Polizia di Stato, in arrivo la stangata: perché la busta paga di febbraio sarà magra

Polizia di Stato, in arrivo la stangata: perché la busta paga di febbraio sarà magra

Il conguaglio fiscale rischia di azzerare lo stipendio di febbraio, ma una soluzione c’è.

La busta paga di febbraio 2023 per il personale della Polizia di Stato sarà magra. È in arrivo la stangata dovuta al conguaglio fiscale che arriverà a fagocitare la quasi totalità dello stipendio.

La responsabilità è da imputarsi non solo al suddetto conguaglio fiscale, ma anche alla mancata rateizzazione e all’insufficiente preavviso da parte del sostituto d’imposta.

A denunciare la situazione di difficoltà nella quale si trovano moltissime donne e uomini della Polizia di Stato, è il SIULP (Sindacato Italiano Unitario dei Lavoratori della Polizia) che, tramite il segretario generale, Felice Romano, ha scritto una lettera al Ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, per segnalare il disagio.

Se da una parte il personale si ritroverà in busta paga l’una tantum dell’1,5% da applicarsi sullo stipendio tabellare (quanto guadagna un poliziotto), con relativo aumento di stipendio, e il bonus defiscalizzazione; dall’altro la mannaia del conguaglio porta con sé il serio rischio di vedere vanificati anche quei pochi aumenti.

Vediamo perché la busta paga di febbraio 2023 per la Polizia di Stato sarà magra e a cosa è dovuto.

Busta paga febbraio 2023 Polizia di Stato: perché sarà magra

Nella busta paga di febbraio 2023, molti poliziotti dovranno fare i conti con una triste realtà: i conguagli a debitoper somme talmente elevate da ricevere in concreto pochi euro di stipendio ”, ha affermato il Siulp.

Il datore di lavoro, in questo caso lo Stato, in qualità di sostituto d’imposta deve procedere con le operazioni di conguaglio di fine anno sulla contribuzione globale dei lavoratori e degli elementi variabili della retribuzione.

Tuttavia, non basta dire che la ragione del conguaglio riguarda il recupero di “ulteriori detrazioni” di cui si sarebbe beneficiato nel corso dell’anno precedente, dal momento che il collegamento con la legge 438/1992 “non è accettabile.

Cosa si dovrebbe fare allora? Il Siulp evidenzia come manchi un sistema di “allerta”. Ecco in cosa consiste.

Cos’è il conguaglio fiscale che impoverisce lo stipendio

Il conguaglio fiscale è sostanzialmente un ricalcolo d’imposte IRPEF e contributi INPS dovuti da dipendenti e collaboratori (ma è lo stesso per i pensionati che ad esempio hanno l’INPS come sostituto d’imposta) sulla base del reddito effettivamente percepito nell’anno d’imposta.

Lo stipendio si impoverisce, arrivando ad azzerarsi, perché la detrazione avviene in un’unica soluzione, anziché tramite un sistema di rateizzazione.

Come risolvere il problema del conguaglio fiscale in busta paga

Un modo per non impoverire il poliziotto, che si vedrà prosciugata la busta paga di febbraio a causa del conguaglio fiscale, c’è.

Si tratta di un sistema di “allerta” che consente un rimedio da parte del singolo, dimodoché possa chiedere la rateizzazione dell’eventuale differenza tra le ritenute d’acconto operate mensilmente nel corso dell’anno solare precedente e l’imposta effettivamente dovuta sull’ammontare complessivo degli emolumenti erogati (trattamento economico fondamentale e accessorie) nell’anno precedente, tale da determinate sia le ritenute addizionali a carico del contribuente sia il conguaglio per i contributi previdenziali.

Il Siulp precisa che “Non sarebbero state indicate le condizioni per attuare le operazioni di conguaglio contributivo, in modo da verificare la corretta applicazione delle aliquote contributive correlate all’imponibile in maniera da accertare l’imputazione all’anno di competenza di alcuni emolumenti variabili”.

Cosa succede se lo stipendio mensile varia?

Se nel corso del mese vi sono degli elementi o eventi che danno vita ad una variazione di stipendio nella retribuzione imponibile.

In questo caso può essere consentito ai datori di lavoro di tenere conto delle variazioni in occasione degli adempimenti e del connesso versamento dei contributi riferibili al mese successivo a quello interessato dall’intervento di tali fattori, fatta salva, nell’ambito di ciascun anno solare, la corrispondenza fra la retribuzione di competenza dell’anno stesso e quella soggetta a contribuzione.

Quali sono gli aspetti che fanno mutare lo stipendio? Sono tanti, ad esempio:

  • Compensi per lavoro straordinario;
  • Le indennità di trasferta o missione;
  • L’indennità economica di malattia o maternità anticipate dal datore di lavoro per conto dell’INPS;
  • Le indennità collegate ai riposi per allattamento;
  • Le giornate retribuite per donatori di sangue;
  • I permessi non retribuiti;
  • Le astensioni dal lavoro;
  • L’indennità per ferie non godute;
  • I congedi matrimoniali e anche, perché assimilabili l’indennità di cassa, i prestiti ai dipendenti e i congedi parentali in genere.

Per il sindacato, dal momento che le variabili sono tante, sarebbe augurabile che a decorrere dalla busta paga di dicembre, ed entro il 28 febbraio dell’anno successivo

, calcolare in base al reddito complessivo annuo, quanto trattenere ai dipendenti sia a titolo di Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche (IRPEF) sia a titolo di trattamento integrativo consentendo, nelle more di un intervento globale, meccanismi di rateizzazione mensili ovvero modifiche periodiche in base alle singole variazioni.

La richiesta del Siulp

Nella lettera indirizzata al ministro Piantedosi, il Siulp chiede di consentire la procedura di rateizzazione delle somme dovute, con il conseguente ripristino del valore nominale della retribuzione del singolo.

“Trattenere somme di denaro che quasi azzerano la retribuzione, sono a nostro parere anche in contrasto con la normativa vigente, in materia di accertamento delle imposte sui redditi, il quale stabilisce che in caso d’incapienza delle retribuzioni per il prelievo delle imposte dovute in sede di conguaglio di fine anno, entro il 28 febbraio dell’anno successivo, è possibile dichiarare per iscritto al sostituto d’imposta di volergli versare l’importo corrispondente alle ritenute ancora dovute, in altre parole di autorizzarlo a compiere il prelievo sulle retribuzioni dei periodi di paga successivi al secondo dello stesso periodo d’imposta”.

Così facendo si potrebbe evitare che il lavoratore si trovi dinnanzi alla spiacevole eventualità di restare senza stipendio e non poter assolvere a possibili insolvenze finanziarie.

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