Accettazione eredità: come e quando va fatta, tutto quello che serve sapere

Accettazione eredità: come e quando va fatta, tutto quello che serve sapere

Tutto quello che serve sapere sull’accettazione dell’eredità: tempistiche, modalità e limiti.

Tecnicamente gli eredi del defunto non possono essere considerati tali e non hanno alcun diritto sui beni ereditari finché non hanno accettato l’eredità. Fino a questo momento, ovviamente, non devono neanche rispondere di eventuali debiti ereditari. L’accettazione è quindi fondamentale per esercitare il diritto successorio, soprattutto se il chiamato all’eredità assume questo ruolo in virtù della rinuncia di un altro erede. Accettando, quest’ultimo non può più revocare la rinuncia e pretendere la restituzione. Ecco, quindi, qual è la procedura da seguire.

Accettazione dell’eredità, quando farla

I chiamati all’eredità possono esercitare il diritto di accettazione entro 10 anni dall’apertura della successione. Nel caso in cui il figlio del defunto viene accertato come tale dopo la morte del genitore, il termine di 10 anni decorre invece dalla sentenza di accertamento. In sintesi, ci sono 10 anni di tempo per accettare o rifiutare l’eredità. Nel frattempo il tribunale può nominare un curatore affinché la quota in questione, d’ora in poi eredità giacente, rimanga intatta e preservata.

Il termine di 10 anni, poi, nel caso in cui l’eredità sia gravata da una condizione sospensiva, inizia a decorrere dal verificarsi dell’evento. Con la condizione sospensiva inserita nel testamento, il defunto prescrive che l’eredità sia data a una certa persona ma soltanto dopo un determinato accadimento, dal quale inizia il termine.

In tal proposito, è bene sapere che se trascorrono 10 anni e il chiamato all’eredità non ha compiuto alcun atto significativo in merito o non ha preso una decisione, il diritto di accettazione si prescrive, operando di fatto come una rinuncia. Bisogna comunque considerare che, tutte le persone interessate, come i coeredi, i potenziali chiamati all’eredità e i creditori del defunto, possono proporre un giudizio per la fissazione di un termine massimo entro cui il chiamato deve decidere (ovviamente inferiore a 10 anni), oltre il quale interviene la decadenza e il soggetto non può più accettare.

In sintesi, entro 10 anni si perde il diritto ad accettare l’eredità, ma nel frattempo si potrebbe comunque perdere il diritto di rifiutarla, se interviene l’accettazione tacita.

Accettazione tacita dell’eredità

L’accettazione tacita dell’eredità si configura quando il chiamato all’eredità si comporta di fatto come un erede, ad esempio prendendo decisioni riguardo al patrimonio ereditario oppure non interrompendo il possesso dei beni ereditari. Molto spesso, infatti, almeno uno dei chiamati all’eredità si trova, al momento di apertura della successione, già in possesso di alcuni beni del defunto, si pensi ad esempio a un figlio o al coniuge.

È infatti molto difficile dimostrare di aver mantenuto il possesso dei beni senza compiere alcuna azione come erede, ma soltanto con un intento conservativo. Ecco perché chi è in possesso di beni ereditari e deve ancora decidere sul da farsi deve compiere l’inventario entro 3 mesi dalla dichiarazione di successione. In questo modo potrà scegliere anche di rifiutare o accettare con beneficio d’inventario. L’accettazione tacita si configura anche quando il chiamato nasconde o sottrae alcuni beni ereditari.

Come fare l’accettazione dell’eredità

L’accettazione dell’eredità non richiede adempimenti particolari, anche perché può svolgersi anche in modo tacito, a meno che non si scelga la formula con beneficio d’inventario. Quest’ultima consente di mantenere separati i patrimoni ed evitare così all’erede di rispondere personalmente ai debiti del defunto. L’accettazione dell’eredità con beneficio d’inventario deve essere espressa e indicata al cancelliere del tribunale oppure al notaio.

In ogni caso, anche per l’accettazione pura e semplice può essere utile una dichiarazione formale, così da mettersi al sicuro da eventuali pretese e contestazioni degli aventi diritto.

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