopo i 24 mesi;
  • 4,5% per le indennità corrisposte dopo i 36 mesi;
  • 6,0% per le indennità corrisposte dopo i 48 mesi;
  • 7,5% per le indennità corrisposte dopo i 60 mesi.

Questa disposizione, però si applica solamente sull’imponibile dell’indennità inferiore ai 50.000€, quindi sulla prima rata del TFR/TFS.

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