Licenza straordinaria per campagna elettorale, le regole per i militari delle Forze Armate

Licenza straordinaria per campagna elettorale, le regole per i militari delle Forze Armate

Le regole della licenza straordinaria per campagna elettorale per le Forze Armate: durata, chi ne ha diritto e come richiederla.

Il personale delle Forze Armate ha a disposizione alcuni giorni di licenza ordinaria e di licenza straordinaria, dedicata quest’ultima a particolari esigenze, proprio come la campagna elettorale. L’articolo 1484 del Codice dell’ordinamento militare, che regola l’esercizio dell’elettorato passivo, stabilisce infatti quanto segue:

I militari candidati a elezioni per il Parlamento europeo, a elezioni politiche o amministrative possono svolgere liberamente attività politica e di propaganda al di fuori dell’ambiente militare e in abito civile. Essi sono posti in apposita licenza straordinaria per la durata della campagna elettorale.

Il personale delle Forze Armate, infatti, può candidarsi alle elezioni, ma per svolgere l’attività politica e soprattutto evitare potenziali ingerenze, viene collocato in una licenza straordinaria apposita per la campagna elettorale. Questo tipo di licenza straordinaria, così come quella per trasferimento ad esempio, non segue le regole sulle licenze straordinarie entro i 45 giorni annui (che invece si applicano al matrimonio e al congedo parentale retribuito interamente).

Di conseguenza, la licenza straordinaria per campagna elettorale ha regole proprie e la sua durata non si cumula con eventuali altre licenze straordinarie entro i 45 giorni annui. Vediamo quindi cosa c’è da sapere.

Regole della licenza straordinaria per campagna elettorale

Durata

La licenza straordinaria per campagna elettorale, così come previsto dal Codice dell’ordinamento militare, si estende per tutta la durata della campagna elettorale. Il periodo in cui si usufruisce della licenza, indipendentemente dalla sua effettiva durata, non si cumula con le eventuali ulteriori licenze straordinarie di cui abbia usufruito il militare.

In particolare, la licenza decorre dalla data di conclusione dell’esame delle candidature da parte degli organi competenti e scade alle ore 24:00 dell’ultimo giorno della campagna elettorale. Inoltre, la licenza straordinaria può essere prolungata per lo svolgimento del ballottaggio, a condizione che il militare sia uno dei contendenti.

Come richiederla

Per chiedere di essere posti in licenza straordinaria per campagna elettorale i militari devono presentare la domanda al proprio Comando o Ente di appartenenza, allegando la documentazione comprovante:

  • la durata prevista della campagna elettorale;
  • l’avvenuta iscrizione alle liste elettorali per la consultazione in cui ci si candida.

Chi ne ha diritto

Ha diritto a usufruire della licenza straordinaria il personale in servizio presso le Forze Armate che si candida a elezioni politiche, amministrative o per il Parlamento europeo.

L’attività politica e di propaganda

Fermo restando il diritto dei militari in qualità di cittadini di partecipare attivamente alla vita politica del paese, esercitando sia il diritto di voto passivo che attivo, ci sono comunque dei limiti necessari a preservare l’autonomia e l’indipendenza delle Forze Armate. Queste ultime sono infatti tenute a rispettare il cosiddetto principio di estraneità rispetto alla politica e al governo. Di conseguenze, l’attività politica e di propaganda deve comunque essere svolta:

  • in abiti civili;
  • fuori dall’ambiente militare;
  • senza avvalersi dell’aiuto di altri militari;
  • senza usare i mezzi dell’Amministrazione.

In ogni caso, il militare che si presenta come candidato alle elezioni non potrà prestare servizio nella stessa circoscrizione per i 3 anni successivi alle elezioni.

Militari eletti

I militari eletti vengono posti d’ufficio in aspettativa senza assegni, con alcune peculiarità a seconda della carica ricoperta e del regolamento della Forza Armata. I militari eletti al Parlamento nazionale o europeo oppure nei Consigli regionali possono, ad esempio, conservare la retribuzione rinunciando all’indennità parlamentare o per i consiglieri regionali.

Per i militari eletti a cariche amministrative valgono comunque le norme definite dal Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali (in particolare l’articolo 81 conferma il collocamento in aspettativa, computato come servizio e considerato impedimento per il compimento del periodo di prova) e dal Decreto legislativo n. 156 del 17 settembre 2010 (per gli amministratori di Roma Capitale), anche quest’ultimo prevede l’aspettativa non retribuita e il diritto a un’indennità.