Quando i militari possono chiedere l’aspettativa

Quando i militari possono chiedere l'aspettativa

La guida completa per sapere quando un militare può chiedere l’aspettativa e per quali ragioni.

Quando i militari possono chiedere l’aspettativa? Sebbene le norme specifiche che riguardano il Comparto difesa e sicurezza siano più stringenti rispetto a quelle del Comparto pubblico, i militari possono chiedere una “pausa” dal servizio, usufruendo dell’aspettativa o dell’assenza giustificata dal lavoro.

Capita spesso, nel corso della carriera che il personale militare dell’Esercito italiano, della Marina Militare, dell’Aeronautica Militare, dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e delle Forze di Polizia ad ordinamento civile si trovi dinnanzi a situazioni che lo portano a chiedere un periodo di stacco dal lavoro, sia esso legato a motivi familiari o professionali.

Avvocatoamministrativoemilitare.it evidenzia due tipologie di aspettativa:

  1. Retribuita: per motivi sanitari o per frequentare un dottorato di ricerca;
  2. Non retribuita: per motivi privati.

Vediamole nel dettaglio e capiamo in quali casi i militari possono chiedere l’aspettativa.

Aspettativa per frequentare un dottorato di ricerca

Il personale delle Forze armate e di Polizia può chiedere l’aspettativa e questa è retribuita nel caso in cui viene richiesta per motivi sanitari o per frequentare un dottorato di ricerca.

A chiarire in merito è l’art. 911 del D. Lgs. 66 del 2010 che, proprio menzionando il “dottorato di ricerca” stabilisce che: “Il militare ammesso ai corsi di dottorato di ricerca senza borsa di studio, o con rinuncia a questa, è collocato a domanda in aspettativa, compatibilmente con le esigenze della Forza armata di appartenenza, e conserva il trattamento economico, previdenziale e di quiescenza in godimento da parte dell’amministrazione”.

A differenza di quanto accadeva in passato e prima del 2010, frequentare il dottorato di ricerca non figura più tra i “diritti” del militare, nel senso che è l’Amministrazione a decidere se questi può seguirlo, e quindi chiedere l’aspettativa.

Per dare il via libera alla facoltà di frequenza, l’Amministrazione tiene in considerazione l’attinenza del dottorato con la professione e la professionalità del militare anche in un’ottica futura di sviluppo di impiego e di carriera.

Il diniego avviene nel caso in cui non ci sia attinenza (nel caso di un dottorato in teologia, diritto amministrativo), o nel caso in cui ci siano particolari situazioni di organico e di impiego.

Un altro elemento da tenere in considerazione è se il militare deve congedarsi entro i due anni successivi dalla ripresa in servizio. In quel caso la pena è connotata nella restituzione degli emolumenti percepiti nel corso del periodo di aspettativa.

Se al militare viene riconosciuta l’aspettativa per frequentare un dottorato di ricerca, compete il trattamento economico che percepiva al momento del posizionamento in questa particolare posizione amministrativa.

Terminato il dottorato e rientrato il servizio, al militare verrà ricostruito il quadro della carriera sia dal punto di vista che economico che giuridico.

Aspettativa per motivi privati

L’aspettativa per motivi privati è disciplinata dall’art. 901 del D. Lgs. 66 del 2010. L’aspettativa per motivi privati può essere richiesta solo nel caso in cui si debba far fronte a situazioni particolari, come esigenze familiari, di salute dei propri congiunti, ma anche per cercare un altro lavoro.

La legge dice, come riporta avvocatoamministrativoemilitare.it, che:

  • L’aspettativa per motivi privati è disposta a domanda motivata dell’interessato;
  • L’aspettativa non può avere durata inferiore a quattro mesi e non può eccedere il periodo continuativo di un anno;
  • La sua concessione è subordinata alle esigenze di servizio;
  • Trascorsi i primi quattro mesi, il militare può fare domanda di rientro anticipato in servizio. Il militare rientra in servizio a domanda, se deve essere valutato per l’avanzamento o deve frequentare corsi o sostenere esami prescritti ai fini dell’avanzamento o per l’accesso ai ruoli superiori;
  • Il militare che è già stato in aspettativa per motivi privati, per qualsiasi durata, non può esservi ricollocato se non sono trascorsi almeno due anni dal suo rientro in servizio;
  • Al militare in aspettativa per motivi privati non compete lo stipendio o altro assegno. Il periodo trascorso in aspettativa per motivi privati non è computato ai fini del trattamento di quiescenza, della indennità di fine servizio e dell’avanzamento.

Aspettativa per esercitare attività imprenditoriale o secondo lavoro

“I dipendenti pubblici possono essere collocati in aspettativa, senza assegni e senza decorrenza dell’anzianità di servizio, per un periodo massimo di dodici mesi e rinnovabile per una sola volta, anche per avviare attività professionali e imprenditoriali. L’aspettativa è concessa dall’amministrazione, tenuto conto delle esigenze organizzative, previo esame della documentazione prodotta dall’interessato. Nel periodo di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano le disposizioni in tema di incompatibilità di cui all’articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni” (art. 18 della L. 183 del 2010).

La norma ha generato delle confusioni all’interno del Comparto difesa e sicurezza, tant’è che molti militari hanno preso la palla la balzo per avviare un’attività professionale e imprenditoriale (qui approfondimento secondo lavoro).

Dopo vari ricorsi, il Consiglio di Stato, (sentenza 2017) ne ha definitivamente precluso ogni applicazione al mondo militare e a quella delle Forze di Polizia ad ordinamento civile e militare, proprio sulla base dello status del militare che contrae molti diritti che in generale sono accessibile al personale del pubblico impiego.