Forze armate dei Paesi Nato: quando non si paga l’Iva

Forze armate dei Paesi Nato: quando non si paga l'Iva

La politica di sicurezza e di difesa comune prevede delle agevolazioni per gli Stati membri che danno il loro contributo in organizzazioni internazionali.

Il 1° luglio 2022 entrerà in vigore il D.Lgs 72/2022 che introduce nuove norme per agevolare le cessioni di beni e le prestazioni di servizi destinati all’uso di Forze armate, del personale civile che le accompagna, o all’approvvigionamento delle relative mense, per coloro i quali partecipano ad uno sforzo di difesa comune, svolto ai fini della realizzazione di un’attività dell’Unione europea.

Nella Direttiva Eu 2235/2019, che va a modificare la Direttiva Ue 112/2006, è prevista una modifica dell’art. 51, che consiste nell’esenzione per le Forze armate dei Paesi Nato che svolgono operazioni a favore di organismi internazionali.

Vediamo insieme quando si ha diritto a non pagare l’Iva.

Forze armate dei Paesi Nato: quando non si paga l’Iva

Con la Direttiva Ue 112/2006 sono state disposte alcune condizioni che prevedono l’esenzione dell’Iva per le cessioni di beni e prestazioni di servizi destinate alle Forze armate dei Paesi Nato, nonché per le importazioni da esse effettuate, a patto che le suddette Forze armate siano impegnate in operazioni di difesa comune al di fuori del proprio Stato.

A sostegno della direttiva vi è l’art. 72, comma 1, lettera b) del Decreto Iva che prevede che sia applicabile il regime di non imponibilità per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di:

  • Comandi militari degli Stati membri;
  • Quartieri generali militari internazionali;
  • Organismi sussidiari;

installati in esecuzione del Trattato del Nord Atlantico (Nato), nell’esercizio delle proprie funzioni istituzionali, nonché all’amministrazione della difesa qualora agisca per conto dell’organizzazione istituita con il medesimo Trattato.

Al fine di consentire che le esenzioni fossero fruibili anche nel caso in cui le Forze armate di uno Stato membro partecipassero ad attività nell’ambito della politica di sicurezza e di difesa comune, l’alto rappresentante dell’Unione per gli Affari Esteri e la politica di sicurezza e la Commissione Ue, con una comunicazione congiunta del 28 marzo 2018, hanno messo a punto un piano d’azione sulla mobilità militare, riconoscendo la necessità generale di allineare il trattamento dell’Iva applicabile agli sforzi di difesa intrapresi nell’ambito dell’Unione con il quadro dell’Organizzazione del trattato dell’Atlantico del Nord (NATO).

Politica di difesa comune: cosa riguarda

Le disposizioni sull’esenzione dall’Iva sono nate per consentire un’attività dell’Unione nell’ambito della politica di sicurezza e difesa comune, e riguardano:

  • Le operazioni militari;
  • Le attività dei gruppi tattici;
  • L’assistenza reciproca;
  • I progetti afferenti alla cooperazione strutturata permanente (PESCO);
  • Le attività dell’Agenzia europea per la difesa (AED).

Non riguardano, invece, le attività che ricadono nella clausola di solidarietà (art. 222 del Trattato sui funzionamenti dell’Ue) e nemmeno le attività bilaterali o multilaterali fra Stati membri non collegate a sforzi di difesa svolti ai fini della realizzazione di un’attività dell’Unione nell’ambito della politica di sicurezza e difesa comune.

Esenzioni per gli organismi internazionali

La Direttiva Ue 2235/2019 va a modificare la Direttiva Ue 112/2006, in particolar modo l’art. 51 e si dispongono proprio le esenzioni previste per operazioni a favore di organismi internazionali.

La Direttiva verrà recepita entro il 1° luglio 2022, data in cui entrerà in vigore il D. Lgs. 72/2022 e le due nuove lettere b-bis) e b-ter) della suddetta norma esentano le cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate in uno Stato membro o verso un altro Stato membro e destinate alle forze armate di altri Stati membri ad uso di tali forze o del personale civile che le accompagna o per l’approvvigionamento delle relative mense, nella misura in cui tali forze partecipano a uno sforzo di difesa svolto ai fini della realizzazione di un’attività dell’Unione nell’ambito della politica di sicurezza e di difesa comune.

Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi devono essere effettuate nei confronti delle Forze armate, e del personale civile che le accompagna, di altri Stati membri della Ue, oppure devono essere effettuate verso un altro Stato membro dell’Unione europea ed essere destinate alle forze armate (e del personale civile che le accompagna) di qualsiasi Stato membro diverso da quello di introduzione.