Aurora Marinaro - 25 settembre 2024
Permessi legge 104, quali diritti per il coniuge separato?
Ecco cosa prevede la legge sui permessi 104 in caso di separazione tra i coniugi.
Chi assiste un familiare con disabilità ai sensi della legge n. 104/1992 può usufruire degli appositi permessi lavorativi retribuiti. In questo modo può occuparsi più agevolmente dell’assistenza e conciliarla con la vita lavorativa, per quanto nei limiti delle agevolazioni previste dalla legge.
La legge 104 riconosce infatti questi permessi per promuovere l’uguaglianza sostanziale e assicurare ai cittadini affetti da disabilità strumenti opportuni a tutelare la salute, la dignità e la capacità lavorativa. Per questo motivo, in alternativa al lavoratore disabile, può usufruire dei permessi retribuiti il familiare caregiver.
Nello specifico, questa possibilità è estesa a un unico lavoratore tra parenti e affini fino al secondo grado (ma si sale fino al terzo grado in caso di comprovate situazioni eccezionali), oltre che al coniuge. Proprio riguardo a quest’ultimo, molti lavoratori hanno palesato alcune perplessità sulla gestione dei permessi e alla possibilità di usufruirne in seguito alla separazione. Cerchiamo quindi di fare chiarezza.
Permessi 104 dopo la separazione
Nella circolare dell’INPS dedicata ai permessi retribuiti ai sensi della legge n. 104/1992 viene indicata con precisione la lista di potenziali beneficiari in qualità di caregiver di un familiare disabili. Viene quindi specificato che viene equiparato al coniuge, in riferimento al beneficio in questione, l’unico civilmente o il convivente di fatto.
Nessuna menzione specifica alla separazione, contribuendo così alla confusione dei beneficiari. A un occhio esterno questa situazione potrebbe apparire peculiare, la realtà quotidiana di molte famiglie vede il coniuge separato prestare assistenza all’altro, non necessariamente per mancanza di altri familiari peraltro.
Su questo punto, è bene ricordare che la separazione è per natura una condizione temporanea, potendo prevedere come conclusione ultima tanto il divorzio quanto la riconciliazione dei coniugi. Non cessa di esistere il vincolo matrimoniale tra le parti separate, come nemmeno la maggior parte dei diritti e dei doveri reciproci (fatta eccezione per la coabitazione e per la fedeltà principalmente).
Di fatto, due persone separate sono ancora unite dal vincolo coniugale e pertanto familiari ai sensi della legge n. 104/1992 (e a onor del vero di tutta la normativa). Proprio per questo motivo anche il coniuge separato ha diritto a fruire dei permessi retribuiti per assistere il marito o la moglie con disabilità.
Basterebbe pensare che la separazione non limita nemmeno i reciproci diritti successori, ma questo esempio rischia di alimentare la confusione. Questo perché l’addebito della separazione, pur non avendo effetti diversi sul legame giuridico tra le parti, impedisce al coniuge colpevole di ereditare dall’altro. Al contrario, anche in caso di separazione con addebito a carico dell’una o dell’altra parte permane il diritto ai permessi 104.
Naturalmente questa situazione è molto rara, di solito perché nei casi di addebito non c’è l’armonia tra le parti che ci si aspetterebbe per pensare all’assistenza. È però bene specificare che non è vietato dalla legge.
Tenuto conto proprio della particolarità di queste circostanze o comunque dell’assenza di una menzione specifica nella regolamentazione (motivata proprio dal fatto che la definizione di “coniugi” si applica anche ai separati), è opportuno spiegare al datore di lavoro le motivazioni della richiesta.
In tal proposito - e in via del tutto precauzionale e facoltativa - è utile ricordare che nonostante la separazione avvenuta permangono gli effetti civili del matrimonio e indicare il proprio diritto a usufruire dei permessi in ragione dell’assistenza prestata all’altro.
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