Ti è arrivata una multa? Fai attenzione a questo dettaglio, potresti non doverla pagare

Ti è arrivata una multa? Fai attenzione a questo dettaglio, potresti non doverla pagare

Il CTR Piemonte ha stabilito che se manca un preciso dettaglio, l’atto di accertamento fiscale o multa è da ritenersi nullo per difetto di notifica.

Il panico che si genera quando arriva una multa è pari solo al terrore di aprire la busta e controllare la cifra dell’importo da pagare all’erario.

Tuttavia, il caso di specie che vi illustreremo nei paragrafi successivi ha messo in evidenza un dettaglio non da poco che se sfugge può rendere nullo l’atto e di conseguenza anche il pagamento.

A dirlo è il CTR Piemonte con una sentenza di quest’anno che non fa altro che mettere in pratica le diposizioni già fornite in materia dalla Corte di Cassazione lo scorso anno.

Ma qual è questo dettaglio che ci potrebbe consentire di non pagare la multa?

Il caso di specie

Nel caso preso in esame dalla Commissione Tributaria Regionale Piemonte, il contribuente eccepiva in giudizio di non aver mai ricevuto la notifica dell’atto impositivo, a causa della sua temporanea assenza e di non aver mai ricevuto la raccomandata informativa dell’avvenuto deposito dell’atto di notifica presso l’Ufficio postale (Cad).

Secondo il contribuente era compito ‘processuale’ dell’Amministrazione finanziaria dimostrare il contrario, attraverso la produzione in tribunale dell’avviso di ricevimento della seconda raccomandata con la Cad. Nel caso concreto ciò non si era verificato e proprio da questo la CTR ha tratto spunto per la sua decisione.

La Cad è una raccomandata con ricevuta di ritorno, spedita dall’agente delle Poste dopo il mancato recapito al destinatario del documento che include l’atto di accertamento o multa, la cui notifica è frutto dell’attività del servizio postale.

La Cad assume rilievo in tutti i casi in cui il tentativo di consegna dell’atto sia stato infruttuoso per la mancanza del destinatario e delle altre persone che avrebbero potuto ritirare l’atto al suo posto. In queste circostanze, il documento è così depositato all’ufficio postale e là l’interessato potrà prenderlo.

Quando non pagare la multa: il dettaglio

L’avviso di accertamento fiscale o multa, notificato attraverso le Poste, è da ritenersi nullo se l’ufficio che lo ha inviato non prova lo svolgimento dell’iter di notificazione nel modo corretto, nelle circostanze di temporanea assenza del destinatario della notifica.

In poche parole, se l’ufficio postale non produce l’avviso di ricevimento (Cad), l’avvenuto invio della raccomandata non può considerarsi sufficiente come prova ai fini legali e quindi il destinatario dell’atto di notifica, che non ha ricevuto la missiva, può ritenersi esentato dal pagamento senza andare incontro a sanzioni.

È quanto stabilito dalla Commissione Tributaria Regionale Piemonte che riprende quanto già dichiarato in precedenza dalla Corte di Cassazione lo scorso anno (sentenza 10012/2021).

L’atto è nullo se...

La decisione del CTR Piemonte ha importanza non solo sul piano del contribuente, ma anche sul fronte dell’effettivo svolgimento degli iter di notifica di atti aventi rilievo fiscale o di multe.

Come riporta Informazioneoggi.it, riprendendo quando precisato dalla Commissione, è da ritenersi:

  • Privo di effetto e dunque nullo l’avviso di accertamento notificato per posta, nelle circostanze in cui l’ufficio non dimostra il corretto svolgimento del percorso di notificazione, in ipotesi di temporanea assenza del destinatario;
  • L’ufficio deve infatti produrre l’avviso di ricevimento della raccomandata informativa dell’effettivo deposito all’ufficio postale - cosiddetta Cad - del documento che include l’atto o multa.

Cosa dice la Corte di Cassazione

Lo scorso anno la Suprema Corte si è espressa in merito alla questione ed ha indicato la linea da seguire in tema di notifica attraverso il servizio postale (sentenza 10012/2021):

  • Se l’atto da notificare non è consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo, oppure per sua mancanza e di altre persone idonee;
  • La dimostrazione del completamento dell’iter di notificazione può essere fornita dal soggetto notificante, soltanto con la esibizione giudiziale dell’avviso di ricevimento della raccomandata che rende noto e ‘ufficializza’ l’effettivo deposito dell’atto in questione all’ufficio postale.

La Corte di Cassazione ha stabilito che non basta la prova dell’effettiva spedizione della raccomandata stessa, ma serve appunta la Cad. Pertanto, sarà compito dell’ufficio provare giudiziariamente l’invio di raccomandata con avviso di ricevimento, che renda noto l’effettivo deposito (la Cad) producendo in tribunale l’avviso di ricevimento stesso.

Inoltre, nel caso in esame, come riporta il Sole24Ore, vi è la prova della spedizione dell’accertamento con la cartolina di ricevimento, che evidenzia l’immissione nella cassetta postale (avviso ritirato entro il termine di 10 giorni), ma non vi è anche la cartolina di ritorno della raccomandata di comunicazione dell’avvenuto deposito presso l’ufficio postale (Cad).

Perciò, il CTR Piemonte ha stabilito che l’accertamento è nullo per difetto di notifica.

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