Pensioni Polizia di Stato: come può incidere la maggiorazione del quinto del servizio

Pensioni Polizia di Stato: come può incidere la maggiorazione del quinto del servizio

In una missiva, il Sindacato chiede chiarimenti in merito alle maggiorazioni figurative del quinto e se possono essere valorizzate attraverso il riscatto per ciò che riguarda la pensione retributiva.

Il Sindacato Autonomo di Polizia ha inoltrato una richiesta scritta al Ministero dell’Interno al fine di sciogliere i dubbi del personale della Polizia di Stato in materia di pensione e previdenza.

Nella fattispecie, i chiarimenti sono in merito alle maggiorazioni, ai fini pensionistici e previdenziali, di un quinto del servizio e in particolar modo sapere da quando decorrono le maggiorazioni figurative del quinto e se possono essere valorizzare tramite il riscatto.

Vediamo in cosa consiste la richiesta.

Cosa dice la lettera del Sap

Il segretario generale del Sap, Stefano Paoloni, ha inoltrato una lettera al Ministero dell’Interno, Segreteria del Dipartimento della P.S. - Ufficio per le Relazioni Sindacali, per avere delucidazioni circa il “Riconoscimento ai fini pensionistici e previdenziali della maggiorazione di un quinto del servizio. Richiesta di chiarimenti”.

I suddetti chiarimenti riguardano la parte relativa alla pensione retributiva. Gli appartenenti alla Polizia di Stato percepiscono per servizio di istituto l’indennità pensionabile e le maggiorazioni di 1/5 (legge 27 maggio 1977, n.284).

In particolare, l’art. 3, ultimo comma, della suddetta legge, prevede che:

“Ai fini della liquidazione e riliquidazione delle pensioni, il servizio comunque prestato con percezione dell’indennità per servizio di istituto o di quelle indennità da essa assorbite per effetto della legge 22 dicembre 1969, n. 967, è computato con l’aumento di un quinto”.

Al beneficiario vengono riconosciuti contributi aggiuntivi rispetto al servizio effettivo prestato, determinando così un’anzianità contributiva “convenzionale” che si somma a quella effettiva e che consente al lavoratore di conseguire anticipatamente il requisito contributivo necessario per percepire la prestazione previdenziale, e cioè anticipare il diritto alla pensione e incrementare, altresì, in alcuni casi, la misura del reddito pensionistico.

Dal 1° gennaio 1996 le maggiorazioni riconoscibili nelle quote calcolate con il sistema contributivo sono utili solo ai fini del diritto e non anche della misura della pensione. Grazie all’art. 5, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, le maggiorazioni “convenzionali” di un quinto incontrano il limite massimo dei cinque anni e cioè se superano tale limite, la parte residua non viene considerata.

Inoltre, il servizio comunque prestato con percezione dell’indennità pensionabile per le Forze di Polizia è computato, ai sensi dell’articolo 3, comma 5, della legge 27 maggio 1977, n. 284, e secondo quanto scritto nell’art. 1857 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell’ordinamento militare).

Come stanno le cose

Per quello che riguarda la parte che incide sulla pensione retributiva, il Sap ha riscontrato che la disciplina vigente non viene applicata in maniera uniforme su tutto il territorio nazionale, ma in modo diverso a seconda del tipo di arruolamento, ovvero a seguito del servizio militare ausiliario nelle Forze di Polizia e agente in prova.

Il decreto legislativo 30 aprile 1997, n.165 recante informazioni in materia di armonizzazione al regime previdenziale generale dei trattamenti pensionistici del personale militare, delle Forze di Polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché del personale non contrattualizzato del pubblico impiego, prevede all’art 5, comma 3, subito dopo aver fissato il predetto limite dei cinque anni, che “gli aumenti dei periodi di servizio nei limiti dei cinque anni massimi stabiliti, sono computabili, a titolo in parte oneroso, anche per periodi di servizio comunque prestato”.

Ai fini dell’aumento del servizio utile a pensione e previo pagamento di una parte dell’onere, quest’ultima norma consente al personale interessato di poter riscattare i periodi di servizio comunque prestato.

Ad oggi, l’Inps ha dato disposizioni applicative solo per ciò che riguarda l’esercizio dell’onere di riscatto esclusivamente per il personale militare, tramite la circolare n. 119 del 18 dicembre 2018.

La circolare menzionata, qualora fosse estesa anche al personale della Polizia di Stato porterebbe non pochi benefici ad un elevato numero di appartenenti.

La richiesta del sindacato

Con la circolare del Ministero dell’Interno - Direzione Centrale per le Risorse Umane - n. 333/H/N18 ter dell’8 aprile 2019, l’impasse è stato superato e il beneficio è stato riconosciuto anche per il personale della Polizia di Stato, ma esclusivamente per il servizio prestato durante la frequenza dei corsi di formazione, fino al 31 dicembre 1997, e per i servizi prestati nelle Forze Armate prima dell’immissione nei ruoli della Polizia di Stato. Ma allo stato si sconosce l’esito applicativo.

Pertanto, il Sap chiede al Ministero di:

  • Conoscere l’effettiva decorrenza delle maggiorazioni convenzionali di 1/5 per tutto il personale della Polizia di Stato;
  • Sapere se è possibile procedere al riscatto delle maggiorazioni, come indicato nella circolare relativa al personale militare atteso che tra l’altro, la norma di riferimento, l’art. 5, comma 3 del D.lg. 165/1997, concerne anche il personale delle Forze di Polizia ad ordinamento civile.

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