Pensioni Polizia di Stato: come aumentano buonuscita e contributi previdenziali grazie al rinnovo

Pensioni Polizia di Stato: come aumentano buonuscita e contributi previdenziali grazie al rinnovo

Tutto quello che c’è da sapere sugli effetti del rinnovo contrattuale 2019-2021 sugli adeguamenti pensionistici e previdenziali per il personale della Polizia di Stato.

I benefici economici scaturiti dal rinnovo contrattuale 2019-2021 per il personale non dirigente delle Forze di Polizia ad ordinamento civile e militare sono corrisposti integralmente anche al personale in pensione.

La Circolare del Ministero dell’Interno, diramata dal Sap (Sindacato autonomo di polizia) ha reso note agli uffici preposti le procedure che questi dovranno adottare affinché l’Inps possa procedere alla rideterminazione del trattamento economico alla data di cessazione dal servizio, con gli effetti relativi anche alla buonuscita.

Infine, nel documento che andremo a vedere nel dettaglio nei paragrafi successivi, vengono fornite indicazioni utili sull’adeguamento Istat del trattamento economico del personale dirigente della Polizia di Stato con i relativi riflessi pensionistici e previdenziali.

Cosa dice la circolare

Con il rinnovo contrattuale 2019-2021 per il personale non dirigente della Polizia di Stato sono state determinate, tra le altre cose:

  • L’adeguamento del valore del punto parametrale (dal 1° gennaio 2019 è fissato in 179,30 euro annui lordi; dal 1° gennaio 2020 è determinato in 179,50 euro annui lordi; dal 1° gennaio 2021 è determinato in 183,15 euro lordi annui);
  • L’indennità pensionabile (dal 1° febbraio 2022);
  • L’assegno di funzione per alcune qualifiche.

I benefici economici derivanti dal contratto sono corrisposti integralmente anche al personale cessato dal servizio con diritto alla pensione durante il periodo di vigenza contrattuale del D.p.r. n. 57/2022, ovvero dal 02/01/2019 al 01/01/2022 - ultimo giorno di servizio 31/12/2021).

Suddetto personale ha diritto alla riliquidazione del proprio trattamento di quiescenza sulla base delle misure stipendiali derivanti dal contratto 2019-2021.

Sarà necessario rivedere le posizioni pensionistiche del personale comunque cessato dal servizio nel periodo di vigenza contrattuale, rideterminando il trattamento pensionistico, a far data dall’1/2/2021 per effetto delle nuove misure dell’indennità pensionabile.

Inoltre, gli effetti dei nuovi stipendi si riflettono su:

  • Tredicesima;
  • Trattamento ordinario di quiescenza normale e privilegiato;
  • Indennità di buonuscita prendendo in considerazione solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio;
  • Assegno alimentare per il dipendente sospeso;
  • Equo indennizzo;
  • Ritenute previdenziali e assistenziali e i relativi contributi, comprese le ritenute in contro entrare Inps e altre analoghi;
  • Contributi di riscatto.

È previsto anche l’incremento dell’assegno funzionale a decorrere dal 31/12/2021 e a valere dall’1/01/2022, riferito al sostituto commissario coordinatore, sovrintendente capo coordinatore, assistente capo coordinatore, dopo quattro anni dall’attribuzione della denominazione.

Contestualmente, sarà rideterminato il trattamento pensionistico dei ruoli sopra indicati a decorrere dall’1/01/2022.

Come verranno applicate le novità

Per rideterminare il trattamento pensionistico del personale interessato, occorrerà utilizzare la procedura “Nuova Passweb”, per le modalità d’inserimento dell’ultimo miglio:

  • Da Interrogazioni selezionare Lista Dati integrativi;
  • Da Funzioni selezionare “Inserisci Dati Comuni”;
  • Tra i Campi dell’Inserimento Dati Ultimo Miglio selezionare “Tipo di prestazione” e scegliere “Determinazione Pensione”;
  • Inserire nel campo “Data di riferimento”, l’ultimo giorno di servizio e valorizzare la “Data validità informazioni”;
  • Comparirà un nuovo ultimo miglio;
  • Indicare nei “Dati Pensionistici” la data di validità e successivamente inserire in “Dettaglio voci retributive alla cessazione” e “Benefici alla cessazione” i dati aggiornati come da decreti di inquadramento stipendiali.

Per quanto riguarda la valorizzazione sul trattamento pensionistico dei maggiori importi spettanti in attività di servizio opererà in seguito all’acquisizione delle denunce mensili di corresponsione dell’arretrato e pertanto nessuna indicazione di tali importi andrà inserita.

In nuovo trattamento stipendiale, aggiornato alla data di cessazione dal servizio, dovrà essere comunicato all’Inps con le modalità in uso (ultimo miglio TFS o mod PL1), per la riliquidazione della buonuscita.

Si dovrà poi provvedere alla predisposizione di un nuovo ultimo miglio anche per il personale che è andato in pensione nel corso del 2022, ma in data antecedente all’applicazione sul trattamento economico degli aumenti previsti dal contratto, nonché della comunicazione dei nuovi dati anche ai fini dell’indennità di buonuscita.

In tutto ciò, dovrà essere sempre verificata la posizione assicurativa degli interessati.
Inoltre, dovrà essere verificata la presenza dell’ultima denuncia mensile (con indicazione della data e la motivazione della cessazione dal servizio), dell’indicazione del “Contratto-Polizia di Stato” e della qualifica: elementi essenziali per una corretta liquidazione della pensione.

Adeguamento Istati del personale dirigente della Polizia di Stato

Il trattamento pensionistico e previdenziale del personale dirigente deve essere rideterminato sulla base degli aumenti previsti.

Le modalità operative sono da eseguire sulla procedura “Nuova Passweb”, come indicato dal messaggio CENAPS n. 64 del 25/11/2019 che stabilisce che al personale dirigente cessato dal servizio dal 2019 venga rideterminato il trattamento pensionistico e previdenziale sulla base degli adeguamenti previsti dai d.P.C.M. del 3 settembre 2019, del 13 novembre 2020 e del 15 marzo 2022.

Cosa succede al personale dei funzionari e ai Commissari

Nella circolare viene indicato che per il personale dei funzionari con un’anzianità di servizio al 31/12/1995, non inferiore ai 18 anni e che in sede di liquidazione della pensione è stato applicato il sistema retributivo, dovrà fornire all’Inps gli elementi necessari per la rideterminazione del trattamento di quiescenza, e comunicando il trattamento economico che sarebbe spettato fino all’età di 65 anni. Il beneficio dei 4 scatti non andrà rideterminato.

Anche il personale del ruolo direttivo dei Commissari, cessato dal servizio entro il 2018, con pensione liquidata con il sistema retributivo, rientra nell’applicazione dei miglioramenti contrattuali, utilizzando la procedura prevista all’atto del pensionamento (S7-mod PA04).

Le modalità operative

Le modalità operative per l’inserimento degli aumenti contrattuali al personale per decorrenze successive alla cessazione sono:

  • Funzione “Miglioramenti contrattuali”;
  • Inserire importi 1° decorrenza successiva la cessazione e indicare nel campo “Data decor. giuridica” la data di decorrenza economica ed inserire la riga con l’apposito pulsante;
  • Fare la stessa cosa per le decorrenze successive;
  • Salvare i miglioramenti contrattuali.

Indispensabile sarà essere in possesso della determina dell’Inps dove è possibile vedere il sistema di calcolo utilizzato, sempre in riferimento al personale che al 31/12/1995 era in possesso di almeno 18 anni di anzianità contributiva utile.