Forze armate e di Polizia: quando non si deve pagare l’IMU

Forze armate e di Polizia: quando non si deve pagare l'IMU

I militari e le Forze dell’Ordine sono esentati dal pagamento dell’IMU a patto che inoltrino l’istanza al Comune.

Il personale in divisa è sollevato dal pagamento dell’IMU anche in assenza di dimora abituale o della residenza anagrafica. È quando disposto dalla Commissione Tributaria Regionale del Lazio nella sentenza del 6 settembre 2022 n. 3722 che delinea le condizioni tali per cui il personale è esentato dal pagamento dell’Imposta Municipale Propria.

Nel caso di specie, oltre al rigetto dell’appello del contribuente per il mancato adempimento dell’onere, è stata riconosciuta la correttezza della notifica dell’atto impugnato, inviato con raccomandata del 24 dicembre 2018 e ricevuto dal contribuente il 3 gennaio 2019, realizzata secondo la regola della scissione degli effetti della notificazione per il notificante e per il destinatario, valida, come sancito da giurisprudenza costituzionale, sent. n. 477/2002, e copiosa giurisprudenza di Cassazione e di merito, con riguardo agli atti processuali.

Analizziamo il caso in questione e vediamo quali sono gli appartenenti al personale in divisa che sono esentati dal pagamento dell’IMU.

Esenzione IMU: chi non paga l’imposta

Sulla base dell’ex art. 2 del D.L. n. 102 del 31 agosto 2013, convertito con modificazioni nella legge n. 124 del 28 ottobre 2013, il personale in divisa è esentato dal pagamento dell’IMU, ovvero sia l’imposta dovuta per il possesso di fabbricati, escluse le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali diverse da A/1, A/8 e A/9, di aree fabbricabili e di terreni agricoli ed è dovuta dal proprietario o dal titolare di altro diritto reale (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie), dal concessionario nel caso di concessione di aree demaniali e dal locatario in caso di leasing).

Il personale appartenente alle Forze armate, alle Forze di Polizia ad ordinamento civile e militare, al Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e al personale appartenente alla carriera prefettizia non deve pagare l’imposta anche in assenza di dimora abituale e della residenza anagrafica, a condizione che il contribuente, nella fattispecie alloggiato in una caserma, presenti, a pena di decadenza, apposita dichiarazione da inoltrare al Comune con la quale attesta il possesso dei requisiti e indica gli identificativi catastali dell’immobile per il quale si chiede il riconoscimento del beneficio.

La dichiarazione deve essere inviata entro il termine ordinario per la presentazione delle dichiarazioni di variazione relativa all’imposta municipale propria.

Esenzione IMU: il caso di specie

Come si legge nella sentenza n. 477/2002 emessa dalla Commissione Tributaria Regionale del Lazio, due appartenenti alle Forze armate hanno impugnato gli avvisi di accertamento IMU 2013 emessi dal Comune di Viterbo, dichiarando che gli appartenenti alle Forze armate non sono tenuti al pagamento dell’imposta sulla prima casa anche se la residenza è altrove.

Al ricorso hanno aggiunto:

  • L’intervenuta prescrizione quinquennale;
  • La non debenza dell’imposta trattandosi di immobile destinato a prima casa dove i ricorrenti non abitano, essendo uno di loro militare e risiedendo entrambi in caserma;
  • Il difetto di motivazione.

Dal canto suo, il Comune di Viterbo, in sede di costituzione in giudizio, ha evidenziato la legittimità degli avvisi e la loro tempestività, essendo stati gli stessi consegnati a Poste italiane entro il 31 dicembre del quinto anno successivo.

Inoltre, ha rimarcato il Comune che non è possibile invocare l’esenzione, dal momento che i contribuenti non hanno mai presentato apposita denuncia in tal senso.

Esenzione IMU: cosa dice la sentenza

La Commissione Tributaria Regionale ha accolto solo il ricorso di uno dei due, dal momento che questi risiedeva e dimorava presso una caserma dove prestava servizio in qualità di militare appartenente alle Forze di Polizia e pertanto l’IMU limitatamente al secondo semestre 2013 non era dovuta.

Il contribuente avrebbe dovuto presentare, entro il 30 giugno 2014, la dichiarazione IMU 2013, indicando che l’immobile, pur non corrispondente a quello di residenza anagrafica dei soggetti passivi, era la dimora abituale, oltre a dichiarare il possesso degli altri requisiti, quali l’appartenenza alle Forze di cui al comma 5 dell’art. 1 del D.L. n. 102/2013.

Dal momento che ciò non è avvenuto, la Commissione ha accolto il ricorso in appello del Comune di Viterbo.

Esenzione IMU: come fare

Coloro che appartengono alle Forze armate hanno diritto di usufruire dell’esenzione IMU, su un loro immobile di proprietà e pertinenze, anche se non hanno la residenza anagrafica in quell’immobile.

Naturalmente se il soggetto usufruisce già delle agevolazioni “prima casa” tale misura è incompatibile. L’esenzione IMU per militari viene acquisita dal Comune di ubicazione dell’immobile, solo a seguito di dichiarazione del proprietario.

Infatti, lo stesso ufficio comunale non provvede ad inserire l’esenzione in automatico ma a seguito di dichiarazione. È importante, una volta acquisita la proprietà dell’immobile, inviare in tempi brevi la comunicazione al Comune. In tal modo il bene verrà inserito negli elenchi comunali degli immobili esentati dal pagamento,

Per richiedere l’esenzione è necessario inviare anche tramite Pec, una “dichiarazione di esenzione” correda da Attestazione di servizio. In ogni caso è sempre meglio contattare gli Uffici comunali.