Pensioni militari, riliquidazione buonuscita: ecco a chi spetta e come ottenerla

Pensioni militari, riliquidazione buonuscita: ecco a chi spetta e come ottenerla

Potranno beneficiarne i militari in ausiliaria con almeno 12 mesi di servizio.

Importanti novità per la riliquidazione del Trattamento di Fine Servizio (TFS) a favore del personale militare in ausiliaria richiamato in servizio a domanda “senza assegni”, ovvero senza sospensione del trattamento pensionistico in godimento (comprensivo di indennità ausiliaria) e quindi senza erogazione di emolumenti aggiuntivi. La nota di Previmil (prot. n. 70119/2022) si adegua a quanto disposto dalla Circolare Inps n.159 dello scorso anno.

Un tema molto attenzionato dai militari in ausiliaria e di cui avevamo già dato informazione qui. Di seguito forniremo ulteriori indicazioni fornite dal documento della previdenza militare, in seguito al mutato orientamento del Ministero del Lavoro e capiremo a chi spetta la riliquidazione della buonuscita e come fare domanda.

Riliquidazione della buonuscita: a chi spetta

La riliquidazione del TFS è a favore del personale militare in ausiliaria richiamato in servizio a domanda “senza assegni”. Nella fattispecie, riguarda chi ha prestato richiamo di durata non inferiore a 12 mesi e potrà presentare domanda per la riliquidazione o per la concessione di un supplemento di buonuscita.

Lo ha comunicato Previmil nella nota prot. n. 70119/2022 con la quale si allinea alle disposizioni dettate dalla Circolare Inps n. 159/2021, con cui l’Istituto della previdenza ha fornito le istruzioni necessarie per il calcolo del contributo.

Il dietrofront del Ministero del Lavoro

Negli anni passati, come sottolinea pensionioggi.it, ci sono state delle diatribe tra le Amministrazioni della Difesa, il Ministero del Lavoro e l’Inps circa la computabilità del suddetto periodo (12 mesi) ai fini del trattamento di previdenza.

Dal momento che mancava il versamento delle ritenute previdenziali, in un primo momento, il Ministero del Lavoro aveva escluso la possibilità di riliquidare il trattamento di buonuscita al termine del richiamo.

Con il parere n. 22028 del 15 dicembre 2020, il Dicastero del Lavoro ha riconosciuto che anche i periodi di richiamo senza assegni sono oggetto di riliquidazione ai fini del Trattamento di Fine Servizio, purché l’Amministrazione provveda al versamento del contributo “Opera di Previdenza” pari al 9,6% della retribuzione imponibile TFS di cui il 7,10% a carico della Pubblica amministrazione e il restante 2,5% a carico dell’iscritto.

Sì alla riliquidazione

L’Amministrazione Difesa si adegua a quanto disposto dall’Inps e conferma che il personale richiamato in servizio senza assegni ha diritto alla riliquidazione del TFS in presenza dei requisiti previsti dall’art. 4 del Dpr n. 1032/1973.

In particolare, la riliquidazione spetta al termine del richiamo a condizione che il servizio sia stato almeno di due anni continuativi. Invece, se gli anni sono inferiori a due, ma superiori ad un anno continuativo, il militare ha diritto alla liquidazione del supplemento di buonuscita per un anno o per due anni se la frazione del secondo anno è superiore a sei mesi.

Non spetta nulla a chi ha prestato servizio per una durata inferiore a 12 mesi (come stabilisce l’art. 37 del DPR 1032/1973).

Come fare domanda

Per ottenere la riliquidazione o il supplemento occorre presentare domanda. Per i richiami in corso, l’Amministrazione sollecita l’acquisizione di una manifestazione di intendimento dall’interessato di ottenere la prestazione, al fine di gestire tempestivamente le ritenute contributive del 9,6%, per i richiami in servizio la cui durata sia stata pianificata in misura non inferiore a 12 mesi.

Per i militari che hanno ultimato il richiamo in servizio dal 28 ottobre 2016 in poi (quinquennio antecedente all’adozione della citata circolare Inps n. 159) il contributo previdenziale del 9,6% sarà determinato sul trattamento economico “virtuale” previsto per il personale militare in attività di servizio, compresi gli eventuali miglioramenti economici.

La quota che compete all’Amministrazione è pari al 7,10% sull’80% della base contributiva virtuale sarà calcolata dall’Amministrazione per essere versata successivamente all’Inps.

La quota degli interessati, pari al 2,5% (per il personale già transitato nella riserva e gestito dall’Inps), verrà dedotta in compensazione dall’importo spettante in sede di ricalcolo direttamente dall’Istituto della previdenza su richiesta delle singole Amministrazioni.