Redazione - 27 maggio 2019
Pensione Forze Armate: diritto al ricalcolo per chi è nel sistema misto
Il personale militare ha diritto ad un calcolo della pensione più vantaggioso rispetto a quello applicato dall’Inps; ecco la sentenza della Corte dei Conti che lo stabilisce.
Il nostro ordinamento riconosce al personale militare che si trova nel sistema misto delle aliquote di rendimento (per la parte calcolata con il sistema retributivo) più convenienti rispetto a quelle previste per il personale civile.
Nel dettaglio, è l’articolo 54 del decreto 1092/1973 a riconoscere al militare che abbia maturato almeno 15 anni - e non più di 20 - di contributi nel sistema retributivo (quindi maturati entro il 31 dicembre 1995) una pensione pari al 44% della base pensionabile.
Ciò significa che per i primi 15 anni di servizio il militare dovrebbe godere di un aliquota di rendimento pari al 2,93% (per ciascun anno di servizio). Per il periodo che va dai 15 ai 20 anni di servizio, invece, non beneficia di alcun incremento, dopodiché per ogni anno successivo al ventesimo si applica un’aliquota di rendimento dell’1,80%.
Tuttavia, le modalità con cui l’Inps applica questa norma sono molto restrittive; secondo l’Istituto Nazionale di Previdenza, infatti, solamente il personale militare che alla data del 1° gennaio 1996 (quando è entrato in vigore il sistema contributivo) aveva un’anzianità di servizio compresa tra i 15 e i 20 anni ha diritto a questa agevolazione.
Per coloro che hanno meno anni di servizio, quindi, vengono utilizzate le meno vantaggiose aliquote di rendimento previste per il personale civile, ovvero il 2,33% per i primi 15 anni di servizio (più una maggiorazione dell’1,80% per ogni anno successivo al quindicesimo).
Esempi pratici
Prendiamo come esempio due marescialli dei Carabinieri: uno con 14 anni di servizio alla data del 31 dicembre 1995 e l’altro con 15.
Nel primo caso, quindi, l’Inps applica le aliquote di rendimento previste per i civili, riconoscendogli il 32,62% della base pensionabile, mentre l’altro - beneficiando dell’aliquota di rendimento del 2,93% - gliene verrebbe riconosciuto il 43,95%. Per un solo anno di servizio di differenza, quindi, il secondo maresciallo dei Carabinieri avrebbe diritto a circa l’11% in più della propria base pensionabile.
Le aliquote di rendimento utilizzate dell’Inps non sono corrette
Tuttavia c’è chi non concorda con l’interpretazione che l’Inps dà dell’articolo 54 del decreto 1092/1973. Riportiamo a tal proposito una recente sentenza della Corte dei Conti - Regione Calabria - che potrebbe cambiare le carte in tavola.
Nel dettaglio, i giudici della sezione giurisdizionale della Corte dei Conti calabrese - con la sentenza 12/2018 - hanno accolto il ricorso presentato da un maresciallo aiutante della Guardia di Finanza (congedato dopo 31 anni di servizio) che alla data del 31 dicembre 1995 aveva maturato solamente 10 anni di servizio e di conseguenza aveva ricevuto dall’Inps il riconoscimento del 23,3% della base pensionabile riferita al periodo retributivo (gli altri 21 anni di servizio sono stati calcolati secondo le regole del sistema contributivo).
Nel dettaglio la Corte dei Conti ha ritenuto che bisogna fare dell’articolo 54 una diversa interpretazione rispetto a quella data dall’Inps, applicando le aliquote di rendimento previste per il personale militare anche per coloro che nel sistema retributivo vantano meno di 15 anni di contributi.
Nel caso di specie, quindi, è stato riconosciuto il diritto del maresciallo ad ottenere il 29,3% della propria base pensionabile e non il 23,3% come aveva stabilito l’Inps.
Il personale militare ha diritto al ricalcolo della pensione?
Questa sentenza è molto importante, ma non è abbastanza: bisognerà capire, infatti, se anche le altre Regioni concorderanno con l’interpretazione data dalla Regione Calabria.
A tal proposito consigliamo a tutti coloro che si sono arruolati negli anni ottanta (ovvero coloro che al 1° gennaio 1996 avevano maturato da 1 a 14 anni di servizio) - e che quindi secondo l’Inps dovrebbero avere la pensione liquidata secondo regole più svantaggiose - di monitorare la questione così da poter presentare ricorso, come fatto dal maresciallo aiutante della Guardia di Finanza, qualora se ne dovessero rilevare i presupposti.
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