Pensione Forze Armate e Polizia 2019: nuovi requisiti, cosa è cambiato dal 1° gennaio

Pensione Forze Armate e Polizia 2019: nuovi requisiti, cosa è cambiato dal 1° gennaio

Guida alle pensioni delle Forze Armate e di Polizia: ecco cosa è cambiato con l’adeguamento con le aspettative di vita e quali sono i nuovi requisiti in vigore dal 1° gennaio 2019.

Dal 1° gennaio 2019 è scattato l’adeguamento dei requisiti per la pensione - compresa quella per le Forze Armate e di Polizia - con le aspettative di vita.

Anche per militari, poliziotti e carabinieri, quindi, l’età pensionabile dal 1° gennaio 2019 è aumentata di qualche mese, 5 per la precisione.

Per effetto dell’adeguamento con le aspettative di vita, per la generalità dei lavoratori, l’età prevista per la pensione di vecchiaia ha raggiunto quota 67 anni, mentre per l’opzione contributiva si è arrivati addirittura a 71 anni.

Non ci dovrebbe essere invece alcun aumento per la pensione anticipata, visto che il Governo intende bloccarne l’adeguamento con il decreto pensioni che verrà approvato la prossima settimana. Il blocco, però, non dovrebbe comunque interessare la pensione di Forze Armate e di Polizia.

Come di certo saprete, però, nei confronti del personale delle Forze Armate e di Polizia (ad ordinamento civile e militare) si applicano dei requisiti di pensionamento inferiori rispetto alla generalità dei lavoratori; vediamo quali facendo chiarezza su cosa è cambiato nel 2019.

Requisiti pensione per le Forze Armate e di Polizia

Nel dettaglio nei confronti degli appartenenti alle forze di pubblica sicurezza si applicano le norme precedenti all’entrata in vigore della Legge Fornero, secondo le quali la pensione di vecchiaia si ottiene al raggiungimento dell’età anagrafica massima per la permanenza in servizio.

Non esiste quindi un valore fisso dal momento che l’età massima varia a seconda del corpo di appartenenza, della qualifica e del grado; in linea generale, comunque, l’età pensionabile prevista per le Forze Armate e di Polizia varia dai 60 ai 65 anni.

Per la pensione anticipata, invece, bisogna soddisfare una delle seguenti condizioni:

  • età anagrafica pari ad almeno 57 anni (58 anni dal 2019) e un’anzianità contributiva di 35 anni;
  • anzianità contributiva pari ad almeno 40 anni (41 anni dal 2019).

Così come per la generalità dei lavoratori anche per il comparto Difesa e Sicurezza dal 1° gennaio è scattato un aumento dell’età pensionabile per effetto dell’adeguamento con le aspettative di vita, dal quale però alcuni militari saranno esclusi.

Per quali Forze Armate e di Polizia non si applica l’adeguamento

Ma andiamo con ordine; dal 1° gennaio del 2019 è ufficiale un incremento di 5 mesi, al quale si aggiungono gli scatti di 3 e 4 mesi avvenuti nel 2013 e 2016.

Quindi i requisiti per la pensione delle Forze Armate sono più alti di 1 anno rispetto a quelli sopra indicati. Questo però non vale per coloro che al compimento dell’età ordinamentale abbiano già maturato il requisito contributivo (35 anni, ndr.) necessario per accedere alla pensione anticipata.

Prendiamo come esempio un militare per il quale l’età ordinamentale è fissata a 60 anni.

Per i motivi suddetti, se questo al compimento dei 60 anni ha già maturato 35 anni di contributi può andare immediatamente in pensione, ma solo qualora abbia raggiunto il requisito contributivo almeno 12 mesi prima (bisogna tener conto della finestra mobile di decorrenza annuale).

In questo caso, infatti, la finestra mobile di 12 mesi sarebbe già stata aperta quindi il militare potrà andare in pensione fin da subito e senza tener conto dell’adeguamento con le aspettative di vita.

Cosa succede se la finestra mobile è ancora chiusa?

Quanto appena detto si applica anche qualora la finestra mobile non si sia ancora aperta, ovvero se tra il raggiungimento del requisito contributivo e quello dell’età pensionabile non siano trascorsi i 12 mesi previsti.

In questo caso si potrà comunque andare in pensione indipendentemente da quanto previsto dall’adeguamento con le speranze di vita, ma bisognerà attendere l’apertura della finestra mobile. Ad esempio, se un militare ha maturato i 35 anni di contributi in data 10 novembre 2018, dovrà attendere fino al 10 novembre 2019 per andare concretamente in pensione, anche se il 60° anno di età è stato raggiunto nei mesi precedenti.

Quando si applicano gli adeguamenti con le speranze di vita

Nei confronti degli appartenenti alle Forze Armate e di Polizia, nonché al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, che una volta raggiunto il limite ordinamentale non hanno ancora maturato i 35 anni di contribuzione richiesta, quindi, sono stati applicati gli adeguamenti suddetti.

Nel dettaglio, per il 2019 si tiene conto di un’età pensionabile pari a 61 anni (grazie agli incrementi del 2013 e 2016).

Prendiamo come esempio un arruolato che nell’ottobre del 2019 - a fronte di 30 anni di contribuzione - compirà 60 anni. Questo non potrà andare in pensione dal momento che rientra in uno dei casi illustrati in precedenza; ciò significa che per essere collocato in quiescenza dovrà attendere un ulteriore anno, visto che solamente nell’ottobre del 2020 compirà i 61 anni previsti dalla nuova normativa.

Se a ciò di aggiunge una finestra mobile di 12 mesi, ne risulta che il collocamento a riposo d’ufficio avverrà solamente nell’ottobre del 2021.

Infine, per avere una visione completa, mettiamo il caso che il militare dell’esempio precedente raggiunga i 35 anni di contributi dopo il compimento dell’età pensionabile ma prima dell’apertura della finestra mobile.

In questo caso il riposo d’ufficio avviene al conseguimento del primo diritto alla decorrenza alla pensione tra quello previsto dalla pensione di vecchiaia e quello della pensione anticipata. Per intenderci, se questo nell’ottobre del 2019 compirà 60 anni e raggiungerà i 35 anni di contributi il mese successivo (novembre 2019) verrà collocato in riposo d’ufficio non nell’ottobre del 2021 - come previsto in precedenza - bensì nel novembre del 2020, ossia 12 mesi dopo dalla maturazione del requisito contributivo previsto dalla pensione anticipata.