Un militare può fare politica e candidarsi nelle liste elettorali?

Un militare può fare politica e candidarsi nelle liste elettorali?

Un appartenente alle Forze armate ha diritto di candidarsi alle elezioni e ricoprire cariche pubblica, ma ad alcune condizioni.

Un militare appartenente alle Forze armate può fare politica e candidarsi nelle liste elettorali? È una domanda che la maggior parte di noi si è sempre posta.

Erroneamente, si è sempre ritenuto che i soldati, per la posizione che ricoprono e il ruolo che sono chiamati a svolgere, siano esclusi dalla vita politica del nostro Paese.

Ebbene, non è così. Il militare può candidarsi alle elezioni e il suo nome può figurare nelle liste elettorali, appartenere alle Forze armate non rappresenta un limite, semmai un valore aggiunto.

L’articolo 49 della Costituzione italiana sancisce che “Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale”.

Il successivo art. 98, terzo comma, aggiunge che “Si possono con legge stabilire limitazioni al diritto d’iscriversi ai partiti politici per i magistrati, i militari di carriera in servizio attivo, i funzionari ed agenti di polizia, i rappresentanti diplomatici e consolari all’estero”.

Per chiarire, l’art. 1465 del COM, al primo comma, indica espressamente che “Ai militari spettano i diritti che la Costituzione della Repubblica riconosce ai cittadini” affermando, quindi, l’assoluta identità di condizione giuridica del cittadino in armi rispetto agli altri.
Vediamo meglio come funziona.

Un militare può fare politica e candidarsi?

Un militare può fare politica e candidarsi? La risposta è , può farlo. Per chiarire meglio come stanno le cose è la legge a venirci incontro.

Infatti, l’articolo 1484 del D. Lgsl. n. 66 del 2010 del Codice dell’Ordinamento Militare” (il COM) stabilisce che:

“I militari candidati a elezioni per il Parlamento europeo, a elezioni politiche o amministrative possono svolgere liberamente attività politica e di propaganda al di fuori dell’ambiente militare e in abito civile. Essi sono posti in apposita licenza straordinaria per la durata della campagna elettorale”.

Il sopra citato Codice dell’Ordinamento Militare stabilisce che i militari candidati alle elezioni possono sì “svolgere liberamente attività politica e di propaganda”, purché “ al di fuori dell’ambiente militare e in abito civile ” e, comunque, sono ex lege collocati “in apposita licenza straordinaria per la durata della campagna elettorale” (art. 1484) e che, in caso di effettiva elezione a cariche politiche, i militari interessati sono posti d’ufficio in aspettativa sin “dall’atto della proclamazione degli eletti” (articoli 903 e 1488 COM).

Se il militare non si limita solo ad iscriversi ad un partito politico ma esercita attività politica, assumendo cariche all’interno di una formazione politica, allora la questione cambia.

L’esposizione sociale che rivestire una carica pubblica comporta, implica lo svolgimento proprio di quell’attività di “propaganda politica”, che è espressamente vietata dall’art. 1472, comma 3, del COM, poiché va ad interferire con il principio di estraneità delle Forze armate alle competizioni politiche.

Le disposizioni normative a cui abbiamo fatto riferimento, quindi, creano l’opportuna separazione fra l’esercizio del diritto di elettorato passivo relativo a “cariche politiche” ed attività di servizio, evitando che il militare impegnato in campagna elettorale, o eletto ad una “carica politica” possa svolgere contestualmente attività istituzionale.

Si impedisce in tal modo ogni possibile coinvolgimento, anche indiretto, della Forza Armata di appartenenza del militare nella competizione politica.

Cosa succede se un militare viene eletto

Fermo restando che il soldato che decide di candidarsi alle elezioni debba informare il proprio Comando di appartenenza, se il militare viene eletto che cosa succede?

Il Codice dell’Ordinamento Militare è chiaro su questo. Nel momento in cui il militare è eletto viene posto in aspettativa non retribuita, che può essere:

  • Obbligatoria: se si è eletti al Parlamento italiano, Europeo o nei Consigli regionali o chiamati a svolgere funzioni di Ministro o Sottosegretario di Stato (articoli 903 e 1488 del COM);
  • A domanda: in caso di elezione a cariche amministrative come quella di Sindaco, consigliere provinciale, consigliere comunale ecc. (articoli 904 e 1488 del COM).

Cosa succede in caso di mancata richiesta di aspettativa non retribuita

Nel caso in cui i militari eletti a cariche amministrative non richiedono di essere posti in aspettativa non retribuita accade che questi hanno diritto:

  • Ad assentarsi dal servizio per svolgere le funzioni per cui sono stati eletti;
  • A presentare domanda di trasferimento (a carattere temporaneo cioè per la durata del mandato), qualora la distanza tra sede di servizio e luogo di svolgimento dell’incarico renda particolarmente gravoso l’esercizio delle funzioni connesse al mandato elettorale.

È quanto riporta avvocatomilitare.com facendo riferimento al D. Lgsl. 267 del 2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”.

Come funziona per permessi e licenze

L’articolo 79 del D. Lglsl. 267 del 2000, alla voce permessi e licenze stabilisce che, tra gli altri, i lavoratori dipendenti “hanno diritto di assentarsi dal servizio per il tempo strettamente necessario per la partecipazione a ciascuna seduta dei rispettivi consigli e per il raggiungimento del luogo di suo svolgimento”.

Se i consigli si svolgono in orario serale, i lavoratori hanno diritto a non riprendere il lavoro prima delle ore 8:00 del giorno successivo. Mentre, nel caso in cui i lavori dei consigli si protraggano oltre la mezzanotte, i lavoratori hanno diritto ad assentarsi dal servizio per l’intera giornata successiva.

Se si è eletti in un Comune o provincia con 15.000 abitanti si è diritto, oltre ai permessi, anche ad assentarsi dai rispettivi posti di lavoro per un massimo di 24 ore lavorative al mese, elevate a 48 ore per i sindaci, presidenti delle province, sindaci metropolitani, presidenti delle comunità montane, presidenti dei consigli provinciali e dei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti.

I lavoratori dipendenti hanno diritto ad ulteriori permessi non retribuiti sino ad un massimo di 24 ore lavorative mensili qualora risultino necessari per l’espletamento del mandato.

L’attività ed i tempi di espletamento del mandato per i quali i lavoratori chiedono e ottengono permessi, retribuiti e non retribuiti, devono essere prontamente e puntualmente documentati mediante attestazione dell’ente.