Penitenziaria e Forze di Polizia: causa di servizio automatica per le vittime del dovere

Penitenziaria e Forze di Polizia: causa di servizio automatica per le vittime del dovere

Importante sentenza del Tar di Cagliari, secondo il quale il riconoscimento della causa di servizio è automatico per le vittime del dovere.

Importante sentenza del Tar di Cagliari il quale ha accolto il ricorso presentato da un ex appartenente all’Amministrazione Penitenziaria conto il Ministero della Giustizia, colpevole di non aver riconosciuto la causa di servizio per i problemi di salute sopravvenuti in seguito ad alcuni tragici eventi insorti nel periodo in cui era impiegato presso il carcere di Porto Azzurro (Isola D’Elba).

Molti dei nostri lettori probabilmente si ricordano di quanto successe tra le mura di questo istituto penitenziario nel 1987: la mattina del 25 agosto sei detenuti, tutti condannati all’ergastolo e capeggiati dal terrorista Mario Tuti, presero in ostaggio 25 persone, tra le quali il direttore del carcere (Cosimo Giordano), un medico, uno psicologo, un educatore e nove agenti della Polizia Penitenziaria (tra cui appunto colui che ha presentato ricorso contro il Ministero della Giustizia per fatti che andremo ad approfondire di seguito). Il sequestro durò per otto giorni, fino al 1° settembre.

Come raccontato dall’uomo che ha presentato ricorso contro il Ministero della Giustizia e dagli altri sequestrati, sono stati giorni molto difficili: nel caso di specie, l’uomo ha svelato di essere stato incatenato alle sbarre della cella per tutta la durata del sequestro, oltre ad essere stato sottoposto a minacce e violenza ed essere tenuto in stato di inedia.

Una vicenda talmente tragica che non può non avere ripercussioni sulla condizione psico-fisica di un uomo: ed effettivamente pochi mesi dopo questo comincia ad avere problemi di salute, certificati e ritenuti collegati alla vicenda vissuta. A tal proposito questo ha presentato richiesta per il riconoscimento della causa di servizio, respinta però dal Ministero della Giustizia. Tant’è che nei mesi successivi questo continua ad essere impiegato in mansioni che lo portano a lavorare a stretto contatto con i detenuti della struttura carceraria.

Questa situazione va avanti fino al 2011, quando questo viene riconosciuto affetto da problemi di salute e per questo congedato dal Corpo della Polizia Penitenziaria. Nel contempo dal CMO - Commissione medica di verifica - viene riconosciuto invalido permanente al 40%, con il riconoscimento che la patologia insorta è conseguente all’evento traumatico vissuto qualche anno indietro.

A tal proposito nel 2012 ottiene il riconoscimento di “vittima del dovere” dal Ministero dell’Interno in relazione a quanto subito con il sequestro, attribuendogli 88.000€. Tuttavia, anche la nuova richiesta di riconoscimento della causa di servizio viene respinta dal Ministero della Giustizia secondo il quale il parere del Comitato di verifica per le cause di servizio ha certificato sì i problemi di salute, ma non li ha ritenuti dipendenti dai fatti del 1987.

Ed è a questo punto che l’ex appartenente alla Polizia Penitenziaria decide di fare ricorso al Tar di Cagliari, il quale - come anticipato - decide di accogliere il ricorso; vediamo quali sono le motivazioni che hanno portato a questa decisione.

Causa di servizio alle vittime del dovere

Secondo il Tar di Cagliari il riconoscimento come vittima del dovere - seppur attribuito da una differente amministrazione di quella di appartenenza - rappresenta - sia come forma che come modello - un rafforzamento rispetto alla causa di servizio.

D’altronde, per i giudici il riconoscimento dell’infermità da causa di servizio da sola non costituisce da sola elemento sufficiente per l’attribuzione dello status di vittima del dovere, il quale viene riconosciuto eccezionalmente quando “vi sia stato un quid pluris, il riscontro di rischi ulteriori e più gravosi”.

Dal momento quindi che essere vittima del dovere fa rientrare già l’appartenente nel genus della causa di servizio, visto che questo presenta “caratteristiche peculiari e ulteriori rispetto alla categoria generale”, il diniego del Ministero della Giustizia non ha motivo di esistere.

La causa di servizio, quindi, deve essere automaticamente riconosciuta alle vittime del dovere.

Per questo motivo il TAR accogliendo il ricorso ha obbligato il Ministero della Giustizia a “riprovvedere alla luce delle circostanze di fatto e di diritto accertata in giudizio e già riscontrate in sede di procedimento di riconoscimento dello status di vittima del dovere”. All’ex appartenente della Polizia Penitenziaria va anche un risarcimento di 2.500,00€, con il Ministero della Giustizia condannato anche al pagamento delle spese e degli onorari di giudizio.