Divorzio e separazione in un solo atto: è possibile fare tutto insieme?

Divorzio e separazione in un solo atto: è possibile fare tutto insieme?

La riforma Cartabia ha introdotto la possibilità di chiedere divorzio e separazione in unico atto, ecco cosa c’è da sapere.

Tra le principali novità introdotte dalla riforma Cartabia su separazioni e divorzi c’è la possibilità di chiedere separazione e divorzio in un solo atto. Con il procedimento unificato, infatti, entrambe le domande possono essere presentate contestualmente e senza attendere più i 6 mesi dalla sentenza di separazione consensuale e i 12 mesi dalla separazione giudiziale.

Ciò non significa che la separazione e il divorzio verranno comunque decisi nello stesso momento, in quanto è sempre necessario il compimento della fase intermedia di separazione. In ogni caso, le tempistiche sono decisamente ridotte perché i nuovi termini sono molto più stringenti, e la procedura non subisce rallentamenti proprio grazie alla possibilità di presentare entrambe le domande nello stesso momento.

Divorzio e separazione in un solo atto, come funziona

Il nuovo procedimento unificato per le questioni di famiglia consente di chiedere contestualmente sia la separazione che il divorzio, senza dover attendere un certo tempo dalla prima. In sostanza, chiedendo il divorzio insieme alla separazione è possibile anticipare i tempi, così che dalla sentenza di separazione debba passare solo il minimo di tempo richiesto dalla legge.

Il nuovo procedimento riguarda separazioni e divorzi in tribunale, sia che si tratti di procedure consensuali che contenziose. Al contrario, il divorzio breve e il divorzio in Comune non hanno subito variazioni, perché sono di per sé procedimenti corti e semplificati.

La riforma ha puntato proprio a estendere i benefici delle tipologie semplificate di divorzio e separazione anche laddove servono le procedure giudiziali. Nel dettaglio, è necessario introdurre il procedimento con un ricorso di una delle parti, mentre il convenuto deve costituirsi con comparsa di risposta in data precedente all’udienza fissata.

La particolarità del nuovo procedimento è la necessità delle dedizioni scritte che devono essere presentate dai coniugi, proprio per consentire uno svolgimento più breve e oggettivo possibile. Sono dunque stati inseriti gli atti introduttivi che, in maniera analoga a ciò che già succedeva per il diritto del lavoro, sono necessari alla costituzione delle prove.

Nel dettaglio, le parti devono depositare gli atti introduttivi prima dell’udienza, esplicando le questioni circa i diritti disponibili; dunque, gli eventuali diritti economici che intercorrono tra i coniugi e il diritto al mantenimento dei figli devono essere supportati da:

  • Fatti costitutivi;
  • formulazione delle domande;
  • eccezioni di parte;
  • iniziative probatorie.

In questo modo dopo la prima udienza è possibile giungere alla sentenza e alla definizione dell’intera causa. Nel caso in cui il giudizio dovesse proseguire, per l’insorgere di domande accessorie, è comunque prevista la possibilità di una sentenza provvisoria completa sui punti fondamentali. È proprio questo il fattore che consente di ottenere il divorzio in tempi più ridotti; infatti, la domanda di divorzio è procedibile quando:

  • È passata in giudicato la sentenza di separazione, anche se parziale;
  • la convivenza è cessata in maniera ininterrotta.

La prima sentenza, anche laddove parziale, è infatti completa sotto tutti i punti di vista, proprio grazie agli atti introduttivi presentati dai coniugi che garantiscono al contempo la procedibilità e l’improbabile richiesta di modifiche dalle parti. La provvisorietà, infatti, riguarda esclusivamente i fattori accessori avanzati dalle parti. A tal fine è quindi fondamentale che gli atti introduttivi siano completi in merito alle richieste e alle eccezioni sollevate, ma anche per quanto riguarda tutte le prove che possono rendersi utili.

Ciò è richiesto esclusivamente per quanto riguarda gli aspetti patrimoniali, affinché il giudice possa esprimersi nel minor tempo possibile circa la separazione e individuare i doveri di mantenimento presenti. Quando sono presenti dei figli minorenni, deve quindi essere presentato il piano genitoriale completo (contenente tutte le indicazioni sugli impegni e le attività quotidiane dei figli) così che il provvedimento provvisorio possa definire con precisione anche questi aspetti.

In ogni caso, è possibile proporre la domanda di divorzio per ottenere la cessazione degli effetti civili sin negli atti introduttivi, così che l’istruttoria realizzata per la separazione sia poi sufficiente a concludere il procedimento di divorzio. In altre parole, le prove dibattute in sede di separazione saranno sufficienti a determinare il divorzio, senza che si renda più necessario un nuovo procedimento.

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