Forze Armate, come funziona la licenza per malattia del figlio?

Forze Armate, come funziona la licenza per malattia del figlio?

Ecco come funziona la licenza straordinaria per malattia del figlio per il personale delle Forze Armate: requisiti, durata e retribuzione.

Per i militari lavoratori può risultare molto difficoltoso gestire le malattie dei figli, indipendentemente dalla gravità. Ciò soprattutto quando sono molto piccoli e anche un semplice raffreddore può pregiudicare la possibilità di frequentare l’asilo nido. Bisogna quindi sapere che la legge prevede una licenza straordinaria per malattia del figlio per le Forze Armate, utile a far fronte a queste esigenze. Ecco come funziona e quello che c’è da sapere.

Licenza per malattia del figlio per Forze Armate

Durata

La licenza per la malattia del figlio ha una durata variabile, che dipende dall’età del minore o dalla data del suo ingresso in famiglia. In particolare, per i primi 3 anni di vita del figlio il militare ha diritto alla licenza per tutta la durata della malattia. Per i minori di età compresa tra 3 e 8 anni, invece, è possibile usufruire di un massimo di 5 giorni l’anno, mentre non è prevista la licenza straordinaria per malattia di bambini sopra gli 8 anni.

Nel caso di affido o adozione, le regole cambiano. Nel dettaglio:

  • la licenza copre tutto il periodo di malattia per minori fino a 6 anni;
  • la licenza massima per la malattia corrisponde a 5 giorni l’anno per bambini tra 6 e 8 anni;
  • per il minore che entra in famiglia e ha un’età compresa tra 6 e 12 anni la licenza può essere fruita entro 3 anni.

Chi ne ha diritto

La licenza straordinaria per malattia del figlio è un diritto dei genitori lavoratori che possono fruirne alternativamente, tenendo presente il medesimo limite complessivo. Per questo motivo, quando il militare presenta la richiesta deve allegare una dichiarazione attestante che l’altro genitore avente diritto non è in astensione dal lavoro o dal servizio negli stessi giorni per i quali si chiede la licenza e per lo stesso motivo.

È infatti possibile per il militare ottenere la licenza anche se l’altro genitore non lavora o comunque non ha diritto al beneficio oppure se sta usufruendo di una diversa licenza o permesso. Oltre all’affido e all’adozione, la licenza può essere estesa anche in caso di collocazione o affidamento a carattere temporaneo, purché sia presente una disposizione giudiziale che equipari la situazione alle precedenti.

Retribuzione

Per i primi 3 anni di vita i genitori militari hanno diritto (complessivamente se entrambi lavorano per le Forze Armate) a 5 giorni annui di licenza straordinaria per malattia interamente retribuiti. In questi periodi viene quindi corrisposta la retribuzione fissa continuativa, senza però compenso per il lavoro straordinario o le eventuali indennità previste per l’effettivo impiego.

Per tutti gli altri periodi di licenza usufruibili, invece, non è prevista alcuna retribuzione ma vengono comunque computati ai fini dell’anzianità di servizio. Oltretutto, per il personale dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica la licenza straordinaria per malattia del figlio non riduce il periodo di licenza ordinaria, né l’importo della tredicesima mensilità.

È inoltre bene precisare che se la malattia del figlio dà luogo a ricovero ospedaliero si interrompe il decorso del periodo di licenza ordinaria eventualmente fruito dal genitore. La licenza straordinaria per malattia del figlio non è comunque computabile nel limite di 45 giorni, trattandosi di una misura per la genitorialità insieme al congedo retribuito per figli gravemente disabili (oltre ai permessi e all’estensione del congedo parentale).

Come fare domanda

La licenza straordinaria per malattia del figlio deve essere richiesta al proprio Comando o Ente di appartenenza, avendo cura di allegare la documentazione richiesta e in ogni caso per i bambini che hanno più di 3 anni anche il certificato rilasciato da un medico specialista del Servizio Sanitario Nazionale o con esso convenzionato.

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