Redazione - 19 aprile 2019
TFR e TFS statali: giusto il pagamento dopo 24 mesi, lo dice la Corte Costituzionale
Buonuscita degli statali: secondo la Corte Costituzionale è legittimo il pagamento ritardato in caso di cessazione del servizio per pensionamento anticipato.
La Corte Costituzionale ha fatto chiarezza sulla legittimità del pagamento differito della buonuscita agli statali, Forze dell’Ordine comprese.
La Consulta, infatti, si è espressa in merito alla questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale di Roma dopo il ricorso presentato da un ex dipendente del Ministero della Giustizia che ha ricevuto la prima tranche della buonuscita dopo 27 mesi dalla cessazione del servizio.
Nulla di illegittimo, visto che è la legge stessa che riconosce dei tempi differiti per il pagamento della buonuscita dei dipendenti della Pubblica Amministrazione.
Nel dettaglio, la norma in questione è il Decreto Salva Italia del 2011 (poi modificata dalla Legge di Bilancio 2014) quando - in tempi di grave crisi economica - è stato stabilito che solo nel caso di cessazione del servizio per inabilità o decesso il pagamento del TFR/TFS è previsto 105 giorni dopo l’interruzione del rapporto di lavoro.
Negli altri casi i tempi sono molto più lunghi:
- dopo 12 mesi: pensionamento per raggiungimento dei limiti d’età o di servizio;
- dopo 24 mesi: dimissioni volontarie, licenziamento o destituzione (con o senza diritto alla pensione).
Trascorsi i termini di pagamento l’Inps ha 3 mesi di tempo (che solitamente l’Istituto si prende tutti) per procedere con la liquidazione della prima tranche della liquidazione. Ebbene sì, perché il pagamento del TFR è rateizzato quando l’importo è superiore ai 50.000€ secondo le seguenti modalità:
- due tranche: importi superiori a 50.000€ e inferiori a 100.000€;
- tre tranche: importi superiori a 100.000€.
C’è molta differenza quindi con i dipendenti privati, per i quali invece i tempi di pagamento del TFR sono molto più veloci. Per questo motivo il Tribunale di Roma dopo aver valutato il ricorso presentato da un ex dipendente del Ministero ha riscontrato delle possibili violazioni dei principi costituzionali visto che le norme che legittimano l’amministrazione a pagare la buonuscita con notevole ritardo sono state introdotte in un periodo di grave difficoltà economica per il Paese, ma non per questo possono essere intese come “permanenti e definitive”.
La questione quindi è arrivata sotto la lente della Corte Costituzionale la quale però ha preso una decisione che non farà piacere alle Forze Armate, di Polizia e Vigili del Fuoco.
Pagamento differito del TFR: legittimo il ritardo di 24 mesi
Come prima cosa è bene specificare che la pronuncia della Corte Costituzionale riguarda esclusivamente la fattispecie in esame, quindi il pagamento differito della buonuscita in caso di dimissioni volontarie, licenziamento o destituzione (con o senza diritto alla pensione).
In questo caso i giudici non hanno riscontrato alcuna violazione dei principi costituzionali. La questione sarà più chiara solo quando sarà depositata la sentenza, ma con un comunicato stampa pubblicato sul sito ufficiale della Corte dei Conti si legge che i giudici hanno ritenuto “non irragionevole il regime restrittivo introdotto dal legislatore, che prevede la liquidazione delle indennità nel termine di 24 mesi e il pagamento in rate annuali”.
Quando un militare, un poliziotto o un finanziere anticipa l’accesso alla pensione, cessando il servizio prima del raggiungimento dei limiti d’età e di servizio, deve attendere dai 24 ai 27 mesi per il pagamento della buonuscita.
Lo stesso potrebbe valere per il pagamento differito - ma in questo caso di 12 mesi - per il pensionamento per raggiungimento del limite d’età o di servizio; non ne avremo la certezza, però, fino a quando la Corte Costituzionale, se interpellata, non si esprimerà anche su questo aspetto.