Forze armate, riscatto servizio militare: quando non è possibile rinunciare all’accredito

Forze armate, riscatto servizio militare: quando non è possibile rinunciare all'accredito

Se c’è stato il passaggio dal sistema contributivo a quello misto, non si può rinunciare all’accredito del servizio militare, in quanto risulta virtualmente utilizzato.

Riscattare il periodo di servizio militare è una soluzione utile sia per i lavoratori dipendenti che autonomi e può rivelarsi vantaggioso perché consente a molti assicurati di accrescere sia l’importo della pensione che, eventualmente, anticipare la buonuscita.

Il riscatto del periodo di servizio militare può essere accreditato gratuitamente sul conto assicurativo a chi ne fa richiesta (qui approfondimento sul tema).

Se per alcuni riscattare il servizio militare può rappresentare un vantaggio, per altri invece no. Stiamo parlando principalmente dei lavoratori meno anziani, assunti per la prima volta successivamente al 31 dicembre 1995, nel quale caso l’accredito del periodo può arrecare più effetti negativi che positivi.
Ecco quando conviene rinunciare al riscatto del servizio militare.

Differenza tra sistema contributivo e misto

Se in linea puramente teorica, riscattare gli anni del servizio militare, sia obbligatorio che volontario, conviene sempre, poiché consente di andare prima in pensione ed aumentare l’emolumento percepito, occorre analizzare il singolo caso e in quel caso scopriremmo che non è poi così utile per le proprie finanze.

I lavoratori dipendenti o autonomi che hanno iniziato a lavorare dopo il 31 dicembre 1995 ricadono nel sistema contributivo puro e per loro la pensione si calcola interamente con le regole del sistema contributivo (legge 335/1995) con alcuni vantaggi anche sulla data di pensionamento.

A differenza dei lavoratori nel sistema misto, i contributivi puri possono usufruire anche di un’uscita a 64 anni di età unitamente a 20 anni di contribuzione effettiva (a condizione che l’importo della pensione alla decorrenza non risulti inferiore a 2,8 volte il valore dell’assegno sociale) e dell’uscita a 71 anni di età unitamente a cinque anni di contribuzione effettiva.

Questi due canali di pensionamento si aggiungono a quelli tradizionali previsti dalla Riforma Fornero, vale a dire la pensione anticipata con 42 anni e 10 mesi di contributi (41 anni e 10 mesi di contributi per le donne) oppure alla pensione di vecchiaia con 67 anni e 20 di contributi, previsti con riferimento ai lavoratori nel sistema misto.

A chi non conviene riscattare il servizio militare

Se l’assicurato procedesse alla richiesta di accreditare sulla propria posizione il periodo di servizio militare svolto prima del 1° gennaio 1996, la sua pensione risulterà non più calcolata con le regole del sistema contributivo ma con quelle del sistema misto, ottenendo anzianità contributiva antecedente al 1996.

Il sistema misto lo priverebbe della possibilità di usufruire delle agevolazioni che comporta il sistema contributivo puro e quindi di pensionarsi con i criteri più favorevoli previsti per i contributivi puri sopra descritti (nei confronti dei quali la Riforma Fornero ha concesso maggiore flessibilità); ma non solo, ci sarebbe anche la disapplicazione del massimale contributivo, previsto solo per i contributi puri, con la conseguenza di esborsi superiori per coloro che vantano retribuzioni elevate.

Nel caso di specie, l’assicurato non potrebbe neppure chiedere la rinuncia all’accredito, cosa invece possibile per tutti gli eventi figurativi accreditabili a domanda.

Secondo l’Inps, in questo caso, il servizio militare sarebbe stato virtualmente utilizzato per la determinazione delle regole di calcolo della pensione (Circ. Inps 11/2013 - Messaggio Inps 4987/2017) e perciò sussisterebbe un motivo ostativo insuperabile ai fini della sua rimozione.

In poche parole: una volta fatta la domanda non è possibile rinunciare all’accredito. Poiché la richiesta implica già di per sé che il beneficio è stato goduto.

Molta attenzione dovranno prestare i dipendenti pubblici iscritti alla Cassa Stato posto che nei loro confronti la valutazione del periodo di servizio militare viene effettuata d’ufficio (art. 145 D.p.r. 1092/1973).

Quindi, prima di inoltrare la richiesta di riscatto, bisogna tenere conto di tutti gli elementi che potrebbero rivelarsi utili o penalizzanti.