Tamponamento veicoli incolonnati: di chi è la colpa e chi paga

Tamponamento veicoli incolonnati: di chi è la colpa e chi paga

La Corte di Cassazione attribuisce precise regole di responsabilità per il tamponamento di veicoli incolonnati.

Molto più spesso di quanto si voglia capita di ritrovarsi imbottigliati nel traffico e di essere coinvolti in un tamponamento di veicoli incolonnati, fermi o in movimento.

Le cause possono essere le più disparate: un incidente poco più avanti o lavori in strada, si tratta comunque di inconvenienti che fanno perdere tempo e creano non pochi grattacapi.

A dipanare la matassa e ad attribuire le eventuali responsabilità ci pensa il Codice della Strada che è sempre molto chiaro per quel che riguarda la giurisprudenza e sa dare risposte a tutte le domande.

Ad esempio: di chi è la colpa in caso di tamponamento di veicoli incolonnati e chi paga? Ecco la guida completa su cosa fare quando si verifica questa tipologia di incidente.

Tipologie di tamponamenti: cosa dice il Codice della Strada

Il tamponamento è un particolare tipo di incidente stradale e si verifica quando la parte anteriore di un veicolo urta quella posteriore di un altro mezzo che lo precede in strada. Come abbiamo sempre sentito ripetere “chi tampona ha sempre torto” e nella maggior parte dei casi è proprio così.

L’articolo 141 del Codice della Strada indica che è dovere del guidatore regolare la velocità del mezzo in maniera che, considerate le caratteristiche, lo stato ed il carico del mezzo stesso, come anche le caratteristiche e le condizioni della strada e del traffico e ogni altra circostanza di qualsiasi natura, sia evitato qualsiasi pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose ed ogni altra causa di disordine per la circolazione.

In casi come questo, la responsabilità è di chi tampona, proprio in virtù del mancato rispetto delle distanze di sicurezza, che devono sempre essere mantenute.

Fermo restando che chi con il suo comportamento poco prudente ha dato vita ad un tamponamento, è responsabile del danno arrecato e il risarcimento sarà a carico della sua assicurazione.

Attenzione: il guidatore che ha tamponato può evitare la sanzione e, di conseguenza, la responsabilità se riesce ad accertare che il sinistro si è verificato per causa a lui non imputabile.

Ad esempio, se l’auto che ci precede inserisce di colpo la retromarcia, riducendo la distanza di sicurezza e lo spazio di frenata del veicolo che sta sopraggiungendo, a quest’ultimo, qualora si verificasse un tamponamento, non potrebbe esserne imputata la responsabilità.

Tuttavia, vi sono varie tipologie di tamponamenti e la “colpa” quando i veicoli sono incolonnati è più complicata da attribuire.

Infatti, in caso di tamponamenti a catena, l’attribuzione della responsabilità diventa un argomento complesso.

Quando più automobili sono coinvolte in un sinistro perché incolonnate l’una dietro l’altra, bisogna distinguere il caso dell’incidente avvenuto tra veicoli fermi in colonna rispetto a quello avutosi tra veicoli in movimento.

Tamponamento veicoli incolonnati: chi è responsabile se sono fermi

Il tamponamento a catena tra veicoli fermi è abbastanza frequente, e la risposta su chi ne sia il responsabile la troviamo in alcune sentenze della Corte di Cassazione (n. 13703/2017, n. 15788/2018, n. 4304/2021).

In caso di veicoli fermi a causa di un blocco del traffico per restringimento della carreggiata, di un semaforo rosso o di un incidente più avanti, la Suprema Corte ha stabilito che se si verifica un tamponamento tra veicoli incolonnati fermi la responsabilità è del guidatore dell’ultimo veicolo.

Ovvero a colui che per mancanza di comportamento accorto e per non aver rispettato la distanza di sicurezza per la frenata ha dato vita ad una reazione a catena e ai tamponamenti successivi dei veicoli fermi.

Quindi, in ipotesi di scontri successivi fra mezzi di una colonna in sosta, il solo responsabile delle conseguenze delle collisioni è il conducente che le ha provocate - tamponando da tergo l’ultimo dei veicoli della colonna. Di conseguenza, le richieste di risarcimento andranno rivolte al mezzo che ha dato luogo al primo tamponamento.

E se la nostra vettura è in sosta o parcheggiata e viene coinvolta in un tamponamento a catena riportando dei danni?

Vale la stessa regola per il tamponamento a catena di veicoli fermi, i danni dovranno essere richiesti all’assicurazione del proprietario del mezzo che ha innescato l’incidente.

Tamponamento veicoli incolonnati: chi è responsabile se sono in movimento

Per il tamponamento a catena di veicoli incolonnati ma in movimento le regole da applicare sono diverse.

È il caso di quelle auto che in autostrada procedono a velocità lentissima o a passo d’uomo, incolonnate l’una dietro l’altra con il rischio di generare un tamponamento. In quel caso chi è responsabile del sinistro a catena?

Anche in questo caso è la Corte di Cassazione a sciogliere ogni dubbio, facendo riferimento al Codice Civile.

L’articolo 2054, recante disposizioni su “Circolazione di veicoli”, al comma 2, indica che, nel caso di urto tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ognuno dei guidatori abbia concorso allo stesso modo a causare il danno patito dai singoli mezzi.

Tamponamento veicoli incolonnati in movimento: quando scatta la presunzione di responsabilità

Nel caso come quello indicato dal Codice Civile sussiste la presunzione “iuris tantum” di colpa, secondo la quale devono considerarsi responsabili del tamponamento, in identica misura, ambo i guidatori di ciascuna coppia di mezzi (tamponante e tamponato), proprio a causa dell’inosservanza dell’obbligo di tenere la distanza di sicurezza rispetto al veicolo antistante.

La Cassazione ha spiegato che la presunzione fa scattare su ciascun conducente tamponante la responsabilità verso il veicolo immediatamente davanti, per i danni che questo ha patito nella sua parte posteriore.

Quindi avremo:

  • Il veicolo responsabile del primo tamponamento;
  • I veicoli successivi che per la loro parte anteriore sono ritenuti tamponanti, mentre per quella posteriore tamponati (perciò al contempo responsabili e danneggiati);
  • Il primo mezzo della coda che risulta esclusivamente danneggiato senza alcuna responsabilità sugli altri.

Il tamponamento a catena tra veicoli in movimento è attribuito al mancato rispetto della distanza di sicurezza.

Tamponamento a catena: come dimostrare la propria innocenza

Come fare a dimostrare la propria innocenza e non essere incolpati di aver generato un tamponamento a catena? L’articolo 2054 del Codice Civile prevede una presunzione iuris tantum che fa riferimento a:

  • Argomentazioni con le quali si può indurre l’esistenza di un fatto sconosciuto partendo dalla conoscenza di un fatto noto (in questo caso l’incidente stradale);
  • Cosiddette ’relative’. Si tratta cioè di presunzioni / argomentazioni che permettono però all’interessato di provare il contrario di quanto si presume.

Proprio nel caso di tamponamenti a catena di veicoli in movimento, rifacendosi all’articolo sopra citato, si può dare opportuna prova liberatoria ed evitare l’addebito per la responsabilità dell’accaduto.

Dimostrare la propria “innocenza” non sarà facile. Innanzitutto, l’automobilista dovrà dimostrare di aver fatto tutto quello che era in suo potere, una volta tamponato, per non urtare il veicolo davanti, rispetto al quale erano state rispettare le distanze di sicurezza.

Più difficile sarà per l’ultimo in fondo dei mezzi incolonnati dimostrare la propria non colpevolezza, dal momento che non potrà dimostrare l’eccessiva velocità di un veicolo proveniente da dietro.

L’unico a non avere nessuna responsabilità in caso di tamponamento a catena è il primo veicolo della colonna, quello che viene tamponato per primo e non tampona nessun’altro.