Il TFS può essere pignorato, panico tra gli statali: la sentenza della Cassazione

Il TFS può essere pignorato, panico tra gli statali: la sentenza della Cassazione

In caso di insolvenza, il TFS e il TFR possono essere pignorati per una cifra massima del quinto della liquidazione.

Il Trattamento di Fine Servizio (TFS) può essere pignorato se sussistono determinate condizioni.

A dirlo è la Corte di Cassazione tramite una sentenza che farà certamente discutere, ma che per ora sta seminando il panico tra i lavoratori pubblici e statali.

Il TFS altro non è che la prestazione versata ai dipendenti pubblici o statali a titolo di indennità di liquidazione o buonuscita, in seguito alla cessazione del rapporto di lavoro, ovvero quando si va in pensione.

Qualora si siano contratti debiti con il Fisco, si ricevono multe e cartelle esattoriali, da pagare in base a quanto previsto dalla legge.

Ma la normativa introduce la possibilità, da parte del debitore, che sia lo Stato, Enti regionali, comunali ecc., di richiedere il pignoramento della buonuscita per recuperare quanto spetta.

Come avviene il pignoramento? È prevista una cifra massima che può essere detratta?

Trattamento di Fine Servizio: a chi spetta

Il TFS spetta soltanto a quei lavoratori che risultano assunti a tempo indeterminato prima del 1° gennaio 2001.

La prestazione viene pagata in varie rate, sulla base dell’ammontare spettante. Come ben sappiamo, l’accredito della prima rata avviene:

  • Entro 105 giorni dell’entrata in quiescenza, in caso di cessazione dal servizio per inabilità o decesso;
  • Dopo 12 mesi dalla cessazione del rapporto per limite di età, scadenza del contratto o pensione anticipata;
  • Dopo 24 mesi in tutti gli altri casi.

Per quanto riguarda le altre rate, queste vengono erogate dopo 12 e 24 mesi dalla prima.

Pignoramento TFS: cosa dice la Cassazione

La sentenza della Corte di Cassazione (Ordinanza n. 19708/2018 della Sesta Sezione Civile), che sta facendo tremare i dipendenti pubblici e statali, dice che il TFS e il TFR (Trattamento di Fine Rapporto) possono essere pignorati qualora ci siano debiti insoluti con il Fisco da parte del debitore.

Il pignoramento è legittimo, dal momento che entrambi gli emolumenti rappresentano un credito certo e liquidabile che viene maturato dal lavoratore già in costanza di rapporto di lavoro.

Il creditore che avanza del denaro può intendere un pignoramento nei confronti del debitore, procedendo a trattenere direttamente il denaro che gli spetta dal TFS del lavoratore pubblico, sempre restando nei limiti indicati dalla legge.

Leggi anche come richiedere l’anticipo del TFR/TFS Forze armate e Polizia.

TFS: quando scatta il pignoramento

Come riporta informazioneoggi.it, rispondendo ad una lettrice che non si è vista accreditare il TFS, la normativa prevede la possibilità di trattenere direttamente delle somme spettanti al debitore, tramite proprio il pignoramento.

Questi avviene se ci sono cartelle esattoriali esecutive già avviate e non pagate, che prevedono proprio tale procedura in caso di mancato adempimento.

Intatti, il pignoramento può riguardare sia il TFS che il TFR, solo quando diventano esigibili ed erogabili per il debitore. Tutto questo si verifica nel momento in cui sussiste la cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, dimissioni, pensionamento.

Pignoramento TFS: fino a che cifra

Il legislatore ha posto, però, un limite al pignoramento del TFS, proprio per non lasciare il debitore in ambasce e senza denaro. L’articolo 545 del Codice di procedura civile fissa i limiti al pignoramento del TFS e del TFR nella misura del 20% della liquidazione, ovvero di un quinto.

La norma dice:

“Le somme dovute da privati a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, possono essere pignorate nella misura di un quinto per i tributi dovuti allo Stato, alle province e ai comuni, ed in eguale misura per ogni altro credito”.

Se il TFS viene accreditato su un conto corrente bancario o postale intestato al debitore, può essere pignorato per la cifra eccedente il triplo dell’Assegno sociale (art. 545 c.p.c.).

Se prendiamo in considerazione che per il 2023 l’Assegno sociale corrisponde a 503,27 euro, la trattenuta sarà di 1.509,81 euro: ovvero le somme eccedenti il triplo dell’importo dell’Assegno.

Indipendentemente da quanto sia il TFS percepito, il debitore dovrà lasciare nel saldo del proprio conto corrente 1.509,81 euro, la cifra che verrà pignorata.

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