Porto d’armi Forze Armate e di Polizia: le regole da seguire

Porto d'armi Forze Armate e di Polizia: le regole da seguire

Anche le Forze Armate e di Polizia per la detenzione e il trasporto esterno di armi differenti dalla pistola d’ordinanza devono richiedere il porto d’armi; per loro, però, ci sono alcune agevolazioni.

Anche se possono andare in giro armati durante il servizio, anche le Forze Armate e di Polizia devono richiedere il porto d’armi per la detenzione di armi diverse da quella d’ordinanza.

L’ordinamento vigente, infatti, stabilisce che il personale militare può portare con sé esclusivamente la pistola d’ordinanza, la Beretta 92FS Parabellum; per la detenzione e il trasporto fuori casa di altre tipologie di armi, invece, è richiesto il porto d’armi (per la difesa personale).

La procedura è la stessa di quella prevista per il porto d’armi dei civili, ma con particolari agevolazioni. Prima di vedere quali sono, ricordiamo che per il rilascio del documento - che va rinnovato ogni anno - è necessario:

  • compilare il modello preposto e presentarlo in Questura;
  • fare due fototessere (una va allegata alla dichiarazione, l’altra al libretto);
  • chiedere il rilascio del certificato che attesti l’idoneità psico-fisica del richiedente;
  • dimostrare di saper utilizzare l’arma;
  • allegare la dichiarazione attestante il bisogno di andare armati e confermare di non trovarsi nelle condizioni ostative previste dalla legge;
  • acquistare due marche da bollo, entrambe da 16€ così da applicarne una sul modello e l’altra sul libretto;
  • pagare la tassa di concessioni governative (importo 115€) e la ricevuta del versamento del libretto (1,27€).

Come anticipato, però, per le Forze Armate e di Polizia è previsto un iter agevolato; visto il ruolo ricoperto, infatti, non è necessario presentare l’idoneità psico-fisica per la richiesta del porto d’armi.

Niente visite mediche per le Forze Armate e di Polizia

Quanto appena detto - ovvero che per le Forze Armate e di Polizia si dà per scontato che l’idoneità psico-fisica si dà per certa visto il ruolo ricoperto - dovrebbe essere scontato, eppure solo nel 2016 si è arrivati a questa conclusione.

Dopo anni di dibattiti in merito, infatti, solo con il decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale n°93 del 21 aprile 2016 è stato modificato il decreto del Ministero della Salute del 28 aprile 1998, tramite l’aggiunta all’articolo 4 del seguente comma:

“Il possesso dei requisiti psicofisici di cui agli articoli 1 e 2 si presume in capo agli appartenenti alle Forze di polizia, di cui all’art. 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, che risultino idonei al servizio attivo di polizia o al servizio militare incondizionato sulla base di un’apposita attestazione di servizio rilasciata dall’amministrazione di appartenenza da cui risulti, tra l’altro, che non è in atto alcun provvedimento di ritiro, anche temporaneo, dell’arma in dotazione individuale.”

Quindi con questa modifica è stato stabilito che per la richiesta del porto d’armi il personale in servizio può dimostrare la propria idoneità psico-fisica semplicemente presentando l’attestato di servizio rilasciato dal Comandante del Corpo o del capo dell’Ufficio di riferimento.

Nessuna variazione invece per la denuncia di acquisto e detenzione di un’arma la quale deve essere effettuata presso il Commissariato di Polizia, così come un eventuale cambio di residenza. In alternativa - qualora non esistessero Commissariati - la denuncia può essere effettuata presso la Stazione dei Carabinieri del luogo di residenza.

Quante armi si possono detenere?

Si ricorda infine che anche per le Forze Armate e di Polizia si applicano le regole vigenti in merito al possesso di armi in casa. Nel dettaglio, colui che ottiene il porto d’armi può comprare - e detenere - un massimo di:

  • 3 armi comuni da sparo;
  • 6 armi classificate ad uso sportivo sia lunghe che corte;
  • numero illimitato di fucili e carabine con calibro e funzionamento indicati nell’art. 13 della legge 157 del 1992.
  • 8 armi complessive tra: antiche di importanza storica prodotte prima del 1890 o con avancarica, originali; artistiche che presentano particolari finiture o fattezze come ricami in oro o pietre preziose; rare che siano in un numero limitato di esemplari - può esserlo anche la singola arma legata ad un particolare evento o personaggio storico (D.M. 14 aprile 1982).

A queste si aggiungono poi un massimo di 200 cartucce per arma comune, 1.500 cartucce per fucili da caccia e 5 chili di polveri per il caricamento.