Infortunio sul lavoro, Forze Armate e di Polizia: le regole

Infortunio sul lavoro, Forze Armate e di Polizia: le regole

Per gli infortuni sul lavoro di Forze Armate e Forze di Polizia non c’è l’assicurazione Inail: vediamo allora tutte le regole.

Il Testo Unico delle Disposizioni per l’Assicurazione Obbligatoria Contro gli Infortuni sul Lavoro e le Malattie Professionali - noto anche come TU 1124/1965 - non si applica per le Forze Armate e per le Forze di Polizia, le quali restano entrambe disciplinate dai rispettivi ordinamenti.

A tutela di Forze Armate e di Forze di Polizia non c’è l’assicurazione Inail - l’Istituto nazionale Assicurazione Infortuni sul Lavoro - e viene, secondo l’ordinamento giuridico, prevista una tutela in caso di infortunio specifica e che presenta delle diversità rispetto a quella che è alla base tutte le altre categorie di lavoratori.

Esclusione dalla tutela Inail

Anziché regolarsi con il TU 1124/1965, per le Forze Armate e le Forze di Polizia occorre fare riferimento al Testo Unico (TU) delle disposizioni regolamentari in ambito di ordinamento militare (d.p.r. n. 90/2010).

Molti considerano l’esclusione dalla tutela Inail una penalizzazione rispetto ad altre categorie di lavoratori. Proprio per questo motivo, con un emendamento della Legge di Bilancio del 2018 si era tentato di modificare le norme per gli infortuni sul lavoro delle Forze Armate e di Polizia, provando almeno a far ricadere sul medico legale militare dell’Inail la competenza sull’accertamento del nesso tra infortunio e lavoro.

Le regole per l’infortunio sul lavoro di Polizia e Forze Armate

È quindi il Testo Unico a regolamentare gli infortuni di Polizia e Forze Armate. Questo Testo Unico gestisce infatti le disposizioni regolamentari in ambito di ordinamento militare ed è un documento che si articola in diverse sezioni e che esplicita tutte le regole per l’infortunio sul lavoro di Forze Armate e Forze di Polizia.

La Sanità militare e il Testo Unico

In particolare, il documento è abbastanza complesso e specifica nell’art. 248 che le normali comunicazioni o segnalazioni per le assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro INAIL o all’Istituto di previdenza per il settore marittimo IPSEMA, sono in questo caso sostituite da analoghe comunicazioni o segnalazioni inoltrate alla Direzione generale della Sanità militare, secondo le procedure stabilite dal Segretario generale della Difesa, sentiti lo Stato maggiore della Difesa, gli Stati maggiori di Forza Armata e i Comandi generali dell’Arma dei Carabinieri e del Corpo delle capitanerie di porto.

La comunicazione all’INAIL

Sarà poi la Direzione generale della Sanità militare a comunicare all’INAIL e all’IPSEMA i dati in suo possesso inerenti agli infortuni e alle malattie del personale militare. Questi dati che la Direzione generale della Sanità comunica sono adeguatamente aggregati e resi in linea con le esigenze di elaborazione degli enti assicuratori INAIL o IPSEMA e comunicati in forma anonima e per fini statistici.

Il medico legale militare

Per gli infortuni sul lavoro, è previsto un medico legale interno. Il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, però, in materia di sicurezza e igiene sul lavoro o sulle attività dei medici legali della Difesa per i dipendenti, avviene sempre in maniera interna, previo comunicazione all’Inail per quanto si è detto poco sopra.

Anche in alcuni casi di infortuni extra-lavorativi, può entrare in gioco la figura del medico legale militare, per decidere ad esempio un reintegro in servizio o per valutare in maniera ufficiale la gravità di una situazione fisica o psicologica.

L’Assicurazione privata

Il dipendente può scegliere se stipulare a sue spese con una compagnia assicurativa privata, una polizza di adeguato massimale a garanzia di eventuali danni fisici o infortuni di varia entità che potrebbero riguardarlo durante il servizio.

Comunque, sempre stando al d.p.r. n. 90/2010, per ogni evento considerato di particolare gravità (art. 553) parte un’inchiesta interna condotta da parte delle Forze di Polizia o Forze Armate di competenza, sia per danni a cose sia a persone.

d.p.r. n. 90/2010
Testo Unico disposizioni regolamentari materia ordinamento militare

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