Separazione e divorzio con figli: cosa serve sapere

Separazione e divorzio con figli: cosa serve sapere

Cosa cambia nella separazione e nel divorzio quando la coppia ha figli? Ecco cosa serve sapere riguardo alla procedura e alle decisioni da prendere.

La separazione e il divorzio sono finalizzati allo scioglimento del matrimonio, liberando i coniugi dai diritti e doveri reciproci che hanno caratterizzato la vita coniugale. Allo stesso tempo, in seguito al divorzio e alla separazione possono sorgere diritti e doveri differenti a carattere prettamente patrimoniale, si tratta dell’assegno divorzile e dell’assegno di mantenimento. La situazione si complica quando ci sono anche dei figli minorenni o maggiorenni non autosufficienti o portatori di handicap, i quali devono essere tutelati sotto diversi punti di vista.

Di conseguenza, ci sono anche alcune differenze procedurali per procedere alla separazione o al divorzio con figli, proprio perché la legge deve garantire che i diritti dei figli siano rispettati e che gli ex coniugi possano trovare una nuova quotidianità, adatta alle esigenze educative, sociali, affettive ed economiche dei figli. Principalmente, in seguito alla separazione e al divorzio bisogna decidere in merito all’affidamento dei figli e al loro mantenimento. Ci sono quindi diverse cose da sapere in merito prima di affrettarsi.

Separazione con figli, le differenze da sapere

La separazione può essere consensuale, quando i coniugi hanno autonomamente trovato un accordo sulle questioni più importanti della vita familiare, oppure giudiziale quando l’accordo non c’è ed è necessario l’intervento del giudice. Va da sé che la separazione consensuale, quando sussistono le condizioni, è la vita preferibile per risparmiare su costi e tempistiche.

La procedura per la separazione consensuale, inoltre, si può svolgere in maniera decisamente semplificata, i coniugi possono infatti scegliere fra:

  • Il ricorso congiunto in tribunale;
  • la negoziazione assistita;
  • la separazione in Comune.

Quest’ultima alternativa, tuttavia, non è possibile quando la coppia ha figli minori, minorenni non autosufficienti oppure portatori di handicap. Le alternative sono dunque il ricorso giudiziale congiunto e la negoziazione assistita. La negoziazione assistita consente di evitare le aule di tribunale, ma le decisioni relative ai figli minorenni o maggiorenni ma non autosufficienti o portatori di handicap devono essere autorizzate dal Procuratore della Repubblica o dal Presidente del tribunale.

Quando la separazione è giudiziale oppure consensuale ma i coniugi procedono con il ricorso congiunto, invece, non ci sono particolari differenze. Ovviamente per procedere in modo congiunto è necessario che i genitori siano d’accordo sull’affidamento, il collocamento e il mantenimento, altrimenti la decisione è rimessa al giudice.

Divorzio con figli, cosa serve sapere

Riguardo alla procedura di divorzio in presenza di figli minorenni, maggiorenni non autosufficienti o portatori di handicap, vale esattamente ciò che è stato detto per quanto riguarda l’iter di separazione. Anche in questo caso, quindi, i coniugi non possono divorziare in Comune, ma soltanto in tribunale oppure attraverso la negoziazione assistita. Quest’ultima, anche per il divorzio, è finalizzata al raggiungimento di un accordo fra i coniugi; pertanto, è un tentativo obbligatorio anche prima di procedere con il divorzio giudiziale.

Affidamento, collocamento e mantenimento dei figli

Le questioni principali su cui devono decidere i coniugi (o in alternativa il giudice) per procedere a separazione e divorzio riguardano gli aspetti fondamentali della vita dei figli.

Il primo punto riguarda sicuramente l’affidamento che di norma è condiviso, per cui entrambi i genitori hanno eguali diritti e doveri nei confronti dei figli. L’affidamento esclusivo, invece, è scelto solo in situazioni molto particolari, potenzialmente pericolose per i figli o impossibili per esigenze di lavoro o salute (dato che la legge tutela il diritto alla bigenitorialità) e prevede lo spostamento della responsabilità genitoriale in capo a uno solo dei genitori. Il genitore non affidatario può comunque avere diritto di visita (a discrezione del giudice) e ha l’obbligo di mantenimento.

Il collocamento, invece, non incide sull’affidamento ma riguarda proprio dal punto di vista pratico la vita del minore. Di conseguenza il collocamento viene scelto in base alle esigenze di spostamento e vita quotidiana dei figli (ad esempio la posizione della scuola) e può essere:

  • Paritario, quando i figli trascorrono lo stesso tempo presso le abitazioni dei genitori.
  • Invariato, quando i figli restano nella casa coniugale e sono i genitori a trasferirsi in modo alternato.
  • Prevalente, quando i figli abitano in modo continuativo con uno dei genitori nella casa coniugale, nel rispetto del diritto di visita dell’altro genitore.

L’obbligo di mantenimento, invece, ricade sempre su entrambi i genitori in maniera proporzionale alla disponibilità economica di ognuno e alle esigenze dei figli. Quando il collocamento è prevalente, è quindi necessario che il genitore non collocatario corrisponda un assegno di mantenimento mensile in favore dei figli e che contribuisca alle spese straordinarie concordate.

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