Come contestare una multa

Come contestare una multa

Ecco una guida su come contestare una multa al Prefetto, al Giudice di Pace o all’Ente preposto e quando farlo.

Quando si riceve una multa si è obbligati al pagamento di una sanzione pecuniaria e talvolta anche a sanzioni accessorie che vanno ad aggiungersi, come ad esempio la sottrazione dei punti dalla patente.

La sanzione pecuniaria deve essere solitamente pagata entro 60 giorni dall’avvenuta notifica. Se la si paga entro i 5 giorni successivi alla notifica, poi, si può usufruire di uno sconto sull’intero importo da pagare pari al 30% del totale.

Trascorsi i 60 giorni di tempo utili per procedere con il pagamento, la multa viene iscritta a ruolo e diventa titolo esecutivo per un importo pari alla metà di quello massimo previsto. Tuttavia, talvolta è possibile contestare una multa: ecco come.

Come contestare una multa e quando

Per poter contestare una multa è prima di tutto necessario leggere il verbale per rilevare eventuali vizi di forma. Se, per esempio, c’è qualche errore nell’indicazione del modello del veicolo multato o nella targa, sarà possibile facilmente richiedere l’annullamento in autotutela all’Ente preposto. La multa sarà, in questo caso, annullata.

Un altro caso in cui è possibile farsi annullare una multa è quando questa viene notificata dopo i 90 giorni dall’accertamento dell’infrazione. Infatti, la ricezione della multa deve avvenire entro 90 giorni da quando si è commessa l’infrazione.

Ancora, se il verbale presentatoci è incompleto, illeggibile o anche redatto da un agente esterno al territorio di competenza, ossia quello dove è avvenuto il fatto, sarà altresì possibile richiedere l’annullamento della sanzione pecuniaria facendo ricorso presso il Prefetto o il Giudice di Pace di competenza territoriale.

Il Codice della Strada prevede che la presentazione del ricorso per le multe al Giudice di Pace è possibile solo entro 30 giorni dalla notifica o dall’accertamento dell’infrazione commessa. Per quanto riguarda il ricorso al Prefetto, invece, il ricorso sarà possibile entro i 60 giorni dalla notifica o dall’accertamento.

Come contestare la multa al Giudice di Pace

Per contestare la multa al Giudice di Pace, il ricorso deve essere depositato presso la cancelleria del giudice personalmente da chi fa ricorso o da un’altra persona che sia munita di specifica delega. In alternativa, si può inviare una raccomandata A/R, con l’obbligo di indicare il codice fiscale di colui che presenta il ricorso.

Si paga comunque un contributo che varia a seconda dell’importo della multa:

  • per ricorsi fino a 1.033 euro, il contributo sarà di 43 euro;
  • per ricorsi da 1.033,01 a 1.100 euro, si pagheranno 43 euro più 27 euro di spese;
  • per ricorsi da 1.100,01 a 5.200 euro, la cifra da pagare sarà 98 euro più 27 euro di spese;
  • per ricorsi da 5.200,01 a 26.000 euro, si pagheranno 237 euro più 27 euro di spese.

Se il giudice respinge il ricorso, applica una multa che può essere superiore o pari a quella iniziale. In questo caso, se si vuole continuare con il ricorso, si può provare ad impugnare la sua decisione presso il Tribunale.

Come contestare la multa al Prefetto

Per contestare la multa al Prefetto entro i 60 giorni dall’avvenuta notizia della trasgressione, si può andare personalmente agli uffici preposti della Prefettura, oppure inviare una lettera raccomandata A/R contenente il codice fiscale del diretto interessato o anche con la posta elettronica certificata PEC al relativo indirizzo della Prefettura di competenza, reperibile sul sito istituzionale della stessa.

Il ricorso può essere inviato al Prefetto o al Comando che ha emesso la multa, il quale si occuperà a sua volta di inoltrare la comunicazione al Prefetto. Il contenuto può essere redatto in carta libera e sottoscritto personalmente da chi fa ricorso.

Contro il provvedimento di rigetto emesso dal prefetto, si può fare ricorso al Giudice di Pace entro 30 giorni dalla notifica.

Come contestare una multa già pagata

Se, dopo aver pagato una multa, accade di ricevere un’ulteriore notifica della contravvenzione già pagata, si può seguire un semplice iter, senza logicamente dover pagare di nuovo la sanzione pecuniaria.

Se si è certi di aver effettuato il pagamento, basterà allegare copia della ricevuta dello stesso per procedere con un’istanza di annullamento in autotutela presso l’Ente preposto che ha erogato la seconda sanzione. In questo modo, si potrà evitare il ricorso al Giudice di Pace.

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