Simone Micocci - 27 novembre 2018
TFR e TFS per Forze Armate e di Polizia: dopo quanto viene pagato?
Per i dipendenti pubblici - Forze Armate, di Polizia e Vigili del Fuoco compresi - i tempi di pagamento della liquidazione sono piuttosto lunghi: di va da un minimo di 105 giorni ad un massimo di 27 mesi di attesa.
I tempi di pagamento del TFR e del TFS dei dipendenti pubblici, Forze Armate e di Polizia comprese, è spesso oggetto di discussione.
Il Decreto Salva Italia del 2011 - approvato dal Governo Monti per salvaguardare i conti del Paese - infatti ha allungato i tempi per il pagamento del TFR (Trattamento di Fine Rapporto) e del TFS (Trattamento di Fine Servizio) spettante ai dipendenti pubblici.
Nel dettaglio, per i dipendenti pubblici si va da un minimo di 105 ad un massimo di 2 anni di attesa per il pagamento dei compensi corrisposti dall’amministrato a titolo di indennità di liquidazione o di buonuscita.
Quanto previsto dal Decreto Salva Italia in merito ai tempi di pagamento del TFR e TFS, però, potrebbe essere incostituzionale; nel mese di aprile, infatti, il Tribunale del Lavoro di Roma ha sollevato la questione di incostituzionalità sulla norma che ha allungato i termini di pagamento della liquidazione, rilevando una differenza di trattamento tra dipendenti pubblici e privati (che invece ricevono quanto gli spetta dopo un massimo di 45 giorni).
Spetterà alla Consulta, quindi, stabilire se questa differenza di trattamento ha motivo di esistere oppure se è arrivato il momento di ridurre l’attesa per il saldo del TFR e TFS.
In attesa di capire quale sarà la decisione della Corte Costituzionale, vediamo oggi quanto tempo passa, dalla cessazione del servizio, prima che il personale impiegato nelle Forze Armate e di Polizia, nonché nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, riceva i compensi maturati nel corso degli anni.
TFR e TFS: quale differenza?
Prima di vedere dopo quanto tempo viene pagata la liquidazione, è bene chiarire la differenza che c’è tra il TFR e il TFS. Entrambi costituiscono l’insieme dei compensi che l’amministrato corrisponde a titolo di buonuscita all’atto di cessazione del rapporto con l’amministrazione di appartenenza; tuttavia, a seconda dell’anno di assunzione e della tipologia di contratto si può essere soggetti all’uno o all’altro regime.
Nel dettaglio, si parla di TFR per i lavoratori assunti a tempo determinato successivamente al 30 maggio 2000, o anche gli assunti con contratto a tempo indeterminato ma dopo il 1° gennaio 2001.
Rientrano nel regime del TFS, invece, coloro che hanno preso servizio, con contratto a tempo indeterminato, prima del 1° gennaio 2001.
Data di pagamento TFS e TFR
Fatta chiarezza sulla differenza che c’è tra TFS e TFR possiamo vedere qual è la data di pagamento prevista per i dipendenti pubblici, nonché per gli appartenenti alle Forze Armate e di Polizia.
Nel dettaglio, l’Inps procede al pagamento trascorsi 105 giorni, 12 mesi o 24 mesi, a seconda della situazione dell’amministrato. A questi periodi, poi, bisogna aggiungere una soglia di tollerabilità di 3 mesi: quindi, per la liquidazione c’è il rischio di dover attendere anche 27 mesi.
Quando il TFS o TFR arriva dopo 105 giorni?
Nel caso in cui la cessazione del servizio sia avvenuta per inabilità o per decesso, la liquidazione viene pagata entro il termine breve, ovvero 105 giorni.
In tal caso, infatti, l’amministrazione di appartenenza ha il dovere di inviare entro 15 giorni all’Inps - gestione ex Inpdap - la documentazione necessaria per far sì che quest’ultimo possa liquidare i compensi previsti al militare o - in caso di decesso di quest’ultimo - ai familiari superstiti.
Quando il TFR o TFS arriva dopo 12 mesi?
Devono attendere 12 mesi per ricevere la buonuscita, invece, coloro che hanno cessato servizio per:
- raggiungimento del limite d’età ordinamentale;
- cessazione del servizio per estinzione del rapporto di lavoro a tempo determinato qualora sia stato raggiunto il termine finale previsto dal contratto stesso (ossia cessazione per limiti di servizio);
- cessazione del servizio in seguito ad un pensionamento conseguito con l’anzianità contributiva massima ai fini pensionistici, se maturata entro il 31 dicembre 2011.
È bene precisare che prima del 2014 il termine previsto per il pagamento della buonuscita nei suddetti casi era di 6 mesi; è stata la Legge di Stabilità del 2014, infatti, a prolungarlo di ulteriori 6 mesi.
In questi casi, quindi, l’Inps non può procedere al pagamento del TFS o TFR prima che siano trascorsi 12 mesi; dopodiché potrà pagare quanto dovuto entro il termine di 3 mesi. Quindi, prima che il personale delle Forze Armate e di Polizia riceva quanto gli spetta potrebbe dover attendere fino a 15 mesi.
Quando il TFR o TFS arriva dopo 24 mesi?
In alcuni casi gli appartenenti al comparto Difesa e Sicurezza devono attendere fino a 2 anni, più ulteriori 3 mesi, per ricevere la liquidazione.
Nel dettaglio, ciò avviene in caso di:
- dimissioni volontarie, indipendentemente dal fatto che l’interessato abbia acquisito o no il diritto alla pensione;
- recesso da parte del datore di lavoro, ossia per licenziamento o destituzione dall’impiego.
Si applica quindi il termine ordinario di 24 mesi per tutti coloro che decidono di anticipare il pensionamento rispetto ai limiti ordinamentali di età o del raggiungimento dei requisiti anagrafici previsti per la pensione di vecchiaia (qui una guida sulle pensioni delle Forze Armate). Quindi, per coloro che vanno in pensione con 57 anni e 7 mesi ed un’anzianità contributiva di 35 anni, o anche con anzianità contributiva di 40 anni e 7 mesi senza aver raggiunto il limite ordinamentale previsto per la qualifica o il grado rivestito.
Pagamento a rate del TFR o TFS
La liquidazione viene pagata in un unico importo annuale solamente nel caso in cui l’ammontare complessivo - lordo - sia pari o inferiore a 50.000€. Questo limite è stato abbassato dalla Legge di Bilancio del 2014, poiché prima ammontava a 90.000€.
Quindi per importi superiori ai 50.000€ la liquidazione viene pagata a rate; nel dettaglio, se il valore è compreso tra 50.000€ a 100.000€ questa viene pagata in due rate annuali (la prima di 50.000€, la seconda dell’importo residuo), se invece supera i 100.000€ il pagamento è dilazionato in tre rate (50.000€ nelle prime due, nella terza il saldo totale).
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