Trasferimento Carabinieri Forestali: perché la norma è sbagliata

Trasferimento Carabinieri Forestali: perché la norma è sbagliata

Ai Carabinieri Forestali viene applicata la stessa norma che è in vigore per i Carabinieri Territoriali. Ma c’è differenza.

Il SIULM (Sindacato Unitario Lavoratori Militari) Direttivo Nazionale Carabinieri ha posto una questione molto importante e che crea forte disagio all’interno del personale dei Carabinieri Forestali e dalle loro famiglie: vale a dire la mancata assegnazione a stazioni nel cui territorio hanno dimorato prima dell’arruolamento e quindi il trasferimento ad altra sede.

Un elemento che crea effetti negativi sul benessere dei Carabinieri forestali proprio in virtù della dubbia applicabilità dell’art. 238, comma 1, lettera b) del TUOM (Testo Unico delle disposizioni in materia di Ordinamento Militare) così come modificato nel 2012 dal DPR 24 febbraio 2012, n. 40.

Trasferimento Carabinieri Forestali: cosa dice la norma

L’art. 238, comma 1, lettera b) del TUOM (Testo Unico delle disposizioni in materia di Ordinamento Militare) così come modificato nel 2012 dal DPR 24 febbraio 2012, n. 40, stabilisce che il militare dell’Arma dei Carabinieri non può:

  • Prestare servizio nelle sedi in cui sussistono obiettive situazioni di incompatibilità ambientale che possano condizionarne l’imparzialità nell’espletamento dei propri compiti e nuocere al prestigio dell’Istituzione;
  • Essere comunque assegnato a stazione nel cui territorio ha stabilmente dimorato prima dell’arruolamento.

La dubbia applicabilità del suddetto articolo risiede nel fatto che “vi è evidente disparità tra Carabinieri della Territoriale e Carabinieri della Specialità Forestale” sottolinea il Siulm.

Trasferimento Carabinieri Forestale: perché la norma non è applicabile

La suddetta norma, che dispone il trasferimento dei Carabinieri presso altra sede si riferisce, come evidenzia la nota del sindacato, esclusivamente all’Arma Territoriale di cui non fa parte l’Organizzazione per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare.

L’espressione “stazioni”, di cui all’art. 238 cit., è da intendere come riferita esclusivamente ai Carabinieri appartenenti all’Organizzazione Territoriale dell’Arma (ex art. 169 del C.O.M.) e segnatamente ai “Comandi di Stazione” di cui all’art. 173,comma 1, lett. e) del C.O.M..

Inoltre, la norma di riferimento è stata emanata nel 2012, quando, come ben noto, l’incorporamento del Personale appartenete al Corpo Forestale dello Stato nell’Arma dei Carabinieri ha decorrenza dal 1° gennaio 2017.

A rafforzare la tesi di come la norma all’art. 238, comma 1, lett. B) del TUOM non possa trovare applicazione per i Carabinieri Forestali è l’espressione contenuta nel testo, vale a dire “ prima dell’arruolamento ”.

Queste parole sono una chiara ed evidente conferma che la norma in esame riguarda esclusivamente i Carabinieri appartenenti all’Organizzazione Territoriale dell’Arma, dal momento che per i Carabinieri del Ruolo Forestale non può parlarsi di arruolamento, bensì di incorporamento e/o transito, come si evince dall’art. 2214-quater del C.O.M. che titola: “Transito del personale appartenente al Corpo forestale dello Stato nell’Arma dei carabinieri”.

Mobilità Carabinieri Forestali: come stanno le cose

Il Siulm Direttivo Nazionale Carabinieri ha preso in esame un’altra problematica che riguarda la Mobilità dei Carabinieri Forestali (GE.TRA.FOR.).

Prendendo in esame la procedura GETRA degli anni scorsi, il sindacato ha evidenziato come la stessa, in diverse circostanze, sia risultata poco fruttuosa, non andando, in molti casi, di fatto, a ripianare gli organici nei Reparti messi a bando.

Nonostante questo, con il successivo GE.TRA.FORESTALE, pur continuando a sussistere la carenza di organico, presso numerose Stazioni Carabinieri Forestali, specie nel ruolo APP./CAR., le stesse non sono state inserite nel provvedimento di mobilità, creando sempre più malcontento fra i militari, con aggravio evidente anche sulle dinamiche familiari e quindi incidendo negativamente e gravemente sul benessere del personale.

Tale situazione, del resto, emerge chiaramente dalla comparazione del GE.TRA. FOR. anno 2020 con quello dell’anno 2022” ha aggiunto il sindacato che sta organizzando un sondaggio tra i Carabinieri forestali a cui è stata applicata la norma.