Il militare può fare lo scrutatore? E il rappresentante di lista?

Il militare può fare lo scrutatore? E il rappresentante di lista?

In che misura i militari possono partecipare alla vita politica del Paese? possono fare gli scrutatori o i rappresentanti di lista? Ecco cosa prevede la legge.

I militari ricoprono cariche istituzionali, perciò sono tenuti anche al di fuori della vita lavorativa a non compromettere la rispettabilità e la credibilità dello Stato, ma anche a evitare possibili conflitti d’interesse e preservare l’estraneità delle Forze Armate rispetto alle competizioni politiche. Ciò, tuttavia, non significa che ai militari sia preclusa la partecipazione attiva alla vita politica del Paese, considerato diritto e dovere di ogni cittadino.

Ci sono però delle regole ulteriori da rispettare, per evitare per l’appunto interferenze, e alcuni limiti di cui il personale delle Forze Armate deve tener conto. Un dubbio molto frequente riguarda la possibilità del militare di fare il rappresentante di lista oppure lo scrutatore, considerando che questi ruoli determinano rispettivamente un’esposizione pubblica e la vigilanza delle operazioni di voto. Ecco cosa prevede la legge in proposito.

Il militare può fare il rappresentante di lista?

L’articolo 1484 del Codice dell’ordinamento militare regolamenta il diritto all’elettorato passivo, stabilendo che i militari possono candidarsi alle elezioni per il Parlamento europeo, alle elezioni politiche e amministrative, così come riconosciuto dalla Costituzione a tutti i cittadini. Ciò comporta dunque il diritto a svolgere attività politiche e di propaganda, a una sola condizione: l’attività deve essere svolta al di fuori dell’ambiente militare e in abito civile.

Di conseguenza, per il periodo delle elezioni il militare candidato è posto in b non computabile, entro il limite di 45 giorni annui. Le stesse regole valgono per il ruolo di rappresentante di lista, come chiarito da una circolare della Direzione generale per il personale militare (Persomil) emanata nel 2009 in occasione delle elezioni amministrative.

Il testo ammette quindi anche la possibilità per il personale militare di fare il rappresentante di lista, assentandosi dal servizio per il periodo necessario presentando la domanda per la licenza straordinaria con l’attestazione rilasciata dal sindaco o dal Comune o altro ente per cui si candida, specificando il tipo di elezione e la lista elettorale d’appartenenza.

Il militare che fa il rappresentante di lista ha anche diritto a delle quote retributive aggiuntive o, in alternativa, a essere dispensato dal servizio per il numero di giorni corrispondente a quelli festivi o comunque non lavorativi compresi durante il periodo di svolgimento delle operazioni elettorali.

Al di fuori dell’elettorato passivo o attivo, con le dovute misure, ai militari è severamente proibita la propaganda politica, nel rispetto del dovere di estraneità. L’articolo 1483 del Codice dell’ordinamento militare stabilisce infatti quanto segue:

1. Le Forze armate devono in ogni circostanza mantenersi al di fuori dalle competizioni politiche.
2. Ai militari che si trovino nelle condizioni di cui al comma 2 dell’articolo 1350 (militari in servizio o possibile servizio ndr), è fatto divieto di partecipare a riunioni e manifestazioni di partiti, associazioni e organizzazioni politiche, nonché di svolgere propaganda a favore o contro partiti, associazioni , organizzazioni politiche o candidati a elezioni politiche e amministrative.

Il militare può fare lo scrutatore?

Il militare può fare il rappresentante di lista, ma finché è in servizio non può ricoprire il ruolo di presidente di seggio, segretario o scrutatore. A stabilirlo è l’articolo 1492 del Codice dell’ordinamento militare, il quale preclude al personale in servizio anche il ruolo di giudice popolare. Gli appartenenti delle Forze Armate in servizio non possono quindi fare gli scrutatori di lista, un divieto esteso anche a:

dipendenti del ministero degli Interni;
dipendenti del ministero delle Comunicazioni;
dipendenti del ministero dei Trasporti;
segretari comunali;
dipendenti che prestano servizio presso gli uffici elettorali comuni;
candidati alle elezioni;
rappresentanti di lista.

Lo scopo principale di questo divieto è naturalmente quello di evitare qualsiasi potenziale conflitto, anche professionale, rispetto all’attività di scrutinio. Il ruolo di rappresentante di lista, invece, prevede per sua stessa natura la rappresentanza di un partito e non una funzione di controllo imparziale.