Poliziotti e militari possono avere un secondo lavoro?

Poliziotti e militari possono avere un secondo lavoro?

Previa autorizzazione, il personale può svolgere un lavoro extraistituzionale, ma solo in alcuni casi.

Un appartenente alle Forze armate e di Polizia può svolgere un secondo lavoro? Molto spesso ci siamo posti questo interrogativo, ovvero sia se alle donne e agli uomini in divisa sia consentito avere un secondo impiego.

Ebbene, parlare di doppio lavoro è errato, è meglio parlare di attività extraistituzionale, ossia quell’attività svolta ai di fuori dell’orario di lavoro e che non rientra nei compiti e nei dover d’ufficio.

Per rispondere alla domanda che abbiamo fatto all’inizio, la risposta è: sì, ma solo in alcuni casi e previa autorizzazione, tenendo presente il rispetto di determinati limiti e condizioni disciplinate dalle principali fonti normative relative all’attività extraistituzionale.

Sono autorizzabili quelle attività che non arrecano pregiudizio agli interessi tutelati alle norme in divieto e devono essere:

  • Compatibili con la dignità del grado e con i doveri d’ufficio;
  • Svolte fuori dell’orario di servizio;
  • Effettuate senza carattere di continuità e assiduità, nonché senza eccessivo impegno temporale, così da non pregiudicare l’attività lavorativa ed il rendimento del servizio militare;
  • Isolate e saltuarie, purché consistano in prestazioni singole, ben individuate e circoscritte nel tempo.

Vi sono, però, anche attività che sono assolutamente incompatibili con lo status di militare, a prescindere dall’autorizzazione dell’amministrazione. Vediamo quali sono e quali invece possono essere svolte.

Secondo lavoro: attività incompatibili

Il personale delle Forze di Polizia non può svolgere alcuna attività extraistituzionale che preveda il commercio, l’industria, né alcuna professione o mestiere o assumere impieghi pubblici o privati o accettare cariche in società costituite a fine di lucro, salvo alcuni casi, come ad esempio società cooperative tra impiegati dello Stato.

ll personale può essere prescelto come perito o arbitro, previa autorizzazione del Ministro o del capo dell’ufficio da lui delegato.

“La professione del militare è incompatibile con l’esercizio di ogni altra professione, [nonché con] l‘esercizio di un mestiere, di un’industria o di un commercio, la carica di amministratore, consigliere, sindaco o altra consimile, retribuita o non, in società costituite a fine di lucro”.

Questo è quanto stabilito dall’art. 894 del D.legl n.66 del 2010 del Codice dell’Ordinamento Militare.

Inoltre, sono incompatibili le iscrizioni agli albi professionali quali:

  • Avvocati;
  • Geometra;
  • Attuario;
  • Perito industriale.

È consentita l’iscrizione all’albo, ma esclusivamente nella sezione riservata ai non esercenti, dei dottori commercialisti ed esperti contabili e in quello dei geologi.

Ai medici militari non sono applicabili le norme relative alle incompatibilità inerenti all’esercizio delle attività libero professionali, nonché le limitazioni previste dai contratti e dalle convenzioni con il servizio sanitario nazionale, “fermo restando il divieto di visitare privatamente gli iscritti di leva e di rilasciare loro certificati di infermità e di imperfezioni fisiche che possano dar luogo alla riforma” (art. 210 del COM, in deroga all’art. 894, comma 1).

Secondo lavoro: attività compatibili senza autorizzazione

Nonostante l’art. su citato dica che un secondo lavoro per il militare non è compatibile, vi sono alcune attività che sono sempre compatibili con la professione militare e con quella di poliziotto e sono:

  • Collaborazione a riviste, giornali ed enciclopedie;
  • Utilizzazione economica di opere di ingegno e di invenzioni industriali;
  • Partecipazione ad eventi e seminari (evento pubblico caratterizzato in prevalenza dall’aspetto divulgativo, confronto e dibattito);
  • Prestazioni nell’ambito delle società e associazioni sportive dilettantistiche
  • Formazione diretta a dipendenti pubblici;
  • Incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate;
  • Socio in società costituita a fine di lucro ma per la quale non si svolge alcuna attività lavorativa;
  • Formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione”, precisando che tali attività debbano “comunque essere svolte al di fuori dell’orario di servizio e non condizionare l’adempimento dei doveri connessi con lo stato di militare” (articolo 895 COM);
  • Attività artistiche, culturali e ricreative.

Le suddette attività vanno comunque comunicate al Comandante del Corpo; tuttavia, l’autorizzazione da parte dell’Amministrazione di appartenenza non è sempre richiesta, vista la natura delle attività da svolgersi.

Secondo lavoro: attività compatibili con autorizzazione

L’art. 896 del COM stabilisce che “I militari non possono svolgere incarichi retribuiti che non sono stati conferiti o previamente autorizzati dall’amministrazione di appartenenza”.

Gli incarichi autorizzati possono essere svolti al di fuori dell’orario di servizio e devono essere compatibili con lo stato di militare, previa autorizzazione.

Le attività retribuite per le quali è sempre necessaria l’autorizzazione sono:

  • Società agricole a conduzione familiare (mentre l’attività imprenditoriale in agricoltura svolta in maniera professionale è incompatibile con l’impiego.

Come richiedere l’autorizzazione

L’autorizzazione alla propria amministrazione per poter svolgere l’attività extraistituzionale va richiesta ogni anno, in modo da aggiornare costantemente l’Anagrafe delle Prestazioni.

L’istanza va presentata in carta semplice al D.G.P.M. - III Reparto - 9° Divisione.

Per il personale appartenente al ruolo di Appuntati e Carabinieri il rilascio dell’autorizzazione è di competenza del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri.

In allegato alla richiesta di autorizzazione va presentato:

  • Parere motivato dei superiori gerarchici (qui un Fac-Simile);
  • Dichiarazione probatoria rilasciata dal soggetto individuale o collettivo per il quale si intende prestare la propria attività nella quale vanno indicate informazioni come “natura dell’attività”, “data di inizio e fine” e “importo presunto del compenso per la prestazione occasionale”.

Una volta pervenuta la richiesta sarà l’amministrazione, dopo aver valutato tutti gli elementi a disposizione, a decidere se concedere o meno l’autorizzazione.
Tutte le informazioni possono essere reperite sul sito del Ministero della Difesa, dove vengono anche forniti chiarimenti sulle attività che si possono o non possono svolgere (qui).

Cosa succede se si volge un secondo lavoro incompatibile o senza autorizzazione

Se si svolge un lavoro extraistituzionale incompatibile con la professione militare o consentito ma non si ha l’autorizzazione si va incontro a sanzioni penali, si può incappare nel reato di truffa militare, fiscali o disciplinari, mettendo in serio pericolo il proprio posto di lavoro per incompatibilità professionale e si può essere anche licenziati e vengono presi anche i soldi che avete guadagnato (in maniera irregolare):

“il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte deve essere versato, a cura dell’erogante o, in difetto, del percettore, nel conto dell’entrata del bilancio dell’amministrazione di appartenenza del dipendente per essere destinato ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti”

art. 53 del D. Lgls. n. 165/2001.

Quindi, bisogna stare molto attenti a quel secondo lavoro si svolge e avere tutte le autorizzazioni necessarie.